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Azioni di nunciazione

Possesso e proprietà

Le azioni di nunciazione sono mezzi processuali che possono essere utilizzati sia dal possessore, sia dal proprietario, sia dal titolare di uno qualsiasi degli altri diritti di godimento al fine di tutelare la res

Cosa sono le azioni di nunciazione

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Oltre ai mezzi processuali tipicamente possessori, il legislatore appresta due rimedi che possono essere legittimamente esperiti a tutela della res, sia dal possessore, sia dal proprietario, sia dal titolare di uno qualsiasi degli altri diritti reali di godimento: si tratta delle c.d. "azioni di nunciazione" (o "quasi possessorie") disciplinate dagli artt. 1171 e 1172 c.c. 

Denuncia di nuova opera e di danno temuto

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Pur essendo ambedue strumenti di natura cautelare che intervengono con finalità preventive ed inibitorie a tutela del bene, al fine di scongiurare il pericolo di un pregiudizio (a differenza delle azioni a difesa del possesso caratterizzate, invece, da un intervento successivo al pregiudizio sofferto dal bene e dunque a carattere repressivo), le due azioni di nunciazione, la denuncia di nuova opera e di danno temuto, hanno presupposti ed effetti parzialmente diversi.

Differenza tra le due azioni

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Entrambe le azioni, infatti, hanno lo scopo comune di ottenere un provvedimento che protegga proprietario, possessore e titolare di diritti sulla cosa da un danno incombente, grave e prossimo che possa derivare da un bene o un'attività altrui, incidendo sull'oggetto del proprio diritto o possesso e sul libero esercizio degli stessi, ma mentre la denuncia di nuova opera tende ad evitare che la prosecuzione di un'opera intrapresa, che si ha ragione di ritenere pregiudizievole per la res oggetto della proprietà o del possesso, si concreti in un danno effettivo, quella di danno temuto mira a prevenire il danno minacciato dallo stato attuale della cosa altrui (Cass. n. 1425/1978).

In sintesi, la distinzione fondamentale tra le due azioni dipende dalla diversa fonte del pericolo di danno.

Per la giurisprudenza, infatti, l'elemento discretivo tra la denuncia di nuova opera e quella di danno temuto è dato dall'attività umana, ossia dal diverso modo in cui l'attività dell'uomo abbia provocato l'insorgere del danno, e dalla conseguente diversità del rimedio da adottare (Cass. n. 987/1973).

La prima postula un facere dell'uomo, nel proprio o nell'altrui fondo, in grado di arrecare danno al bene oggetto della proprietà e del possesso, e prevede quale rimedio l'inibizione di detta attività o la subordinazione della sua prosecuzione all'adozione di determinate cautele, mentre la seconda muove da un non facere, ossia dall'inosservanza dell'obbligo di rimuovere una situazione (edificio, pianta o altra cosa che sia) che, per effetto di un suo modo di essere particolare, comporta pericolo di un danno grave e prossimo per la res di proprietà o in possesso del denunciante. E il rimedio previsto è l'ordine, a chi abbia la piena disponibilità della cosa costituente pericolo, di eseguire quanto necessario per la sua rimozione (Cass. n. 2897/1987; Cass. n. 1237/1989). 

I provvedimenti del giudice

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Di conseguenza, diversi saranno "i provvedimenti concreti che il giudice dovrà adottare nell'uno e nell'altro caso, poiché fermo restando il dato comune del fine di mantenere lo stato di fatto ed impedire un mutamento che può essere pregiudizievole all'altrui diritto o all'altrui possesso, nel primo egli può disporre che si arresti il fatto dell'uomo, nel secondo le opportune cautele" (Cass. n. 10403/2001) (vai alle guide sulla denuncia di nuova opera e di danno temuto nella procedura civile). 

  

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