Esecutorietà e notificazione delle sentenze
- Sospensione della provvisoria esecutorietà
- L'inibitoria della sentenza
- La notificazione delle sentenze
Sospensione della provvisoria esecutorietà
Tuttavia la provvisoria esecutorietà della sentenza può essere sospesa, anche parzialmente, dal giudice d'appello su istanza di parte da proporsi con l'impugnazione principale o incidentale.
L'inibitoria della sentenza
Più nel dettaglio, la parte che ricorre in appello o che, appellata, decide di proporre appello incidentale, può chiedere la cd. inibitoria della sentenza. I presupposti per richiederla sono la sussistenza di gravi e fondati motivi, anche in relazione alla possibilità di insolvenza di una delle parti.
Al ricorrere di tali presupposti il giudice può disporre l'inibitoria con o senza cauzione. Egli vi provvede, per regola generale, con ordinanza non impugnabile emessa nella prima udienza.
La parte, tuttavia, può chiedere con ricorso che la decisione venga emessa prima dell'udienza di comparizione.
In tale ipotesi il presidente del collegio o il tribunale (a seconda di quale sia l'organo competente per l'impugnazione) ordina con decreto la comparizione delle parti in camera di consiglio e, con lo stesso decreto, anche l'immediata sospensione dell'efficacia esecutiva o dell'esecuzione della sentenza nel caso in cui ricorrano giusti motivi di urgenza e con riserva di confermare, modificare o revocare il decreto all'udienza in camera di consiglio con ordinanza non impugnabile.
Sempre in tale ipotesi, il giudice fissa poi un'apposita udienza per la decisione della causa nel rispetto dei termini a comparire.
La notificazione delle sentenze
Con riferimento alla notificazione della sentenza occorre rilevare che del deposito del provvedimento in cancelleria è data notizia da parte del cancelliere mediante biglietto contenente il dispositivo comunicato ai procuratori.
Il termine annuale per proporre impugnazione decorre da tale momento.
Tuttavia, la parte che ha interesse a far decorrere il termine breve per l'appello può far notificare la sentenza alla controparte, la quale, a far data dalla notifica, avrà solo 30 giorni per impugnarla.
La notifica va fatta al procuratore costituito (o alla parte che si è costituita personalmente), secondo le modalità previste in generale dall'articolo 170 c.p.c. per le notificazioni e le comunicazioni nel corso del procedimento.
Se tuttavia dopo la chiusura della discussione si è verificata la morte o la perdita della capacità di stare in giudizio di una delle parti o del suo rappresentante legale o la cessazione di tale rappresentanza, la notificazione della sentenza può essere fatta a coloro ai quali spetta stare in giudizio; se invece si è verificata la morte, la radiazione o la sospensione del procuratore, la notificazione va fatta alla parte personalmente.
Aggiornamento: gennaio 2021