Denuncia di danno temuto
La denuncia di danno temuto è un'azione posta in essere dal proprietario (o dal titolare di altro diritto reale di godimento o dal possessore) quando vi è ragione di temere che da un'opera esistente possa derivare pericolo di danni gravi e prossimi
- Cos'è la denuncia di danno temuto
- Presupposti della denuncia di danno temuto
- Legittimazione attiva e passiva
- Termine della denuncia di danno temuto
Cos'è la denuncia di danno temuto
La denuncia di danno temuto" ex art. 1172 c.c. presuppone che il proprietario, il titolare di altro diritto reale di godimento o il possessore che abbiano ragione di temere che da una o più opere già esistenti (un edificio, un albero, una piantagione, ecc.) che sovrastino l'oggetto del loro diritto, possa derivare pericolo di un danno grave e prossimo, possano denunciare il fatto all'autorità giudiziaria ed ottenere, secondo le circostanze, una pronuncia giurisdizionale che ponga fine a tale situazione di emergenza, o, qualora ne sia il caso, disponga idonea garanzia per i danni eventuali.
Presupposti della denuncia di danno temuto
Sono, quindi, presupposti dell'azione:
- il pericolo di danno derivante da una res ad un'altra;
- la prossimità e gravità del danno medesimo;
- il ragionevole timore.
Ne deriva che per poter esperire la relativa denuncia, il danno non deve essersi verificato; è sufficiente che vi sia il ragionevole pericolo che il danno si verifichi, mentre il danno deve essere futuro (Cass. n. 10282/2004); in caso contrario, laddove l'evento dannoso sia già avvenuto non potrà che esperirsi l'azione risarcitoria.
Non si richiede, dunque, un danno certo, ma un timore attuale e probabile valutato con riferimento alla valutazione ragionevole di una persona media (Cass. n. 4802/1988; Cass. n. 7036/1982); il danno inoltre deve essere grave, valutato al momento della proposizione della domanda e non a posteriori (App. Firenze 16.2.1963) e prossimo, sotto il profilo temporale, nel senso che può verificarsi da un momento all'altro essendo presenti le condizioni determinanti all'insorgere del pericolo (Cass. n. 345/2001).
A rilevare altresì nell'azione di danno temuto è il rapporto tra cosa e cosa (Cass. n. 1237/1989), nel senso che la res esistente sul fondo altrui deve costituire pericolo per il proprio fondo: ciò comporta che la denuncia è improponibile dall'attore per la tutela di un suo diritto personale (come ad esempio per la pericolosità derivante all'incolumità fisica) (Cass. n. 9783/1997), ma non l'esclusiva altruità della cosa da cui deriva il pericolo, potendo ritenersi compresa nella fonte generatrice di danno anche una cosa della quale l'istante è comproprietario, poichè anche in tal caso risulta integrato il "rapporto tra cosa e cosa" che costituisce il presupposto essenziale dell'azione (Cass. n. 1778/2007).
Presupposto per l'esperibilità dell'azione è che "il danno denunciato non esuli dall'ambito del dinamismo connaturato alla stessa o dallo sviluppo di un agente dannoso in essa insito" (Cass. n. 354/1980). Inoltre, ai fini della proponibilità della denuncia di danno temuto, è richiesto che il pericolo interessi direttamente il denunciante e non in modo generico i terzi (Trib. Roma 14.2.1983).
Legittimazione attiva e passiva
Legittimato attivamente in ordine alla proposizione della denunzia di danno temuto è dunque tanto il proprietario o il titolare di un diritto reale di godimento quanto il semplice possessore che abbia ragione di temere che da qualsiasi edificio, albero o altra cosa, derivi pericolo di un danno grave e prossimo alla cosa che forma l'oggetto del diritto o del possesso, non ricorrendo il caso previsto dalla norma di cui all'art. 1171 c.c., vale a dire di nuova opera (Cass. n. 141/1995; Cass. n. 4531/1992).
La denuncia può essere proposta anche dai comproprietari di un bene in regime di comunione indivisa contro gli altri comproprietari nell'ipotesi in cui la mancanza di accordo impedisca di ovviare alla situazione di pericolo (Cass. n. 1778/2007).
Per quanto attiene alla legittimazione passiva, essa deve riconoscersi anzitutto in capo al proprietario.
La norma di cui all'art. 1172 c.c. tende, infatti, a sanzionare l'inerzia di colui il quale, essendovi obbligato, "abbia omesso di espletare l'attività necessaria per evitare l'insorgenza della situazione di pericolo", ovvero di rimuoverne la causa, per cui, senz'altro "il proprietario della cosa o, comunque, il titolare del diritto reale portatore dell'obbligo" (cfr., in dottrina, Sacco, Masi; in giurisprudenza Cass. n. 1445/1981).
Legittimati passivi sono anche il possessore e chi ha, comunque, la disponibilità della cosa dalla quale si assume provenga la minaccia di danno per i beni altrui; su costoro, analogamente al proprietario, in ragione "dell'effettivo potere fisico sulla cosa" incombe l'obbligo "di predisporre ed attuare, nei limiti del generale dovere di vigilanza connesso alla custodia, le opere necessarie ad ovviare il pericolo" (Cass. n. 354/1980) o comunque di rimuovere la situazione di pericolo di danno grave e prossimo (Cass. n. 345/2001).
Termine della denuncia di danno temuto
A differenza della denuncia di nuova opera, quella di danno temuto non è soggetta a un particolare termine di decadenza, in ragione della sua funzione (Cass. n. 10403/2001), per cui può essere presentata finchè il pericolo è in atto, indipendentemente dalla decorrenza dell'anno dal suo inizio (cfr., in dottrina, Masi).
Tuttavia, l'azione "presuppone l'attuale sussistenza del pericolo di un danno grave e prossimo, nel senso di incombente; essa consente al giudice l'esercizio di ampi poteri compreso anche l'ordine di demolizione" (Trib. Gela 14.5.2007).
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Data aggiornamento 15 dicembre 2022