Giuramento decisorio e suppletorio
In cosa consiste il giuramento della parte, quali sono le norme che lo disciplinano e le due distinte forme di giuramento decisorio e suppletorio
- Il giuramento della parte
- Il giuramento nel codice civile e di rito
- Il giuramento decisorio
- Ammissione del giuramento decisorio
- Prestazione del giuramento decisorio
- Il giuramento suppletorio
Il giuramento della parte
Un mezzo di prova senza dubbio importante, benché nei fatti poco in uso, è costituito dal giuramento della parte.
Mentre della sua valenza probatoria si occupa il codice civile agli articoli 2736 e seguenti, da un punto di vista procedurale esso è regolamentato dagli articoli 233 e seguenti del codice di procedura civile.
La particolare rilevanza di tale strumento probatorio sta nel fatto che esso, una volta prestato, ha valore di prova legale circa le dichiarazioni rese e vincola il giudice a quanto da esso emerso.
Fa ovviamente eccezione il caso in cui il giuramento sia prestato da alcuni solo dei litisconsorti necessari, nel quale caso esso è liberamente apprezzabile.
Nel nostro ordinamento sono previste due distinte forme di giuramento: quello decisorio e quello suppletorio.
Il giuramento nel codice civile e di rito
Le norme che si occupano del giuramento della parte, come anticipato, sono gli artt. 2736 e seguenti del codice civile e gli artt. 233 e seguenti del codice di rito.
L'art. 2736 del codice civile
L'art. 2736 c.c. così dispone:
"Il giuramento è di due specie:
1) è decisorio quello che una parte deferisce all'altra per farne dipendere la decisione totale o parziale della causa;
2) è suppletorio quello che è deferito d'ufficio dal giudice a una delle parti al fine di decidere la causa quando la domanda o le eccezioni non sono pienamente provate, ma non sono del tutto sfornite di prova, ovvero quello che è deferito al fine di stabilire il valore della cosa domandata, se non si può accertarlo altrimenti".
L'art. 233 del codice di procedura civile
Recita, invece, l'art. 233 c.p.c.: "il giuramento decisorio può essere deferito in qualunque stato della causa davanti al giudice istruttore, con dichiarazione fatta all'udienza dalla parte o dal procuratore munito di mandato speciale o con atto sottoscritto dalla parte. Esso deve essere formulato in articoli separati, in modo chiaro e specifico".
Il giuramento decisorio
Il giuramento decisorio è quello utilizzato dalla parte per provare i propri assunti nel caso in cui non abbia a disposizione altri mezzi di prova.
La parte può deferirlo in qualsiasi momento, ovverosia può chiedere al giudice istruttore in qualsiasi stato del processo che l'altra parte giuri su determinati fatti, esposti attraverso articoli separati, dal contenuto chiaro e specifico.
L'altra parte, a questo punto, deve dichiararsi pronta a giurare: finché non l'abbia fatto può a sua volta riferire il giuramento all'avversario.
Dal momento in cui la parte si dichiara pronta a prestare giuramento, non sarà più possibile, per colui che l'abbia deferito o riferito, revocarlo.
Tuttavia, è revocabile il giuramento la cui formula è stata modificata dal giudice nel momento della sua ammissione.
Ammissione del giuramento decisorio
L'ammissione del giuramento avviene con ordinanza del collegio (da intendersi nel senso generale di organo giudicante), da notificarsi personalmente alla parte.
Laddove su di essa sorgano contestazioni, sarà lo stesso collegio a deciderne.
Prestazione del giuramento decisorio
Il giuramento decisorio è prestato dalla parte personalmente dinanzi al giudice istruttore, il quale lo ammonisce dell'importanza morale dell'atto e delle conseguenze penali in caso di dichiarazioni false. Il giurante, quindi, procede pronunciando il giuramento.
Può tuttavia accadere che la parte alla quale sia deferito il giuramento non si presenti senza giustificato motivo all'udienza appositamente fissata o si rifiuti di prestarlo o non lo riferisca alla controparte.
In tal caso, ella risulterà soccombente rispetto alla domanda o al punto di fatto oggetto del giuramento, così come sarà soccombente la parte che non presta il giuramento deferitole.
Viceversa, se il giudice ritiene che l'eventuale assenza all'udienza sia giustificata dispone l'assunzione del giuramento anche fuori della sede giudiziaria.
Il giuramento suppletorio
Diverso dal giuramento decisorio è il giuramento suppletorio.
Quest'ultimo, infatti, è quello che viene deferito dal giudice d'ufficio al fine di giungere a una decisione, quando, dopo l'istruttoria, le domande e le eccezioni delle parti, pur non del tutto sfornite di prova, non sono pienamente dimostrate.
Se la causa è riservata alla decisione collegiale, tale giuramento può essere deferito solo dal collegio.
Il giuramento estimatorio
Una specie di giuramento suppletorio è quello estimatorio, ovverosia quello che ha la finalità di accertare il valore della cosa domandata, quando non vi si possa provvedere in altro modo.
In tal caso, è fondamentale che il collegio determini la somma entro la quale il giuramento ha efficacia.
Ad eccezione del fatto che il giuramento suppletorio non può essere riferito dalla parte da esso interessata all'altra parte, a tale tipologia di prova si applicano le stesse previsioni analizzate con riferimento al giuramento decisorio, al quale, quindi, esso si uniforma per quanto riguarda le modalità della prestazione, la sua mancanza e la revocabilità.