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Il procedimento sommario di cognizione

Guida di procedura civile

Cos'è il procedimento sommario di cognizione, natura, ambito di applicazione, la fase introduttiva, istruttoria e decisoria, l'appello e la conversione del rito. Guida al rito sommario con modello di ricorso

Cos'è il procedimento sommario di cognizione

Il procedimento sommario di cognizione è stato introdotto nell'ordinamento processuale italiano dalla l. n. 69/2009, quale vero e proprio rito alternativo al processo a cognizione ordinaria, ispirato all'esigenza di rendere più celere la definizione delle controversie, nell'ambito dell'opera di semplificazione avviata dal legislatore negli ultimi anni e culminata con l'emanazione del d.lgs. n. 150/2011.

Il nuovo procedimento si è andato, così, ad accostare agli altri riti sommari presenti nell'ordinamento (si pensi al procedimento per decreto ingiuntivo, alla convalida di licenza o sfratto, ecc.) caratterizzati però da un'istruttoria parziale e da un provvedimento conclusivo che, in assenza di opposizione della controparte, assume efficacia di giudicato, rappresentando uno strumento generalizzato di tutela sommaria.

La disciplina del "Procedimento sommario di cognizione", contenuta negli artt. 702-bis, 702-ter e 702-quater c.p.c., all'interno del Capo III-bis, Titolo I, Libro IV del codice di procedura civile, c.d. a regime "facoltativo", è stata oggetto della novella legislativa, ad opera del d.lgs. n. 150/2011 che ha introdotto l'obbligatorietà del procedimento sommario per alcune fattispecie, nonché del d.l. n. 132/2014 (c.d. "decreto giustizia" convertito dalla l. n. 162/2014) che ha previsto la "conversione" d'ufficio dal rito ordinario a quello sommario, sulla base della valutazione della complessità della lite e dell'istruzione probatoria, da parte del giudice. 

Natura del procedimento

Diversi sono stati i dubbi concernenti la qualificazione giuridica del rito, già all'indomani della sua introduzione.

Sul punto, la dottrina si è divisa nel considerare il nuovo rito come procedimento di "plena cognitio" o di "tutela sommaria", da inscrivere nell'alveo dei procedimenti a cognizione sommaria, ovvero quale rito "bifasico", dove il primo grado rappresenta la fase sommaria del giudizio, mentre il secondo quella a cognizione piena.

La giurisprudenza

Oggi, la giurisprudenza propende pacificamente verso la qualificazione del procedimento sommario quale rito speciale o "semplificato" di cognizione piena (Cass. n. 3/2012), alternativo a quello ordinario, giacchè nella sua destinazione "prevale la funzione di accertare definitivamente chi ha ragione e chi ha torto tra le parti, rispetto alle funzioni che sono proprie dei procedimenti sommari, ma sono completamente assenti dal profilo legislativo di questo istituto" (Trib. Varese 18.11.2009).

Il procedimento prevede, infatti, che la conoscenza dei fatti ai fini della decisione venga acquisita attraverso un'istruttoria particolarmente semplificata, tale da assicurare una accelerazione dei tempi del giudizio (realizzando la finalità che sta, appunto, alla base dell'introduzione dell'istituto nell'ordinamento processuale) la cui concreta determinazione è rimessa alla discrezionalità del giudice, mentre sotto il profilo della cognizione, si ha pur sempre una cognizione piena delle domande e delle eccezioni delle parti.

Il d.lgs. n. 150/2011

Tale concezione è stata rafforzata anche dall'entrata in vigore del d.lgs. n. 150/2011 che ha assoggettato obbligatoriamente al rito sommario (senza possibilità, quindi, di conversione da parte del giudice), alcune procedure (come, ad esempio, tra le altre, quella destinata alla liquidazione degli onorari degli avvocati), identificate sulla base del carattere semplificativo della trattazione o dell'istruzione e non della cognizione.

Altri elementi peculiari dell'istituto (che valgono a distinguerlo dagli altri procedimenti di natura sommaria) riguardano il "contraddittorio anticipato", giacché il giudice nel processo sommario non emette provvedimenti inaudita altera parte ma fissa l'udienza di comparizione delle parti, nonché l'idoneità a passare in giudicato del provvedimento conclusivo che assume la forma dell'ordinanza.

È stato escluso, altresì, che il rito sommario abbia natura cautelare, nonostante la collocazione delle norme ad esso inerenti nella stessa sezione del codice dedicata a tale species di procedimenti, giacché la sua instaurazione prescinde da profili di periculum in mora, e atteso altresì che la sua natura cognitiva risulta esplicitamente dalla rubrica del capo III bis c.p.c. introdotto dall'art. 51 l. n. 69/2009 (Cass., SS.UU., n. 11512/2012) . 

Ambito di applicazione

Si tratta di un procedimento sommario a carattere generale, che si attaglia ad ogni forma di tutela giurisdizionale e a tutte le domande (di condanna, di accertamento, costitutive), il cui ambito applicativo, delineato dall'art. 702-bis, 1 comma, c.p.c., è limitato alle cause attribuite alla cognizione del tribunale in composizione monocratica.

Sono, quindi, escluse dal campo di applicazione del rito sommario: le cause assoggettate alla competenza del tribunale collegiale, individuate nell'art. 50-bis c.p.c., che provvede secondo la giurisprudenza ad un'elencazione tassativa (Cass. n. 19892/2005); le cause di competenza del Giudice di Pace (Cass. n. 23691/2011); le cause attribuite in unico grado alla corte d'appello; le cause attribuite in grado di appello al tribunale in composizione monocratica (cfr. in dottrina Luiso, Menchini).

È discutibile, invece, secondo dottrina e giurisprudenza, se il procedimento sommario possa applicarsi: alle cause di lavoro o sottoposte al rito del lavoro; alle cause di opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi (salvo che la competenza sia del tribunale); alle cause instaurate dopo l'emissione di un provvedimento cautelare.

Invero, parte della dottrina (cfr. Olivieri) e della giurisprudenza di merito (Trib. Napoli 25.5.2010; Trib. Fasano 4.7.2010) con riferimento, in particolare, alle cause di lavoro o locatizie propende per la tesi positiva, in ragione dell'applicazione del rito a "tutte le cause ‘semplici', che non presentano pluralità di questioni da risolvere, non richiedono accertamenti complessi, non necessitano di attività istruttorie di lunga indagine o numerose" (Trib. Verona 5.2.2010), mentre secondo altri commentatori (cfr. Luiso, Menchini) e recente giurisprudenza di merito, l'adottabilità del rito sommario in materia di lavoro o locatizia sarebbe esclusa giacchè trattasi di riti a cognizione piena diversi e alternativi rispetto a quello ordinario (App. Reggio Calabria 1.3.2012; App. Lecce 16.3.2011) e già sottoposti a rito speciale (Trib. Teramo 1.12.2010; Trib.Modena 18.1.2010).

Analogamente, sarebbe esclusa l'applicabilità del rito nei giudizi d'appello delle sentenze del Giudice di Pace, in quanto pur essendo la competenza rimessa in tal caso al tribunale monocratico, l'appello riguarderebbe sempre cause del giudice onorario, dinnanzi al quale l'impiego del nuovo rito è espressamente vietato (cfr. in dottrina, Luiso e Finocchiaro). 

La fase introduttiva: il ricorso

La scelta tra l'instaurazione del procedimento ordinario o sommario spetta all'attore, il quale, può chiedere l'applicazione del nuovo rito depositando il ricorso ex art. 702-bis c.p.c. in luogo dell'ordinario atto di citazione, innanzi al tribunale monocratico di competenza.

Il contenuto del ricorso di parte attrice è individuato nell'art. 702-bis, 1° comma, c.p.c., il quale richiamando l'art. 163 c.p.c., nn. 1, 2, 3, 4, 5 e 6, c.p.c., stabilisce che lo stesso debba contenere: l'indicazione del tribunale adito; l'indicazione delle parti e del procuratore del ricorrente; la determinazione della cosa oggetto della domanda (ovvero il petitum); l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda con le conclusioni (ovvero la causa petendi); l'indicazione dei mezzi di prova e dei documenti prodotti; il nome ed il cognome del procuratore con l'indicazione della procura, qualora questa sia stata già rilasciata (sebbene, trattandosi di ricorso, la costituzione sia necessariamente contestuale e la procura non possa che essere coeva, cfr. Cass. n. 1899/2007).

Il ricorso deve contenere, altresì, l'invito al convenuto a costituirsi nel termine che verrà indicato dal giudice e comunque non inferiore a 10 giorni prima dell'udienza fissata dinanzi al magistrato designato, con l'avvertimento di cui al n. 7 dell'art. 163 c.p.c. circa le decadenze cui il convenuto potrà incorrere nel caso di tardiva costituzione.

Non potrà essere, ovviamente, contenuta nel ricorso, l'indicazione del giorno della comparizione delle parti, giacchè proprio a seguito dell'instaurazione del giudizio (mediante il deposito del ricorso) sarà il giudice, con decreto, a fissare l'apposita udienza. 

Decreto di fissazione udienza e instaurazione contraddittorio

Una volta depositato il ricorso, sarà il cancelliere a formare il fascicolo d'ufficio e a presentarlo al presidente del tribunale, il quale designerà il magistrato per la trattazione del procedimento (cfr. art. 702-bis, 2° comma, c.p.c.).

Il giudice designato provvederà, quindi, a fissare, con decreto, la data dell'udienza di comparizione delle parti assegnando al convenuto, il termine per la costituzione che deve avvenire, secondo l'art. 702-bis, 3° comma, c.p.c., "non oltre 10 giorni prima dell'udienza".

Ai fini del calcolo del termine, non va computato il giorno dell'udienza; occorre tenersi conto della sospensione feriale e se la scadenza ricade in un giorno festivo, il termine viene anticipato al primo giorno non festivo (Cass. n. 11163/2008).

Non è indicato, invece, nella norma, alcun termine entro il quale il giudice è tenuto ad emanare il decreto di fissazione dell'udienza: è, dunque, rimessa alla discrezionalità del magistrato designato la decisione in merito, valutando in base alla mole di ricorsi proposti quali vanno definiti con maggiore celerità a scapito di altri.

Tenendo conto dei tempi necessari per la notifica e dei termini per comparire, in ogni caso, si ritiene che l'udienza dovrebbe essere fissata non prima di due mesi dal deposito del ricorso (Trib. Mantova, prot. d'intesa sul processo sommario di cognizione, 9.12.2010). 

La notifica del ricorso e del decreto

Non appena il giudice ha emesso il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione delle parti, quest'ultimo, unitamente al ricorso dovrà essere notificato al convenuto "almeno trenta giorni prima della data fissata per la sua costituzione" (art. 702-bis, 3° comma, c.p.c.).

Anche in tal caso, com'è evidente, i termini non sono liberi e vanno computati non già in funzione dell'udienza di comparizione, ma del termine per la costituzione del convenuto; inoltre, in mancanza di una esplicita indicazione, trova applicazione il generale principio di cui all'art. 155 c.p.c., computando pertanto il termine finale e non quello iniziale (cfr. Olivieri).

La norma non specifica neppure a cura di chi deve essere effettuata la notificazione, ma trattandosi di un giudizio instaurato su impulso di parte attrice, non sorgono dubbi sul fatto che onerato della notifica debba ritenersi il ricorrente nel termine stabilito.

Sulla base del disposto di cui all'art. 175 c.p.c., si ritiene che il magistrato designato possa assegnare al ricorrente un termine di carattere ordinatorio entro il quale il ricorso debba essere notificato al convenuto, "al fine di consentire a quest'ultimo di disporre di un termine a difesa più ampio di quello previsto dalla legge; ciò sia nell'ipotesi di convenuto residente all'estero (ipotesi non prevista dall'art. 702-bis c.p.c.) che in ipotesi in cui il ricorso evidenzi già una complessità della causa incompatibile con il rito sommario" (Trib. Mantova, Prot. d'intesa sul processo sommario di cognizione, 9.12.2010).

Il mancato rispetto dei termini

In caso di notificazione, del ricorso e del decreto, senza il rispetto del termine citato, in assenza di espressa disposizione, si ritiene possa trovare applicazione la disciplina dei vizi attinenti alla vocatio in ius e alla edictio actionis di cui all'art. 164 c.p.c. (cfr. Olivieri, Soldi).

Conseguentemente, il giudice ne rileva officiosamente la nullità, disponendo la rinnovazione entro un termine perentorio, con effetto sanante ex tunc. Qualora, invece, la rinotifica non avvenisse, o fosse viziata, il giudice dovrebbe dichiarare l'estinzione del giudizio.

Laddove, invece, si sia in presenza di una notifica omessa o giuridicamente inesistente, in dottrina, si ritiene applicabile in via analogica quanto affermato dalla Sezioni Unite della Cassazione (sentenza n. 20604/2008 in materia di opposizione a decreto ingiuntivo), per cui sull'assunto della ragionevole durata del processo, per l'ipotesi di notifica non avvenuta o affetta da vizio di inesistenza, non potrà essere concesso nessun nuovo termine da parte del giudice, il quale dovrà, quindi, dichiarare l'improcedibilità del ricorso. 

La difesa del convenuto

Una volta ricevuta la notifica del ricorso e del decreto, il convenuto ha l'onere di costituirsi entro il termine fissato dal giudice e comunque non oltre 10 giorni prima dell'udienza di comparizione delle parti, presentando in cancelleria una comparsa di risposta, nella quale per espresso disposto dell'art. 702-bis, 4° comma, c.p.c., dovrà: " proporre le sue difese e prendere posizione sui fatti posti dal ricorrente a fondamento della domanda, indicare i mezzi di prova di cui intende avvalersi e i documenti che offre in comunicazione, nonché formulare le conclusioni".

Inoltre, a pena di decadenza, nella stessa comparsa di risposta il convenuto dovrà proporre le eventuali domande riconvenzionali, sollevare le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio, dichiarare di avere intenzione di chiamare terzi in garanzia, chiedendo al giudice il differimento dell'udienza.

In tale ipotesi, il giudice designato, con decreto comunicato dal cancelliere alle parti costituite, provvede a fissare la data della nuova udienza assegnando un termine perentorio per la citazione del terzo, il quale dovrà costituirsi in giudizio secondo le medesime modalità previste per il convenuto.

Anche se espressamente prevista solo per iniziativa del convenuto e per l'ipotesi di chiamata in garanzia, si ritiene che, sulla base dell'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 702-bis c.p.c., entrambe le parti abbiano facoltà di richiedere la chiamata in causa del terzo, quale mezzo di difesa per le ipotesi normativamente previste (Trib. Bari, 14.3.2014; Trib. Verona 5.2.2010).

Si ritiene, inoltre, anche se non previsto expressis verbis dal legislatore, applicabile anche nel rito sommario il principio di non contestazione ex art. 115, 2° comma, c.p.c., per cui il convenuto avrà l'onere di contestare, in modo specifico, i fatti dedotti dall'attore, esercitandolo con il primo atto utile (Cass. n. 5191/2008), e, cioè, con la comparsa di costituzione e risposta. 

La fase istruttoria: l'udienza di comparizione

All'udienza fissata per la comparizione delle parti, il giudice, dopo aver accertato la regolare instaurazione del contraddittorio, dovrà procedere alle verifiche di rito, innanzitutto in ordine alla propria competenza rispetto alla domanda introduttiva del giudizio, come espressamente previsto dall'art. 702-ter c.p.c.

L'incompetenza

Laddove ravvisi la propria incompetenza, il giudice come disposto dalla norma di rito, deve dichiararlo con ordinanza.

Ai fini della rilevabilità si applicano le regole ordinarie del codice di rito, con la conseguenza che le incompetenze "inderogabili", per territorio, per valore o per materia possono essere rilevate d'ufficio entro il limite dell'udienza di comparizione, mentre quella derogabile per territorio va eccepita a pena di decadenza dal convenuto nella comparsa di costituzione tempestivamente depositata.

L'inammissibilità

Superato positivamente il vaglio sulla competenza, il giudice deve verificare se la causa (sia per quanto riguarda la domanda principale sia per quanto riguarda la domanda riconvenzionale) rientri tra quelle indicate nell'art. 702-bis c.p.c. (e, quindi, se si tratta di causa di competenza del Tribunale in composizione monocratica), altrimenti deve dichiarare la domanda (principale o riconvenzionale) inammissibile, con ordinanza non impugnabile, la quale, dunque, blocca il giudizio senza possibilità di mutamenti del rito o di translatio nelle forme ordinarie (art. 702-ter, 2° comma, c.p.c.).

La pronuncia di inammissibilità si estende anche alla tardività della domanda e "non è impugnabile per cassazione, ma è appellabile ai sensi dell'art. 702 quater cod. proc. civ. in quanto tale norma ammette l'appello avverso le ordinanze emesse ai sensi dell'art. 702 ter, sesto comma, cod. proc. civ. che, a sua volta, si riferisce all'ordinanza di cui al quinto comma dello stesso articolo, pronunciata in tutti i casi in cui il giudice ‘non provvede ai sensi dei commi precedenti' e, dunque, contenente la regola generale nella quale rientra anche la statuizione d'inammissibilità per tardività della domanda" (Cass. n. 7258/2014).

Rito sommario

Superato anche il vaglio di ammissibilità, il giudice deve verificare se per il processo può essere definito nelle forme del rito sommario.

Infatti, ai sensi dell'art. 702-ter c.p.c., se il giudice ritiene che la questione oggetto della domanda necessiti di un'istruzione non sommaria, bensì di un'accurata istruzione probatoria, con ordinanza inoppugnabile, fissa l'udienza ex art. 183 c.p.c., applicando le disposizioni del libro II.

La valutazione è rimessa, quindi, alla discrezionalità del giudice, il quale deciderà tenendo presenti le prospettazioni difensive delle parti, se potrà essere sufficiente un'istruttoria semplificata e rapida ovvero se sia necessaria un'istruttoria ordinaria, disponendo la conversione del rito, con ordinanza non impugnabile, e concedendo i termini ex art. 183 c.p.c. per integrare le richieste istruttorie chiedendo, se del caso, prove contrarie.

Domanda riconvenzionale

Infine, quando è la domanda riconvenzionale a necessitare di un'istruzione non sommaria, il giudice può disporre la separazione rispetto a quella principale, mutando il rito solo con riferimento alla domanda riconvenzionale, sebbene, soprattutto in presenza di "connessione forte" tra le domande formulate, si ritenga opportuno disporre il mutamento del rito in relazione alla controversia nel complesso e non solo in relazione alla domanda riconvenzionale (Trib. Mantova, Prot. d'intesa sul processo sommario di cognizione 9.12.2010; in dottrina, ex multis, Luiso).

Laddove, diversamente, il giudice non si dichiari incompetente, non dichiari la domanda inammissibile e non trasformi il procedimento da sommario in ordinario, "sentite le parti, omessa ogni formalità non essenziale al contradditorio, procede nel modo che ritiene più opportuno agli atti di istruzione rilevanti in relazione all'oggetto del provvedimento richiesto e provvede con ordinanza all'accoglimento o al rigetto delle domande" (art. 702-ter, 5° comma, c.p.c.).

È pacifico che "l'esercizio dei poteri istruttori concessi al giudice dall'art. 702-ter, quinto comma, cod. proc. civ. esprime una valutazione discrezionale, insindacabile in sede di legittimità, se sorretta da motivazione esente da vizi di logica giuridica, restando esclusa la sola possibilità di decidere la controversia in applicazione dell'art. 2697 cod. civ., quale regola di giudizio, non potendo il giudice dare per esistenti fonti di prova decisive e, nel contempo, astenersi dal disporne l'acquisizione d'ufficio" (Cass. n. 4485/2014). 

La fase decisoria: l'ordinanza conclusiva

Con riferimento alla fase decisoria del procedimento, l'art. 702-ter c.p.c. dispone soltanto che il provvedimento conclusivo del giudice sia costituito da un'ordinanza dotata delle seguenti caratteristiche: è provvisoriamente esecutiva; costituisce titolo per l'iscrizione di ipoteca giudiziale e per la trascrizione.

L'ordinanza che definisce il processo sommario è, quindi, un provvedimento idoneo a costituire titolo esecutivo (laddove sia di accoglimento, cfr. App. Roma n. 2089/2011) e a produrre gli effetti del giudicato ex art. 2909 c.c. (in tutti i casi in cui il giudice decide la causa, senza dichiararsi incompetente, separare le domande o mutare il rito, cfr. Cass. n. 7258/2014), ove non venga appellata entro trenta giorni dalla sua comunicazione o notificazione.

Si ritiene (cfr., in dottrina, Luiso), quindi, possa ascriversi alla categoria dei titoli esecutivi, anche in relazione alle spese giudiziali, giacchè con la stessa il giudice deve provvedere alla regolamentazione delle spese del procedimento ai sensi degli artt. 91 e ss. c.p.c. 

L'appello

L'ordinanza emessa dal giudice nel rito sommario è appellabile, come espressamente previsto dall'art. 702-quater c.p.c., entro trenta giorni dalla sua comunicazione o notificazione.

Dottrina (cfr. Soldi, Luiso) e giurisprudenza sono concordi nell'affermare che al giudizio d'appello, in mancanza di qualsivoglia norma al riguardo, debba applicarsi l'ordinaria disciplina prevista dal codice di rito.

Superando, infatti, la tesi iniziale secondo la quale l'appello debba essere disciplinato come il procedimento di primo grado e dunque proporsi con ricorso da depositarsi in cancelleria entro il termine di decadenza (cfr. Monteleone), si è affermato, nel silenzio della legge, l'indirizzo secondo il quale il gravame debba essere introdotto con atto di citazione ed il procedimento venga regolato dalle norme ordinarie (cfr. in dottrina Caponi, App. Roma 2089/2011; App. Perugia 2.11.2011).

Ciò sulla base dell'interpretazione delle disposizioni codicistiche e della natura del rito sommario, giacchè l'art. 702-quater prevede che l'ordinanza se non appellata entro trenta giorni produce gli effetti del giudicato, a testimonianza del fatto che il legislatore ha voluto regolare le conseguenze della mancata impugnazione senza introdurre deroghe alle modalità ordinarie di introduzione del gravame; inoltre, considerato che la sommarietà del rito, riguarda "esclusivamente la natura semplificata e ‘destrutturata' della fase istruttoria", limitata alla fase del primo grado, è fisiologico che "l'appello, nel quale si potrà lamentare, tra le altre cose, l'erroneità della decisione del primo giudice di ritenere la controversia suscettibile di essere decisa con una istruttoria sommaria e, dunque, non procedere alla conversione del rito, comporti, anzi la necessità di espletare, in secondo grado, quella istruttoria che non si era ritenuto di dover svolgere in prime cure" (App. Roma n. 5177/2014).

L'art. 704-quater c.p.c disciplina, perciò, "un mezzo di impugnazione che ha natura di appello (e non di reclamo cautelare), la cui mancata proposizione comporta il passaggio in giudicato dell'ordinanza emessa ex art. 702 bis c.p.c., prefigurando un procedimento con pienezza sia di cognizione (come in primo grado) che di istruttoria (a differenza del primo grado, ove è semplificata), analogo a quello disciplinato dall'art. 345, comma 2, c.p.c.". Ne consegue che tale impugnazione va proposta alla corte d'appello e non al tribunale in sede collegiale" (Cass. n. 11465/2013) e che la verifica "della tempestività dell'impugnazione va effettuata calcolandone il termine di trenta giorni dalla data di notifica dell'atto introduttivo alla parte appellata" (Cass. n. 14502/2014).

Tuttavia, secondo la giurisprudenza, l'introduzione del gravame tramite il deposito del ricorso, non determina ex se l'inammissibilità dell'impugnazione, purché il ricorso sia depositato nel termine perentorio concesso per la proposizione dell'appello nonché notificato alla controparte entro il medesimo giorno (App. Roma 5177/2014) .

Per quanto concerne l'attività istruttoria, in appello, considerata la cognizione "piena" che caratterizza il primo grado del processo sommario, in applicazione analogica della "vecchia" disposizione di cui all'art. 345 c.p.c. (modificata ad opera del d.l. n. 83/2012, c.d."decreto sviluppo"), sono ritenuti inammissibili nuovi mezzi di prova e nuovi documenti, salvo che il collegio li ritenga "indispensabili" ai fini della decisione, ovvero che "la parte dimostra di non aver potuto proporli nel corso del procedimento sommario per causa ad essa non imputabile" (art. 704-quater c.p.c.). In tal caso, il presidente del collegio può delegare l'assunzione dei mezzi istruttori ad uno dei componenti del collegio.

Giova sottolineare che la norma è stata modificata ad opera del d.l. n. 83/2012 (convertito con legge 134/2012), giacchè l'originaria previsione conteneva la parola "rilevanti" in luogo dell'attuale "indispensabili", portando così inizialmente a configurare l'appello come un "sistema di impugnazione aperto" (cfr., in dottrina, Luiso) all'ammissione dei mezzi di prova richiesti dalle parti, purché ritenuti rilevanti e ammissibili secondo le regole generali, al fine precipuo di "emendare" le carenze istruttorie legate al carattere di semplificazione del primo grado di giudizio. 

Il procedimento sommario "obbligatorio"

Con il d.lgs. n. 150/2011, avente l'obiettivo di semplificazione dei riti civili, è stata introdotta l'obbligatorietà del ricorso al procedimento sommario di cognizione per diverse materie.

Nel capo I del decreto, l'art. 3 introduce le disposizioni comuni alle controversie che sono sottoposte ex lege al rito sommario di cognizione (salvo non sia diversamente stabilito dalle disposizioni dello stesso decreto), con la previsione esplicita dell'esclusione dell'applicabilità dei commi 2 e 3 dell'art. 702-ter c.p.c., ovvero dell'impossibilità della conversione per tutti i procedimenti elencati negli artt. da 14 a 30, nel rito ordinario.

Ciò comporta che, laddove il procedimento rientri tra quelli obbligatori ex d.lgs. n. 150/2011, la parte attrice avrà l'onere di utilizzare il rito speciale per introdurre la controversia, a pena di mutamento d'ufficio del rito con ordinanza da parte del giudice qualora sia promossa in forma diversa (cfr. art. 4 d.lgs. n. 150/2011).

Sono 17 le categorie di controversie individuate dal legislatore delegato agli artt. 14-30 del decreto, che, in ragione del carattere di semplificazione dell'istruzione o della trattazione della causa, sono regolate dal processo sommario di cognizione.

Tra queste rilevano, in particolare: le controversie in materia di liquidazione degli onorari e dei diritti di avvocato (art. 14); l'opposizione a decreto di pagamento di spese di giustizia (art. 15); le controversie in materia di mancato riconoscimento del diritto di soggiorno sul territorio nazionale (art. 16); le controversie in materia di allontanamento dei cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea o dei loro familiari (art. 17); le controversie in materia di riconoscimento della protezione internazionale (art. 19); l'opposizione alla convalida del trattamento sanitario obbligatorio (art. 21); le azioni popolari e controversie in materia di eleggibilità, decadenza ed incompatibilità nelle elezioni comunali, provinciali e regionali (art. 22); le controversie in materia di riparazione a seguito di illecita diffusione del contenuto di intercettazioni telefoniche (art. 25); l'impugnazione delle deliberazioni del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti (art. 27); le controversie in materia di discriminazioni fondate su motivi razziali, etnici, nazionali, religiosi; fondate su handicap, orientamento sessuale, età; nei confronti di disabili; per l'accesso al lavoro ed a beni e servizi (art. 28); ecc.

La disciplina del procedimento per le singole materie è data dalla combinazione tra le disposizioni comuni ex art. 3 del d.lgs. n. 150/2011 e le fonti stabilite per le singole controversie.

Mentre non sono previste deroghe alle regole generali dettate dalla disciplina codicistica, in materia di proposizione della domanda, contenuto del ricorso, convocazione delle parti, chiamata di terzo (ecc.), cambia invece la competenza che potrà spettare sia al Giudice di Pace (ad es. nelle controversie ex art. 18), al tribunale collegiale (ad es. nelle controversie ex art. 14), al presidente del tribunale e anche alla corte d'appello (ad es. nelle controversie ex art. 23).

Inoltre, a differenza della disciplina di cui all'art. 704-quater c.p.c., l'ordinanza conclusiva del procedimento non è sempre appellabile (come previsto ad es. nelle controversie in materia di liquidazione degli onorari e diritti di avvocato ex art. 14 del decreto). 

Passaggio da rito ordinario a rito sommario: la riforma 2014

Il d.l. n. 132/2014, c.d. "decreto giustizia" (convertito dalla legge n. 162/2014), nell'ottica di semplificazione del processo civile e della riduzione dell'arretrato, è intervenuto anche nell'ambito del procedimento sommario di cognizione.

In particolare, con l'art. 14 del decreto, si è provveduto ad inserire al codice di rito l'art. 183-bis c.p.c., rubricato "Passaggio dal rito ordinario al rito sommario di cognizione", attribuendo al giudice del tribunale in composizione monocratica, la facoltà di conversione del rito ex art. 702-ter c.p.c., laddove la ritenga opportuna, "valutata la complessità della lite e dell'istruzione probatoria".

La decisione del giudice è assunta, all'udienza di trattazione, con ordinanza non impugnabile previo contraddittorio, sia orale che scritto.

Qualora il magistrato decida di convertire il rito, potranno realizzarsi due ipotesi: nella prima, il giudice inviterà le parti ad indicare, nella stessa udienza e a pena di decadenza, "i mezzi di prova, ivi compresi i documenti, di cui intendono avvalersi e la relativa prova contraria"; nella seconda, su richiesta, potrà fissare una nuova udienza con doppio termine perentorio, l'uno non superiore a quindici giorni per l'indicazione dei mezzi di prova e delle produzioni documentali, l'altro di ulteriori dieci giorni per le sole indicazioni di prova contraria.

La disposizione si applica a tutti i procedimenti introdotti a partire dal trentesimo giorno dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto, ovvero a tutti i processi iniziati dall'11 dicembre 2014. 

Modello di ricorso per procedimento sommario di cognizione

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Data: 15 dicembre 2019