Immissioni di rumore
Le immissioni di rumore vietate dalla legge sono quelle che superano la c.d. "normale tollerabilità". Le tutele previste sono sia civili che penali
- La tutela in sede civile contro i rumori molesti
- Azione inibitoria immissioni
- Risarcimento danni immissioni rumorose
- Il reato di disturbo della quiete pubblica
- Denuncia rumori al Comune
La tutela in sede civile contro i rumori molesti
In sede civile, chi ritiene di essere vittima un'immissione di rumore eccessiva può appigliarsi sia, in generale, all'articolo 2043 c.c. che, nello specifico, all'articolo 844 c.c.
Articolo 844 codice civile
L'articolo 844 del codice civile, in realtà, prevede una sorta di inversione dei diritti perchè, al comma 1, pone in risalto soprattutto il diritto del proprietario del fondo di usufruire come meglio crede della sua proprietà, riconoscendogli, quindi, anche la possibilità di fare rumore.
Tale libertà, tuttavia, soggiace ad alcune limitazioni.
La norma infatti stabilisce che il proprietario di un fondo non può impedire le immissioni di fumo, calore, scuotimento o rumore provenienti dal fondo del vicino, tranne nel caso in cui le stesse superino il limite della normale tollerabilità.
In altri termini, fino a determinati livelli (considerati tollerabili), le immissioni (e per quanto ci interessa, i rumori) si debbono sopportare.
Se però i rumori superano la normale tollerabilità (e vedremo anche in cosa consiste) allora è possibile ottenere una tutela sia per impedire ottenere la cessazione dell'attività rumorosa sia per ottenere il risarcimento del danno (anche sotto il profilo del danno alla salute).
Normale tollerabilità del rumore
Il concetto di normale tollerabilità non è stato ben definito dal legislatore. Il codice spiega solo che nel valutare tale parametro si deve tenere conto:
- della condizione dei luoghi
- dell'esigenza di contemperare le esigenze della produzione con le ragioni della proprietà
Un aiuto in più a chiarire il concetto di normale tollerabilità arriva, tuttavia, dalla legge 447 del 1995 (legge quadro sull'inquinamento acustico).
Sta di fatto che in genere è sufficiente dimostrare che i rumori del vicino abbiano superato di 3 dB il rumore di fondo (se i rumori si verificano nelle ore notturne) oppure che abbia superato di 5 dB il rumore di fondo (se i rumori si verificano di giorno).
Anche in tal caso però si deve tenere conto del secondo comma dell'art. 844 c.c. secondo cui il giudice deve valutare il caso cercando di contemperare le esigenze della produzione con le ragioni della proprietà e può tenere conto della priorità di un determinato uso.
Come accertare la normale tollerabilità delle immissioni acustiche
La priorità è stata intesa dalla Corte di Cassazione come il "preuso": ad esempio chi acquista una villetta in una zona industriale deve poi aspettarsi possibili immissioni e il limite della tollerabilità è più alto rispetto ad una zona residenziale.
A sfavore di chi subisce il danno c'è anche la destinazione d'uso conosciuta al momento dell'acquisto della proprietà (ad esempio se si acquista un immobile in zona residenziale ma vicino a un disco pub ci si può attendere una certa rumorosità che potrebbe rientrare nel concetto della "normale tollerabilità".
In ogni caso sarà sempre necessaria una valutazione del caso concreto. In caso di contenzioso occorre anche valutare se chi proprietario di un'attività rumorosa abbia adottato o meno le necessarie cautele per evitare il propagarsi di rumori nelle proprietà dei vicini.
L'uso di insonorizzazioni, la predisposizione di accorgimenti tecnici come quello della realizzazione del cosiddetto "tetto sonoro", e l'utilizzo di sistemi di controllo e di limitazione della potenza degli impianti acustici, consentono in genere di far rientrare la rumorosità entro il cosiddetto limite della normale tollerabilità.
Una volta accertato il superamento della normale tollerabilità, chi subisce immissioni di rumore, può chiedere la cessazione dell'attività rumorosa e il risarcimento del danno.
Azione inibitoria immissioni
Dal punto di vista della tutela civilistica, possono essere esercitate due azioni:
- l'azione inibitoria
- l'azione per il risarcimento del danno
L'azione inibitoria è un tipo di azione diretta a impedire al proprietario del fondo da cui provengono le immissioni il perpetuarsi delle stesse. Questo può avvenire sia attraverso l'imposizione di un obbligo di cessare l'attività rumorosa sia attraverso l'imposizione di misure adatte a ridurre la rumorosità stessa.
Risarcimento danni immissioni rumorose
Sempre sul piano civilistico, è possibile esercitare anche una normale azione per il risarcimento del danno sulla base del principio contenuto nell'articolo 2043 del codice civile, che prevede, in via generale, il diritto al risarcimento nel caso di danno ingiusto derivante da fatto doloso o colposo altrui.
Sono diverse le voci di danno che possono essere richieste al responsabile di un'immissione rumorosa: si può fare riferimento non soltanto al disturbo della quiete e del riposo, ma anche agli eventuali danni alla salute, giacchè l'esposizione prolungata ai rumori, soprattutto nelle ore notturne, può creare dei danni permanenti alla salute psicofisica.
In tal caso basterà dimostrare il nesso di causalità tra il danno subito e l'esposizione prolungata al rumore per ottenere anche un ristoro.
Cumulo delle domande
Sia l'azione inibitoria sia quella risarcitoria possono essere anche proposte congiuntamente in un unico procedimento.
Ciò significa che le due domande sono cumulabili e che con un'unica azione si può chiedere sia la cessazione del disturbo che il risarcimento del danno subito.
L'onere della prova
Sotto il profilo probatorio, chi intende ottenere il risarcimento del danno dovrà dimostrare, da un lato, il superamento del limite della normale tollerabilità delle immissioni di rumore, e, dall'altro lato, di aver subito danni a seguito dell'esposizione ai rumori.
Lo sai che:
La giurisprudenza ha in più occasioni precisato che, per dimostrare l'intollerabilità di un rumore, non debbono essere prodotte necessariamente perizie tecniche ma ci si può avvalere di altri mezzi di prova. E' ovvio, però, che altri mezzi possano essere ritenuti dal giudice meno convincenti.
In generale, quando è nominato un consulente tecnico per verificare l'entità delle immissioni, si è soliti fare riferimento al cosiddetto "differenziale".
Il consulente tecnico d'ufficio procederà dunque alla misurazione dei decibel.
A tal fine, prima di tutto dovrà misurare il rumore di fondo (ossia il rumore che si registra in assenza della fonte rumorosa oggetto di contestazione): se dovesse emergere ad esempio che il rumore di fondo è di 30 dB si dovrà poi procedere alla misurazione del rumore che arreca disturbo per verificare se e in quale misura si supera il rumore di fondo.
Si parla appunto di 'valore differenziale': se il rumore è di 34 dB e il rumore di fondo di 30 dB, il differenziale sarà di 4 dB. Una volta accertata la misura del 'differenziale', basterà constatare se questo sia superiore di 3 decibel nelle ore notturne o a 5 decibel nelle ore diurne (ovviamente la misurazione va fatta all'interno della proprietà di chi subisce le immissioni di rumore).
Il reato di disturbo della quiete pubblica
Per quanto riguarda la tutela in sede penale, le immissioni rumorose eccessive possono integrare il reato di disturbo della quiete pubblica, punito dall'articolo 659 del codice penale.
Tale previsione, infatti, sanziona sia il comportamento commissivo volto a produrre rumori molesti, sia il comportamento omissivo di chi non impedisce gli strepiti degli animali, recando così danno al riposo e alle occupazioni delle persone. La pena prevista è l'arresto fino a tre mesi o un'ammenda fino a 309 euro.
Il secondo comma invece prevede solo un'ammenda fino a 103 euro per chi esercita una professione o un mestiere rumoroso contro le disposizioni della legge o le prescrizioni dell'autorità.
La persona offesa può costituirsi parte civile all'interno del processo penale e chiedere così anche in tale sede il ristoro dei danni subiti.
Denuncia rumore
Per questo reato non è necessaria la querela da parte dell'interessato perchè è prevista la procedibilità d'ufficio.
E' comunque consigliabile sporgere denuncia/querela, anche considerando che i rumori possono aver generato un danno alla salute e il procedimento penale potrebbe comportare anche una imputazione per reati procedibili a querela.
Lo sai che:
Vale la pena chiarire che, ferma la possibilità di agire in sede civile, perchè si possa configurare un reato è necessario che i rumori arrechino disturbo ad un numero indeterminato di persone. Non è sufficiente, quindi, che il disturbo alla quiete interessi un solo soggetto.
In merito è intervenuta la Cassazione ricordando che "non basta che i rumori disturbino i soli abitanti degli appartamenti di un condominio che si trovano ai piani immediatamente superiori o inferiori da quello in cui si propaga il rumore" (v. Rumori molesti: non commette reato chi disturba il sonno del vicino di casa).
Denuncia rumori al Comune
Oltre alle tutele poste dal codice civile e dal codice penale, va anche considerata una tutela aggiuntiva, che è quella di cui alla legge quadro sull'inquinamento acustico (legge 447 del 1995).
Tale legge parte dal presupposto che i rumori provocano un danno alla salute, bene protetto dall'articolo 32 della Costituzione, e per questo motivo all'articolo 9 stabilisce un potere di ordinanza in capo al Sindaco come ufficiale di governo: l'ordinanza può obbligare colui che provoca le immissioni a cessare immediatamente le stesse o a ridurne l'entità in modo da rientrare nella normale tollerabilità.
Per poter emettere questa ordinanza è comunque necessario l'intervento dell'Agenzia Regionale di Protezione Ambientale (ARPA) che deve effettuare i rilievi tecnici per misurare l'entità dei rumori in decibel.
La legge prevede anche che i Comuni adottino la divisione del territorio attraverso la zonizzazione acustica, uno strumento che stabilisce dei vincoli in base alla zona in cui ci si trova: ovviamente il limite di tollerabilità sarà più basso nella zona residenziale e più elevato nella zona industriale.
Grazie alla zonizzazione acustica sarà più facile per il giudice e per il sindaco valutare di caso in caso se le immissioni superano la normale tollerabilità.
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Data: 15 luglio 2020