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Assunzione dei mezzi di prova

L'assunzione dei mezzi di prova determina l'acquisizione delle prove costituende. Come si svolge e cosa sono la prova delegata e la rogatoria

Cos'è l'assunzione dei mezzi di prova

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La fase processuale con la quale i mezzi istruttori proposti dalle parti e ammessi dal giudice vengono acquisiti è denominata di assunzione dei mezzi di prova.

Se, ad esempio, è stata ammessa una prova testimoniale, l'assunzione consisterà nella convocazione del teste davanti al magistrato al fine di ascoltare la sua deposizione.

Occorre precisare che non tutti i mezzi di prova proposti dalle parti trovano ingresso nel procedimento, ma il giudice ammette con ordinanza solo quelli che risultano ammissibili e rilevanti.

L'assunzione dei mezzi di prova è riservata al giudice istruttore e ha ad oggetto, sostanzialmente, le prove costituende. Le prove costituite, infatti, entrano nel processo attraverso l'esibizione e la produzione. 

Secondo quanto previsto dall'articolo 202 c.p.c., il giudice, quando dispone dei mezzi di prova, se non può assumerli nella stessa udienza, stabilisce le condizioni di tempo, di luogo e di modo con cui procedere all'assunzione.  

L'udienza di assunzione dei mezzi di prova

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L’articolo 184 c.p.c, dedicato all’udienza di assunzione dei mezzi di prova è stato abrogato dalla riforma Cartabia, con effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023. 

La norma abrogata si limitava a prevedere che "nell'udienza fissata con l'ordinanza prevista dal settimo comma dell'articolo 183, il giudice istruttore procede all'assunzione dei mezzi di prova ammessi".

L’abrogazione è conseguenza diretta della modifica dell’articolo 183 c.p.c, il cui comma 7, richiamato dall’articolo 184 c.p.c, è stato anch’esso abrogato.

Il nuovo articolo 183 c.p.c, in ogni caso, non ha eliminato il riferimento all’udienza dedicata all’assunzione dei mezzi di prova. L’ultimo periodo del comma 4 dispone infatti che “L’udienza per l’assunzione dei mezzi di prova ammessi è fissata entro novanta giorni.” 

L’elemento innovativo della riforma consiste nell’ampliamento dei tempi di costituzione delle parti e nella conseguente anticipazione del momento del deposito delle memorie integrative contenenti anche le istanze istruttorie, che deve avvenire entro la prima udienza e non successivamente, come prima della riforma. 

Con le memorie integrative, comprese quelle contenenti le richieste istruttorie previste e disciplinate dall’articolo 171 ter c.p.c, le parti:

  • nella memoria n. 2 da presentare 20 giorni prima dell’udienza di comparizione e trattazione - articolo 183 c.p.c-  possono indicare i mezzi di prova di cui intendono avvalersi e i documenti che vogliono produrre;
  • nella memoria integrativa n. 3, da presentare 10 prima dell’udienza di cui all’articolo 183 c.p.c le parti possono invece indicare le prove contrarie

La prova delegata 

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Anche se generalmente l'assunzione delle prove avviene nella sede del tribunale nella quale si sta svolgendo il processo, può talvolta accadere che sia necessario procedervi fuori dalla circoscrizione

In tal caso, ai sensi dell’articolo 203 c.p.c, il giudice delega il magistrato del tribunale ove sia necessario assumere la prova: per questo si parla di prova delegata. 

La valutazione circa la necessità di procedere a prova delegata è rimessa alla totale discrezionalità del giudice, il quale non è obbligato a disporla neanche se vi è un'espressa richiesta di parte. 

Nell'ordinanza di delega il giudice delegante fissa il termine entro il quale la prova deve assumersi e l'udienza di comparizione delle parti per la prosecuzione del giudizio. Il giudice delegato, dal canto suo, procede, su istanza della parte interessata, all'assunzione del mezzo di prova e, d'ufficio, ne rimette il processo verbale al giudice delegante prima dell'udienza fissata per la prosecuzione del giudizio, anche se l'assunzione non è esaurita. 

In ogni caso, le parti possono presentare al giudice delegante istanza per la proroga del termine, direttamente o a mezzo del giudice delegato. 

Può anche accadere che le parti chiedano concordemente che la prova venga assunta direttamente dal giudice istruttore, senza essere delegata ad altro magistrato. Compito di autorizzare o meno il trasferimento del giudice è del presidente del tribunale. 

Le rogatorie

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Laddove sia necessario procedere all'esecuzione di provvedimenti istruttori all'estero, le rogatorie dei giudici italiani sono trasmesse alle autorità competenti per via diplomatica.

Quando, poi, la rogatoria riguarda cittadini italiani residenti all'estero, il giudice istruttore delega il console competente, che vi provvede secondo la legge consolare.

In ogni caso, l'assunzione dei mezzi di prova e la prosecuzione del giudizio seguono quanto stabilito per la prova delegata. 

Chiusura fase di assunzione mezzi di prova

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Una volta completata l'assunzione oppure nel caso in cui vi sia stata una decadenza dall'assunzione e non vi siano prove residue o quando queste siano ritenute superflue dal giudice, la fase viene dichiarata chiusa, in base a quanto sancito dall’articolo 209 c.p.c.

Aggiornamento: gennaio 2024