Procedimenti possessori
I procedimenti possessori sono disciplinati dagli artt. 703 e ss. c.p.c. ed hanno ad oggetto la reintegrazione o la manutenzione del possesso, attraverso l'esercizio delle relative azioni previste dal codice civile a tutela dello stesso (azioni possessorie artt. 1168 e 1170 c.c.)
- Procedimenti possessori: la ratio
- Disciplina processuale delle azioni possessorie
- Il ricorso
- Legittimazione e competenza
- La fase cautelare del procedimento
- La fase di merito
- La tutela aquiliana
- Formule per azioni possessorie
Procedimenti possessori: la ratio
Ratio del procedimento è quello di concedere al possessore spogliato, molestato o turbato nell'esercizio del suo potere di fatto sulla cosa (ex art. 1140 c.c.) una tutela, più immediata e snella, finalizzata al ripristino della situazione preesistente (azione di reintegrazione o spoglio) ovvero alla cessazione della turbativa o della molestia (azione di manutenzione).
Le azioni possessorie, i cui presupposti sono tipizzati nelle disposizioni codicistiche, vanno esercitate entro un anno dal sofferto spoglio (violento o clandestino) o dai fatti integranti la turbativa.
Disciplina processuale delle azioni possessorie
La disciplina processuale delle azioni possessorie è contenuta nell'art. 703 c.p.c., il quale al primo comma recita che la "domanda si propone con ricorso da depositare presso la cancelleria del giudice del luogo ove è avvenuto il fatto denunciato", mentre al secondo comma rinvia per le altre disposizioni procedurali, agli artt. 669-bis e seguenti in quanto compatibili.
Il procedimento - la cui natura, dopo le riforme operate dalle ll. n. 353/1990 e n. 80/2005 all'art. 703 c.p.c., ha scatenato una lunga diatriba in seno a dottrina e giurisprudenza (cfr. Cass. n. 7665/1995; n. 5118/1997) - si ritiene pacificamente abbia una struttura unitaria, articolata in due fasi: la prima cautelare ed urgente (c.d. "fase interdittale"), volta a dettare nell'immediatezza i provvedimenti necessari a garantire il godimento del possesso o la cessazione delle turbative al medesimo, in ossequio alla ratio del mantenimento della pace sociale che sta alla base della tutela del possesso da parte dell'ordinamento giuridico; la seconda che si svolge secondo le forme del rito ordinario (c.d. "fase di merito"), ma eventuale e facoltativa, poiché attivabile solo su istanza di parte (Cass. SS.UU. n. 1984/1998).
Il ricorso
L'art. 703 c.p.c. si occupa della forma della domanda introduttiva del procedimento, dell'individuazione del giudice competente, disciplinando tempi e modalità sia della fase interdittale che di quella eventuale di merito.
Domanda di reintegrazione o di manutenzione nel possesso
La domanda di reintegrazione o di manutenzione nel possesso, recita la disposizione del codice di rito, si introduce con ricorso al giudice competente ai sensi dell'art. 21 c.p.c., ossia il giudice del luogo dove si è verificato lo spoglio o la turbativa.
Il ricorso deve possedere i requisiti previsti dall'art. 125 c.p.c. e contenere compiutamente tutte le istanze del ricorrente, ivi compresa l'invocazione della decisione per decreto inaudita altera parte, le allegazioni ed, eventualmente, l'articolazione dei mezzi istruttori, giacchè la domanda introduttiva è valida anche per la successiva e facoltativa fase di merito.
Domanda di spoglio
La domanda di spoglio può essere proposta in via alternativa a quella di manutenzione, spettando al giudice, il potere di qualificare la domanda alla fattispecie emergente dalle risultanze istruttorie (Cass. n. 2262/1998).
Tuttavia, ancorché non cumulabili, nell'azione di spoglio si ritiene compresa anche quella di manutenzione, poiché la semplice turbativa o molestia rappresenta un minus rispetto alla privazione del possesso, operando così una semplice e consentita emendatio libelli; viceversa, nel mutare la domanda di manutenzione in quella di spoglio si incorrerebbe in un'inammissibile mutatio libelli (Cass. n. 8287/2005;n. 23718/2011).
Una volta depositato il ricorso, presso la cancelleria del giudice competente, il cancelliere procede a norma dell'ultimo comma dell'art. 669-ter e il presidente designa il giudice per la trattazione.
Legittimazione e competenza
Legittimati a promuovere le azioni possessorie sono sia il possessore che il detentore, purché non a titolo di ragioni di servizio o di ospitalità, nei confronti dell'autore dello spoglio o della turbativa.
Secondo la giurisprudenza, pertanto, sono legittimati attivi, oltre al possessore, sia: il detentore qualificato (come l'inquilino) (Cass. n. 6221/2002); l'erede (Cass. n. 2395/1986); il colono (Cass. n. 3837/1978); i singoli condomini (Cass. n. 4195/1984); il curatore fallimentare (Cass. n. 1798/1997) (ecc.).
Le azioni di reintegra o di manutenzione possono essere proposte contro chiunque abbia posto in essere il comportamento arbitrario causa diretta dello spoglio o della molestia del possesso (Cass. n. 5070/1983).
Legittimati passivi sono sia l'autore materiale che quello morale, ovverosia il mandante, cioè colui che abbia dato incarico a terzi di porre in essere la concretizzazione dello spoglio o della turbativa, o anche chi abbia utilizzato consapevolmente a proprio vantaggio la situazione posta in essere dall'autore materiale (Cass. n. 1222/1997; n. 11916/2000; Trib. Catania n. 2553/2001).
La competenza disposta dall'art. 703 c.p.c. a norma dell'art. 21 è quella del giudice nella cui circoscrizione è avvenuto il fatto denunciato.
Si tratta di una competenza funzionale e inderogabile, salva l'eccezione prevista dal disposto di cui all'art. 704 c.p.c.
La fase cautelare del procedimento
Ex art. 703, 2° comma, c.p.c., "il giudice provvede ai sensi degli articoli 669-bis e seguenti, in quanto compatibili".
L'istruttoria, come previsto dall'art. 669-sexies c.p.c. cui rinvia espressamente la disposizione del codice di rito, ha natura sommaria, per cui il giudice procederà nel modo che ritiene più opportuno agli atti di istruzione indispensabili, in relazione ai presupposti e ai fini del provvedimento richiesto e il provvedimento finale assumerà la forma dell'ordinanza, di accoglimento o di rigetto della domanda.
L'art. 669-sexies attribuisce al giudice una doppia opzione: egli può assicurare, infatti, nella c.d. fase interdittale, una tutela possessoria immediata mediante l'emissione di un decreto inaudita altera parte (ovvero in totale assenza di contraddittorio) basato sulla mera notorietà dei fatti ed emesso laddove il tempo necessario alla convocazione della controparte possa pregiudicare l'attuazione del provvedimento; oppure, laddove ritenga non vi siano né l'uno né l'altro presupposto, il giudice può disporre con ordinanza la fissazione dell'udienza di comparizione delle parti.
Nel primo caso, come dispone testualmente l'art. 703 c.p.c., assunte ove necessarie sommarie informazioni, il giudice provvede con decreto motivato, fissando, con lo stesso, l'udienza di comparizione delle parti entro un termine non superiore a 15 giorni e assegnando all'istante un termine perentorio, non superiore a 8 giorni, per la notifica del ricorso e del decreto; nel secondo, fissa direttamente l'udienza senza provvedere con decreto, pertanto, in tal caso, i termini per la notifica e la data di udienza possono essere liberamente fissati dal giudice, poiché la norma impone termini massimi solo in ragione del provvedimento pronunciato in assenza di contraddittorio.
All'udienza, il giudice, procederà agli atti di istruzione e con ordinanza potrà confermare, modificare o revocare il provvedimento in precedenza emesso con decreto.
Altro istituto, espressamente richiamato dall'art. 703 c.p.c., è quello del reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c.
L'ordinanza con la quale è stato concesso o negato il provvedimento cautelare è dunque reclamabile nel termine perentorio di quindici giorni dalla pronuncia in udienza ovvero dalla comunicazione o dalla notificazione se anteriore: dinnanzi al collegio, contro i provvedimenti del giudice singolo del tribunale (collegio del quale non può far parte il giudice che ha emanato il provvedimento reclamato); dinnanzi ad altra sezione o, in mancanza, della sede più vicina, contro i provvedimento cautelari emessi dalla corte d'appello.
La fase di merito
Conclusa la fase sommaria, il procedimento entra in una fase c.d. di "quiescenza", giacché a seguito dello scenario delineato dalle modifiche apportate dalla l. n. 80/2005 (di conversione, con modificazione, del d.l. n. 35/2005) all'art. 703 c.p.c., la successiva fase di merito è solo facoltativa ed attivabile su istanza di parte.
Dispone, infatti, il 4° comma dell'art. 703 c.p.c., che ove "richiesto da una delle parti, entro il termine perentorio di sessanta giorni decorrente dalla comunicazione del provvedimento che ha deciso sul reclamo ovvero, in difetto, del provvedimento di cui al terzo comma, il giudice fissa dinanzi a sé l'udienza per la prosecuzione del giudizio di merito. Si applica l'articolo 669-novies, terzo comma".
La tutela aquiliana
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza, è pacificamente ammessa, nel procedimento possessorio, l'azione risarcitoria ex art. 2043 c.c., considerati gli effetti pregiudizievoli provocati, a seguito dello spoglio o della turbativa, alla posizione di signoria di fatto riconosciuta al possessore della cosa (Cass. n. 7980/2000).
La domanda risarcitoria può essere proposta sia congiuntamente che separatamente alle azioni possessorie, dinnanzi al giudice competente (Cass. n. 20875/2005) e si configura come accessoria rispetto a quella principale di reintegra o di manutenzione (Cass. n. 1984/1998).
Formule per azioni possessorie
Scarica il modello di ricorso per la reintegra nel possesso e il modello di ricorso per la manutenzione nel possesso nei formulari giuridici, disponibili anche in pdf.
Leggi anche la guida Le azioni possessorie
Data: 15 dicembre 2022