Il processo di esecuzione
Il processo esecutivo è lo strumento attraverso il quale coloro che vantano un credito che non è onorato possono soddisfare le proprie pretese. Esso, infatti, è diretto a realizzare coattivamente un risultato pratico equivalente a quello che avrebbe dovuto produrre, ma non ha prodotto, un altro soggetto in adempimento di un obbligo giuridico.
Del resto, il titolare di un diritto di credito, anche se, ad esempio, ha ottenuto una sentenza favorevole a seguito di un ordinario processo di cognizione, non è evidentemente in grado di soddisfare autonomamente il suo diritto che il debitore non esegua spontaneamente.
Se vuole realizzare tale scopo, egli deve quindi esperire l'azione esecutiva, che è lo strumento che il nostro ordinamento mette a disposizione dei creditori, per permettere loro di ottenere la materiale attuazione, anche coattiva, del loro diritto.
- Il processo esecutivo: caratteristiche
- Processo di esecuzione: i principi
- Processo esecutivo: la competenza
Il processo esecutivo: caratteristiche
Del processo esecutivo esistono diverse estrinsecazioni, a seconda di quale sia la concreta esigenza che con esso si intende soddisfare.
Nonostante ciò, possono comunque essere individuate delle caratteristiche che accomunano tutti i vari tipi di procedimento.
Innanzitutto, nel processo esecutivo non è presente la fase istruttoria.
Inoltre, in esso manca il contraddittorio, con la conseguenza che il debitore soggetto all'esecuzione diviene parte solo laddove proponga opposizione. In tal caso, peraltro, ad essere avviato è un autonomo giudizio di cognizione.
Altra caratteristica peculiare del processo esecutivo è data dalla sua non esclusività, in quanto un medesimo bene può essere oggetto di diverse azioni.
Infine, tutti i processi esecutivi si caratterizzano per la necessità che sia presente un cd. titolo esecutivo che li legittimi.
Processo di esecuzione: i principi
Se tutte le predette caratteristiche sembrano marcare la differenza tra processo di cognizione e processo di esecuzione, va comunque detto che quest'ultimo si basa sui principi fondamentali che fondano anche il primo: il principio della domanda, il principio dell'impulso di parte e il principio della disponibilità.
Processo esecutivo: la competenza
Con riferimento alla competenza in materia processo esecutivo, occorre innanzitutto rilevare che esso non può in alcun caso svolgersi dinanzi al Giudice di Pace.
A seguito dell'abolizione della figura del pretore, quindi, la competenza è esclusivamente del tribunale in funzione di giudice dell'esecuzione.
La concreta determinazione per territorio va effettuata secondo il seguente criterio:
- in caso di beni, la competenza è del giudice del luogo in cui essi si trovano;
- in caso di crediti, la competenza è del giudice del luogo in cui risiede il debitore;
- in caso di obblighi di fare o di non fare, la competenza è del giudice del luogo in cui l'obbligo deve essere adempiuto.
Aggiornamento: dicembre 2019