Esecuzione in forma specifica
In generale, mentre il processo di cognizione ha lo scopo accertare una situazione di fatto esistente tra le parti, di individuare la norma giuridica da applicare e di definire con sentenza la controversia, il processo esecutivo è il mezzo che l'ordinamento giuridico predispone affinché il creditore riesca ad ottenere il soddisfacimento di quanto legittimamente preteso, anche in forza della suddetta sentenza, quando chi dovrebbe adempiere non lo fa spontaneamente.
La dottrina è solita distinguere tra esecuzione indiretta ed esecuzione diretta.
Esecuzione indiretta
Nel primo caso l'ordinamento giuridico agisce direttamente sulla volontà del debitore per indurlo ad adempiere quanto dovuto, ma trattandosi di meccanismi coercitivi non condivisi dal nostro sistema giuridico, essi sono previsti solo in casi tassativi disciplinati dalla legge e non come strumento di tutela generale delle pretese del creditore.
Occorre precisare che, all'interno del libro dedicato al processo di esecuzione, come si vedrà, il nostro codice contempla oggi espressamente anche un'ipotesi di esecuzione indiretta.
Esecuzione diretta
Nell'esecuzione diretta, invece, la prestazione non adempiuta dal debitore viene soddisfatta attraverso il ricorso all'organo giudiziario, che permette al creditore di conseguire l'utilità che gli spetta.
In via generale, la procedura esecutiva tende a far conseguire al creditore esattamente la stessa utilità che avrebbe ottenuto se il debitore avesse adempiuto spontaneamente alla prestazione. Non sempre, però, questo è possibile e a ciò si tende a rimediare facendo conseguire al creditore un'utilità economicamente equivalente a quella specifica.
Ed è proprio in conseguenza di questa duplice possibilità che, nel nostro ordinamento, all'interno della categoria dell'esecuzione diretta si distingue il procedimento in forma specifica da quello in forma generica.
In ogni caso, tutte le volte in cui sia possibile l'esecuzione va attuata in forma specifica.
E' infatti preferibile che il creditore consegua una prestazione identica a quella che gli era dovuta dal debitore al fine di ottenere tutto quello e proprio quello di cui ha diritto.
I tipi di esecuzione in forma specifica
Nonostante, come appena detto, i procedimenti in forma specifica vadano preferiti rispetto a quelli in forma generica, essi, nella prassi, sono poco diffusi.
O meglio, nonostante siano più semplici, non sono così diffusi come i casi in cui i creditori espropriano, tramite l'autorità giudiziaria, il patrimonio del debitore e lo convertono coattivamente in una somma di denaro per soddisfare i propri diritti.
Ciò, innanzitutto, perché l'espropriazione forzata è il procedimento esecutivo utilizzato per ottenere la soddisfazione dei crediti di denaro, poi perché non sempre è possibile far sì che l'oggetto dell'esecuzione forzata sia esattamente l'oggetto dell'obbligazione.
Il codice di rito si occupa dell'esecuzione forzata a partire dall'articolo 605, distinguendo i procedimenti esecutivi attraverso i quali il creditore chiede la consegna di beni mobili oppure il rilascio di beni immobili (regolamentati dagli articoli da 605 a 611) da quelli con i quali egli chiede l'esecuzione di obblighi di fare o di non fare (regolamentati dagli articoli da 612 a 614-bis).
Data: 15 dicembre 2019