Lesioni micropermanenti
Le lesioni micropermanenti fino al 9%, disciplinate dall'art. 139 del Codice delle assicurazioni di cui al Dlgs n. 209/2005, assicurano al soggetto che le riporta il risarcimento del danno permanente e temporaneo conseguenti a un incidente stradale o a un errore medico
- Cosa sono le lesioni micropermanenti
- Art. 139 e meccanismo di liquidazione
- Estensione dell'art. 139 alla responsabilità medica
- Consulta: danno morale art. 139 CdA
- Calcola il danno biologico
Cosa sono le lesioni micropermanenti
Le micropermanenti (o lesioni di lieve entità) sono quelle lesioni subite dalla persona in conseguenza di un sinistro stradale o di un evento di diversa natura e che comportano un'invalidità permanente tra 1 e 9 punti percentuali.
Superati i 9 punti percentuali si entra infatti nell'ambito delle lesioni "macropermanenti".
Le lesioni micropermanenti determinano il diritto al risarcimento del danno biologico, che consiste nella "lesione temporanea o permanente all'integrità psico-fisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito" (art. 139, comma 2, d. lgs. n. 209/2005).
Art. 139 e meccanismo di liquidazione
In tema di sinistri stradali, la norma di riferimento è l'art. 139 del Codice delle Assicurazioni (d. lgs. n. 209/2005) che ha introdotto un meccanismo di liquidazione del risarcimento, basato su una tabella predisposta con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della salute, di concerto con quelli del lavoro e delle politiche sociali, della giustizia e delle attività produttive, aggiornata periodicamente secondo gli indici Istat, con decreto emanato annualmente dal Ministero dello sviluppo economico.
Secondo il meccanismo previsto dall'art. 139 CdA, il risarcimento del danno biologico per le lesioni di lieve entità (postumi da lesioni pari o inferiori al nove per cento), in base all'ultimo aggiornamento per mezzo del decreto 8 giugno 2022 del Ministero per lo Sviluppo economico, in vigore da aprile 2022 è così liquidato:
- a titolo di danno biologico permanente, con importo crescente "in misura più che proporzionale in relazione ad ogni punto percentuale di invalidità", calcolato in base all'applicazione a ciascun punto percentuale di invalidità del relativo coefficiente e ridotto con il crescere dell'età del soggetto in ragione dello 0,5% per ogni anno a partire dall'undicesimo anno di età. Il valore del primo punto di invalidità è di € 870,97;
- a titolo di danno biologico temporaneo, con importo di € 50,97 per ogni giorno di inabilità assoluta. In caso di inabilità temporanea inferiore al 100%, la liquidazione avviene in misura corrispondente alla percentuale di inabilità riconosciuta per ciascun giorno.
Il comma 3 dispone, inoltre, che l'importo può essere aumentato dal giudice fino ad un quinto (20%) "con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato" se la menomazione incide in misura rilevante su specifici aspetti dinamico relazionali documentati e accertati in modo obiettivo o quando la stessa ha causato una sofferenza psicofisica di particolare intensità.”
Ai fini della liquidazione, tuttavia, a seguito della novella del 2012 (d.l. n. 1/2012 convertito con modificazioni nella l. n. 27/2012), finalizzata a ridurre le truffe assicurative e ad arginare i costi dei risarcimenti, non possono dar luogo a risarcimento le lesioni "che non siano suscettibili di accertamento clinico strumentale obiettivo (ad es., radiografie, ecografie, ecc.) ovvero visivo con riferimento alle lesioni, quali le cicatrici, oggettivamente riscontrabili senza l'ausilio di strumentazioni, non possono dar luogo a risarcimento per danno biologico permanente.”
Estensione dell'art. 139 alla responsabilità medica
Pur essendo concepiti, come sancito expressis verbis dalla disposizione, per i sinistri conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, i parametri di liquidazione stabiliti dall'art. 139 CdA in tema di micropermanenti trovano applicazione anche al di fuori dell'infortunistica stradale.
In materia di responsabilità medica, ad esempio, la legge Gelli Bianco n. 24/2017, all'art. 7, comma 4 ha esteso l'applicazione delle tabelle di cui agli artt. 138 e 139 del Codice delle Assicurazioni anche al risarcimento del danno biologico conseguente all'attività dell'esercente la professione sanitaria.
Il comma suddetto dispone infatti che: “Il danno conseguente all'attività della struttura sanitaria o sociosanitaria, pubblica o privata, e dell'esercente la professione sanitaria e' risarcito sulla base delle tabelle di cui agli articoli 138 e 139 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, integrate, ove necessario, con la procedura di cui al comma 1 del predetto articolo 138 e sulla base dei criteri di cui ai citati articoli, per tener conto delle fattispecie da esse non previste, afferenti alle attività di cui al presente articolo.”
Estensione confermata dalla Cassazione n. 12913/2020, che ha infatti avuto modo di precisare che “il "criterio tabellare", nei casi in cui lo stesso è stato introdotto ex lege, con gli artt. 138 e 139 del Dlgs n. 209/2005 (Codice Assicurazioni Private), è stato esteso recentemente anche al settore della responsabilità professionale medica (DL 13 settembre 2012 n. 158 conv. con modificazione nella Legge 8 novembre 2012 n. 189; Legge 8 marzo 2017 n. 24), anche se tale estensione si desume anche dalla precedente Cassazione n. 26304/2019 avente ad oggetto un caso di responsabilità medica, in cui ad un certo punto si precisa che: “Nel procedere all'accertamento e alla quantificazione del danno risarcibile, il giudice di merito deve dunque tenere conto da una parte dell'insegnamento della Corte costituzionale (Corte cost. n. 235 del 2014, punto 10.1 e ss.) e, dall'altra, del recente intervento del legislatore sugli artt. 138 e 139 c.d.a. come modificati dall'art. 1, comma 17, della legge 4 agosto 2017, n. 124, la cui nuova rubrica ("danno non patrimoniale", sostituiva della precedente, "danno biologico"), e il cui contenuto consentono di distinguere definitivamente il danno dinamico-relazionale da quello morale. Ne deriva che il giudice deve congiuntamente, ma distintamente, valutare la compiuta fenomenologia della lesione non patrimoniale, e cioè tanto l'aspetto interiore del danno sofferto (cd. danno morale) quanto quello dinamico-relazione (destinato a incidere in senso peggiorativo su tutte le relazioni di vita esterne del soggetto). “
Consulta: danno morale art. 139 CdA
L'art. 139 CdA ha superato diversi anni fa il controllo di legittimità della Consulta, la quale con sentenza n. 235 del 16 ottobre 2014, sopra menzionata, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata da alcuni giudici di merito a causa della limitazione del sistema indennitario dallo stesso previsto, considerata e la mancata personalizzazione del danno e la disparità di trattamento rispetto alle liquidazioni conseguenti ai sinistri di natura non stradale, e, altresì, l'impossibilità di liquidare l'eventuale, non contemplato, danno morale.
La Corte ha ritenuto non fondate tutte le eccezioni di incostituzionalità sollevate, affermando, invece, la mancanza di rigidità dei limiti tabellari, giacché il comma 3 dell'art. 139 consente al giudice di aumentare l'importo liquidabile fino a un quinto, nonché della prospettata disparità di tutela risarcitoria che, in presenza di identiche lesioni, potrebbe conseguire alle vittime di incidenti stradali rispetto a quelle di infortuni per altra causa, poiché, anzi, solo le prime, a differenza delle seconde, possono avvalersi della copertura assicurativa del danneggiante o in alternativa di quella del proprio assicuratore, quale garanzia dell'an del risarcimento.
Quanto, infine, al danno morale, secondo la Consulta, richiamando gli insegnamenti delle sezioni unite della Cassazione, nella nota sentenza n. 26972/2008, lo stesso va ricompreso nell'area del danno biologico, "del quale ogni sofferenza, fisica o psichica, per sua natura intrinseca costituisce componente".
Calcola il danno biologico
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Data aggiornamento: 26 luglio 2022