Cassazione con rinvio
Si ha cassazione con rinvio di una sentenza nei casi in cui la Corte ritenga che il giudice di merito debba effettuare valutazioni nuove e diverse rispetto a quelle compiute in prima battuta
- L'art. 383 c.p.c. post riforma Cartabia
- Cassazione con rinvio: giudice competente
- La riassunzione della causa
- Come si svolge la causa in sede di rinvio
L'art. 383 c.p.c. post riforma Cartabia
La cassazione di una sentenza con rinvio si ha nei casi, residuali rispetto a quelli di cassazione senza rinvio, in cui il processo, a seguito della decisione della Corte, procede dinanzi a un altro giudice.
Essa, in sostanza, viene disposta quando la Corte ritiene che il giudice del merito debba compiere delle nuove valutazioni.
La norma di riferimento è l’articolo 383 c.p.c., che è stato modificato nella sua formulazione letterale dalla riforma Cartabia, per necessità di coordinamento con le altre norme del codice di procedura civile oggetto di modifica.
Il legislatore ha disposto, nello specifico, l’eliminazione del comma 4 dell’art. 383 c.p.c in conseguenza dell’abrogazione delle ipotesi contemplate dall’articolo 348 ter c.p.c che si occupava della pronuncia sull’inammissibilità dell’appello.
Vediamo quindi cosa prevede l’articolo 383 c.p.c nei suoi primi tre commi, che non sono stati toccati dalla riforma.
Cassazione con rinvio: giudice competente
Generalmente, il rinvio viene fatto a un giudice diverso da quello che ha emesso la sentenza impugnata, ma di pari grado.
Può tuttavia accadere che le parti siano giunte in cassazione dopo essersi accordate per omettere l'appello. In tal caso, la Corte rinvia al giudice che si sarebbe dovuto pronunciare in appello se non ci fosse stata la rinuncia delle parti.
Può inoltre accadere che i giudici della cassazione rilevino una nullità che interessa la sentenza di primo grado e a causa della quale il giudice dell'appello avrebbe dovuto rimettere le parti al primo giudice. In tal caso, il rinvio viene fatto direttamente al primo giudice.
La riassunzione della causa
Ciascuna delle parti può a questo punto riassumere la causa, ai sensi dell’articolo 392 c.p.c, davanti al giudice del rinvio entro tre mesi dalla pubblicazione della sentenza della Corte di cassazione.
La riassunzione si fa con citazione notificata personalmente.
Nel caso in cui il predetto termine non venga rispettato, in base all’articolo 393 c.p.c, il processo si estingue nella sua interezza, ma la sentenza della Cassazione conserva effetto vincolante anche laddove la domanda venga eventualmente riproposta in un nuovo processo. La stessa cosa accade nel caso in cui il giudizio di rinvio si estingua.
Come si svolge la causa in sede di rinvio
Laddove, invece, la causa venga riassunta, in sede di rinvio si osservano le norme che regolano il processo dinanzi al giudice al quale la Corte ha rinviato, con la sola accortezza di produrre copia autentica della sentenza di cassazione.
L'articolo 394 del codice di rito precisa che le parti conservano la medesima posizione processuale che avevano nel procedimento in cui è stata pronunciata la sentenza cassata
Precisa, poi, che nel giudizio di rinvio può deferirsi il giuramento decisorio, ma le parti non possono prendere conclusioni diverse da quelle prese nel giudizio nel quale è stata pronunciata la sentenza poi cassata, a meno che non sia stata la sentenza di cassazione a farne sorgere la necessità.
Aggiornamento: gennaio 2024