Il divieto di atti emulativi
L'ampiezza del diritto di proprietà sancita dall'art. 832 c.c. subisce una compressione di diversa intensità qualora sulla res gravino altri diritti reali di godimento, ovvero la stessa sia soggetta ai limiti imposti dall'ordinamento nell'interesse pubblico o privato.
Fatte salve le suddette limitazioni, il proprietario può disporre e godere liberamente del bene purché non compia atti al solo scopo di arrecare danno agli altri.
La necessità di salvaguardia degli interessi socialmente apprezzabili ha spinto il legislatore a prevedere, infatti, il divieto dell'esercizio del diritto di proprietà in modo arbitrario, con la ratio evidente di far sì che la proprietà non divenga uno strumento per danneggiare o infastidire gli altri soggetti.
Tale divieto è espressamente disposto dall'art. 833 c.c. che impedisce al proprietario di porre in essere tutti quegli atti che non hanno altro scopo che quello di nuocere o arrecare molestia ad altri.
Fondamento del divieto degli atti emulativi sarebbe, pertanto, il principio dell'abuso del diritto, quale limite "esterno" all'esercizio pieno ed esclusivo del diritto soggettivo, poiché diversamente da altri limiti non colpisce il contenuto del diritto, bensì riguarda l'alterazione funzionale dello stesso inibendo gli atti che risulterebbero nocivi per i terzi; sebbene per parte della giurisprudenza l'atto emulativo disciplinato dall'art. 833 codice civile si inscrive nell'ambito dei limiti alle facoltà di godimento e dunque al contenuto del diritto di proprietà, sanzionando come illeciti atti e comportamenti che astrattamente potrebbero configurarsi come esplicazione delle facoltà concesse al titolare (Cass. n. 5421/2001; n. 3275/1999; n. 12258/1997).
In ogni caso, per aversi "atti emulativi" in senso proprio, la giurisprudenza, sulla base di un'interpretazione letterale della norma, richiede il concorso di due elementi indefettibili: uno di tipo oggettivo, che consiste nella mancanza di utilità per chi compie l'attività, e uno di tipo soggettivo (c.d. animus nocendi), che è rappresentato dalla consapevolezza e volontà di nuocere o arrecare molestie ad altri (Cass. n. 13732/2005; n. 9998/1998; n. 12258/1997).
Constatata la scarsa applicazione della disposizione citata, avente carattere residuale di vera e propria norma di chiusura, invocabile soltanto se manchino specifiche violazioni di altre disposizioni (Trib. Napoli 20.2.1997), la giurisprudenza è orientata verso un'interpretazione meno rigida della norma. In una sentenza piuttosto recente della Suprema Corte, infatti, si è ritenuta sufficiente l'esistenza di un'oggettiva sproporzione tra il pregiudizio altrui e l'utilità del proprietario (Cass. n. 8251/2002), mentre, per quanto concerne l'elemento soggettivo, si è osservato che, nel suo tenore letterale, l'art. 833 c.c. non conferisce una specifica rilevanza giuridica all'animus nocendi, in quanto lo "scopo" di cui la norma parla indica soltanto la finalità oggettiva dell'atto (Cass. n. 3558/1995).
L'atto emulativo deve comunque essere qualificato da una condotta necessariamente "positiva", non potendo mai consistere in una mera omissione, o in un'astensione dal tenere un determinato comportamento: una condotta negativa infatti non è idonea ad integrare la nozione di atto emulativo, non essendo ravvisabile in essa come esige la norma codicistica lo scopo di nuocere o recare molestia (Cass. n. 10250/1997). Inoltre, per aversi atto emulativo vietato non è sufficiente che il comportamento del soggetto arrechi nocumento ad altri, essendo necessario altresì che il fatto sia stato posto in essere esclusivamente per tale finalità, senza alcuna giustificazione di natura utilitaristica o da cui poter trarre vantaggio (Cass. n. 1515/1984; n. 688/1982).
In concreto, è stato ritenuto atto emulativo: il piantare alberi nel proprio fondo allo scopo esclusivo di togliere la vista al vicino e la costruzione in aderenza al muro del vicino con il fine di chiusura delle luci (Cass. n. 12759/1992); lo stendere il bucato e i tappeti in modo da oscurare le aperture dell'appartamento sottostante (Trib. Genova, 3.1.2006); mentre non è stata ritenuta azione emulativa, quella del proprietario del fondo confinante intesa a far rispettare i limiti derivanti dal rispetto delle distanze tra costruzioni, anche quando possa esplicarsi nella riduzione di un fabbricato (Cass. n. 12258/1997).
L'atto emulativo, considerandosi illecito ai sensi dell'art. 833 c.c., produce la conseguenza della rimozione della molestia (demolizione dell'opera) o del risarcimento del danno.
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