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Costituzione in appello

La costituzione in appello e le regole post riforma Cartabia. Guida con le conseguenze della costituzione fuori termine 

Come avviene la costituzione in appello

La costituzione in appello è un passaggio fondamentale nell'istruzione del secondo grado di giudizio. Solo una volta che la stessa è avvenuta, infatti, il cancelliere provvede all'iscrizione della causa a ruolo e alla formazione del fascicolo d'ufficio.

La costituzione in appello, dopo la Riforma Cartabia, è assoggettata alle stesse forme e agli stessi termini previsti per i procedimenti davanti al Tribunale, anche se nell’articolo 343 c.p.c. è stato eliminato il riferimento all’articolo 166 c.p.c., che ha modificato i termini di costituzione del convenuto nel processo di primo grado.

L’art. 342 c.p.c. stabilisce che tra il giorno della notificazione e il giorno della prima udienza di trattazione devono intercorrere termini liberi non minori di 90 giorni se il luogo della notifica è in Italia, e di 150 giorni se invece si trova all’estero.

L'appellante deve quindi costituirsi entro dieci giorni dalla notificazione della citazione, mentre l'appellato deve costituirsi, depositando la propria comparsa di costituzione almeno 20 giorni prima della prima udienza, se vuole proporre appello incidentale o sollevare quelle eccezioni che non sono rilevabili d’ufficio.

Lo stabilisce il comma 1 dell’articolo 343 c.p.c, dedicato ai modi e ai termini dell’appello incidentale, così modificato dalla riforma Cartabia: “L’appello incidentale si propone, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta, depositata almeno 20 giorni prima dell’udienza di comparizione fissata nell’atto di citazione o dell’udienza fissata a norma dell’articolo 349 bis, secondo comma.” 

Costituzione in appello fuori termine

Il rispetto dei termini di costituzione è particolarmente importante, soprattutto per l’appellante.

L’articolo 348 c.p.c stabilisce infatti che, se l'appellante non si costituisce nei termini, l'appello è dichiarato improcedibile, anche d'ufficio. 

Se poi l’appellante non compare alla prima udienza, benché costituito anteriormente, il collegio con ordinanza non impugnabile rinvia la causa a una prossima udienza, che il cancelliere provvede a comunicare all’appellante. Se poi l’appellante non compare neppure alla nuova udienza l’appello viene dichiarato improcedibile anche d’ufficio.

A tale proposito la riforma Cartabia ha aggiunto all’articolo 348 c.p.c il nuovo comma 3, che così dispone: L’improcedibilità dell’appello è dichiarata con sentenza. Davanti alla Corte di appello, l’istruttore, se nominato, provvede con ordinanza reclamabile nelle forme e nei termini previsti dal terzo, quarto e quinto comma dell’articolo 178 e il collegio procede ai sensi dell’articolo 308, secondo comma.”  

Se invece è l'appellato a non costituirsi nei termini,  pur potendo costituirsi dopo il termine sopra indicato di venti giorni antecedenti la prima udienza, egli decade dalle eccezioni che non possono essere rilevate d’ufficio e dalla possibilità di proporre l’appello incidentale. 

Costituzione in appello: cosa accade se manca la sentenza impugnata

L'articolo 347 del codice di procedura civile prevede, poi, la necessità che l'appellante inserisca nel proprio fascicolo, all'atto della costituzione, la copia della sentenza impugnata.

Mentre in passato era espressamente previsto che, in mancanza del fascicolo dell'appellante e, di conseguenza, della copia della sentenza, l'appello dovesse essere dichiarato improcedibile, da tempo non è più così.

A tal proposito la giurisprudenza ha specificato che in tal caso il giudice è tenuto comunque a una decisione di merito, se essa risulta possibile in base agli atti, o, viceversa, a una dichiarazione di inammissibilità dell'appello per carenza degli elementi essenziali (cfr., tre le altre, Cass. n. 238/2010 e Cass. 20849/2021).

Egli richiede, poi, la trasmissione del fascicolo d'ufficio al cancelliere di primo grado.  

Aggiornamento: gennaio 2024


Vedi anche:

Fac-simile atto di appello

Fac-simile comparsa di risposta in appello

L'appello incidentale - guida legale

Fac-simile appello incidentale