Espropriazione mobiliare
- Cos'è l'espropriazione mobiliare presso il debitore
- Le regole generali in tema di espropriazione
- Limiti di giorni e di tempo
- Ricerca delle cose da pignorare
- Beni pignorabili
- Scelta delle cose da pignorare
- Il pignoramento dei beni
- Unione di pignoramenti e pignoramento successivo
- Intervento dei creditori
- Istanza di vendita o assegnazione
Cos'è l'espropriazione mobiliare presso il debitore
Le regole generali in tema di espropriazione
Trascorso inutilmente il termine previsto dal precetto, si può procedere con il pignoramento dei beni del debitore, sia mobili che immobili.
Limiti di giorni e di tempo
Limitando in questa sede la nostra analisi al pignoramento, e quindi all'espropriazione, dei beni mobili, in particolare presso il debitore, va preliminarmente precisato che la sua esecuzione è assoggettata a determinati limiti di giorni e orari.
Infatti, il pignoramento, salvo espressa autorizzazione del presidente del tribunale o di un giudice da lui delegato, non può essere eseguito nei giorni festivi né prima delle ore 7 o dopo le ore 21. Tuttavia, il pignoramento che sia iniziato nelle ore prescritte, può essere eseguito sino al suo compimento.
Ricerca delle cose da pignorare
L'ufficiale giudiziario, una volta munito di titolo esecutivo e di precetto, può iniziare la ricerca di quei beni mobili non considerati impignorabili dalla legge.
La ricerca può avvenire presso l'abitazione del debitore, presso altri luoghi a lui appartenenti e sulla sua persona. In quest'ultimo caso, tuttavia, essa deve rispettare le cautele opportune a non ledere il decoro di chi la subisce.
Come in parte accennato, il presidente del tribunale o un giudice delegato, con decreto e su ricorso del creditore, possono anche autorizzare l'ufficiale giudiziario a pignorare cose determinate delle quali il debitore può direttamente disporre, pur non trovandosi in luoghi ad esso appartenenti. In ogni caso, l'ufficiale giudiziario può pignorare le cose del debitore che il terzo possessore consente di esibirgli.
Se nella ricerca delle cose da pignorare abbia bisogno di aprire porte o ripostigli, di tenere eventualmente a bada il debitore o terzi oppure di allontanare persone che disturbano l'esecuzione del pignoramento, l'ufficiale giudiziario può anche richiedere l'assistenza della forza pubblica.
Beni pignorabili
I beni pignorabili dall'ufficiale giudiziario sono beni mobili, denaro e titoli di credito. Per realizzare il pignoramento è sufficiente che essi si trovino in luoghi di cui il debitore ha la disponibilità. Non è necessario verificarne la proprietà.
La legge indica espressamente alcuni beni mobili come impignorabili in modo assoluto. Si tratta in sostanza di quei beni che hanno per il debitore un determinato valore religioso, oppure che garantiscono il sostentamento suo e della sua famiglia.
Si tratta, poi, delle cose che sono indispensabili per rendere la vita di una persona dignitosa o che consentono al debitore di continuare ad esercitare la propria attività lavorativa.
L'impignorabilità assoluta può essere eccepita solo dall'esecutato attraverso l'opposizione all'esecuzione nelle forme previste dall'articolo 615 c.p.c., mentre non può essere rilevata dal giudice d'ufficio.
Altri beni, poi, sono qualificati dal codice di rito come relativamente impignorabili o come pignorabili in determinate circostanze di tempo e di luogo.
Ad esempio, possono essere esclusi dal pignoramento con ordinanza non impugnabile del giudice dell'esecuzione le cose necessarie per la coltura del fondo del debitore, mentre i frutti non ancora raccolti o separati dal suolo possono essere pignorati separatamente dall'immobile a cui accedono solo nelle ultime sei settimane anteriori al tempo in cui generalmente giungono a maturazione, a meno che il creditore pignorante non assuma su di sé le maggiori spese per la custodia.
Scelta delle cose da pignorare
Durante l'esecuzione del pignoramento, l'ufficiale giudiziario deve indirizzarsi verso quei beni che ritiene di facile e pronta liquidazione, limitatamente al valore di quanto precettato aumentato della metà.
In sostanza egli deve pignorare le cose che possono più facilmente essere vendute e che presumibilmente permetteranno di realizzare la somma dovuta al creditore, comprensiva di tutte le spese di giustizia annesse.
Pertanto, secondo quanto disposto dall'articolo 517 del codice di rito, sono preferiti il denaro contante, i gioielli, i titoli di credito e ogni altro bene che appaia di sicura realizzazione.
Il pignoramento dei beni
Di tutte le operazioni compiute l'ufficiale giudiziario redige processo verbale, nel quale sono descritti i beni pignorati, il loro stato e la stima del loro valore, le disposizioni impartite per la loro conservazione. Le operazioni di stima possono essere anche differite sino a massimo trenta giorni.
Nel medesimo documento è fatta relazione anche delle disposizioni date per la conservazione delle cose pignorate.
Compiute le operazioni, l'ufficiale consegna senza ritardo al creditore sia il processo verbale, che il titolo esecutivo e il precetto.
E' poi il creditore che deposita nella cancelleria del tribunale competente per l'esecuzione, entro quindici giorni, la nota di iscrizione a ruolo e le copie conformi degli atti ricevuti dall'ufficiale giudiziario.
Il cancelliere forma il relativo fascicolo a cui assegna un numero di ruolo.
Se il deposito non viene effettuato nei termini, il pignoramento perde di efficacia.
Unione di pignoramenti e pignoramento successivo
Può anche accadere che l'ufficiale giudiziario trovi un pignoramento già iniziato o già compiuto.
Nel primo caso, egli continua le operazioni insieme all'altro ufficiale giudiziario e il processo verbale sarà uno solo per entrambi.
Nel secondo caso, l'ufficiale giudiziario dà atto del pignoramento già completato nel processo verbale, descrivendo i mobili precedentemente pignorati e, quindi, procede al pignoramento degli altri beni o dà atto che non ve ne sono.
Intervento dei creditori
Altri soggetti che vantano un diritto di credito nei confronti del medesimo debitore possono intervenire nella procedura esecutiva partecipando alla ripartizione di quanto si ricaverà dalla vendita dei beni pignorati.
L'intervento deve avere luogo non oltre la prima udienza fissata per l'autorizzazione della vendita o per l'assegnazione oppure non oltre la data di presentazione del ricorso se il valore dei beni pignorati non supera i 20.000 euro.
I creditori chirografari che intervengano successivamente allo spirare dei predetti termini ma prima del provvedimento di distribuzione concorrono alla distribuzione della parte della somma ricavata che sopravanza dopo che siano stati soddisfatti i diritti del creditore pignorante, di quelli privilegiati e di quelli intervenuti in precedenza.
Salvo che essi abbiano un diritto di prelazione.
Istanza di vendita o assegnazione
Decorsi 10 giorni dal pignoramento, sulla base dell'articolo 501 del codice di rito, il creditore può chiedere al giudice, con apposita istanza, che venga distribuito il denaro pignorato o che vengano venduti i beni. Il giudice dell'esecuzione può, quindi, disporre che la vendita avvenga mediante l'istituto di vendite giudiziarie oppure al pubblico incanto.
La somma così ricavata viene ripartita tra tutti i creditori intervenuti.
Data: 15 dicembre 2019