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Procedimenti in camera di consiglio

I procedimenti in camera di consiglio  sono quelli regolamentati dagli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile 

Procedimenti in camera di consiglio: cosa sono 

Essi si caratterizzano principalmente per il fatto di non svolgersi nelle forme ordinarie né in pubblica udienza: il giudice, infatti, delibera senza la presenza del pubblico ma ritirandosi, appunto, in "camera di consiglio", ovverosia, generalmente, nel suo ufficio in tribunale.

Un esempio di questo tipo di procedimenti è rappresentato da quelli di cd. "volontaria giurisdizione", che non hanno natura propriamente contenziosa ma riguardano, ad esempio, la nomina e la revoca di curatori o tutori di inabilitati o incapaci. 

Il ricorso 

I procedimenti in camera di consiglio prendono il via con ricorso presentato al giudice competente dalla parte che ne abbia interesse.

Esso deve avere forma scritta, tranne nei casi eccezionali e urgenti, in cui il ricorso al giudice tutelare può essere proposto oralmente sulla base di quanto previsto dall'articolo 43 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile. 

L'atto introduttivo va notificato solo se vi sono controinteressati, ovverosia se è relativo a interessi di soggetti diversi dal ricorrente.

Parere di altri organi

Talvolta può accadere che, sulla base di determinate previsioni di legge (si pensi, ad esempio, agli articoli 336, 371 o 375 del codice civile), il giudice non possa provvedere sul ricorso prima di aver sentito il parere di altri organi.

Si tratta, comunque, di un parere che, generalmente, è obbligatorio ma non vincolante.

Soggetti che vanno sentiti preventivamente sono ad esempio, nei diversi casi, il P.M., il giudice tutelare, il protutore, il comitato dei creditori, l'ufficio del genio civile.

Decisione

Sul ricorso il giudice decide con provvedimento che può assumere la forma di decreto motivato, ordinanza o sentenza, il cui contenuto è variabile a seconda della finalità perseguita.

Talvolta, poi, l'efficacia del provvedimento è sottoposta a un termine.

Impugnazioni

Il decreto e l'ordinanza, per espressa previsione del codice di rito, possono essere oggetto di reclamo davanti al giudice immediatamente superiore (ad esempio se il provvedimento è stato emesso da un giudice singolo del Tribunale, il reclamo si propone all'organo collegiale dello stesso Tribunale).

Il reclamo va presentato entro dieci giorni dalla data di comunicazione del decreto o di notificazione, se necessaria.

Esso, sempre entro dieci giorni, può essere proposto anche dal pubblico ministero, avverso i decreti del tribunale e del giudice tutelare per i quali il suo parere sia necessario.

Se, invece, i provvedimenti in camera di consiglio si concludono con sentenza sarà necessario ricorrere agli ordinari mezzi di impugnazione.

Revoca e modifica dei provvedimenti

Ai sensi dell'articolo 742 del codice di rito, i provvedimenti emessi in camera di consiglio possono essere revocati o modificati.

La revoca, attuabile per vizi di legittimità e di merito, ha generalmente efficacia retroattiva (salvo che dipenda da motivi sopravvenuti).

La modifica, invece, può estrinsecarsi sia in una revoca parziale che in un'integrazione del provvedimento.

In ogni caso restano salvi i diritti che i terzi abbiano acquistato in buona fede in forza di convenzioni anteriori alla modifica o alla revoca. 

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Data aggiornamento: 15 dicembre 2020