L'opposizione al precetto
- Cos'è l'opposizione al precetto
- Come si propone l'opposizione al precetto
- Effetti dell'opposizione
- Modello opposizione a precetto
Cos'è l'opposizione al precetto
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L'opposizione al precetto consiste in una species del più ampio genus delle opposizioni all'esecuzione disciplinate agli artt. 615 e 616 c.p.c., con cui il debitore o il terzo (debitor debitoris) contestano il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata.
Tipologie di opposizione all'esecuzione
L'opposizione all'esecuzione, invero, ha ad oggetto la verifica della sussistenza delle condizioni dell'azione esecutiva (esistenza del titolo esecutivo, sua idoneità soggettiva ed oggettiva a fondare l'esecuzione, pignorabilità dei beni) mentre l'opposizione agli atti esecutivi, di cui ai successivi artt. 617 e 618 c.p.c., ha ad oggetto la verifica della regolarità formale dei singoli atti esecutivi.
Come si propone l'opposizione al precetto
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Se l'esecuzione non è ancora iniziata, l'opposizione all'esecuzione si propone con opposizione al precetto nella sua veste di atto prodromico necessario all'esecuzione stessa. Si tratta di una tutela assicurata in via generale al debitore opponente quando l'esecuzione gli sia stata soltanto preannunciata per mezzo del titolo esecutivo e del precetto. In questo caso, ai sensi dell'art. 615 c.p.c., l'opposizione deve essere formulata con atto di citazione avanti al giudice competente secondo le regole ordinarie. In seguito a tale opposizione, nel processo di esecuzione si apre una parentesi di cognizione quale incidente per giudicare l'an dell'esecuzione.
Effetti dell'opposizione
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L'opposizione preventiva può essere corredata, altresì, di un'istanza di sospensione dell'efficacia del titolo esecutivo (sentenza e atti equiparati, scrittura privata autenticata, cambiale, atto ricevuto da notaio o altro pubblico ufficiale autorizzato). Se una volta valutata la sussistenza di gravi motivi, ed in particolare il periculum in mora quale pregiudizio che deriverebbe al debitore dall'inizio dell'esecuzione e il fumus bon iuris quale verosimiglianza delle ragioni addotte dal debitore per paralizzare l'azione esecutiva, il giudice concedesse tale sospensione, l'eventuale pignoramento frattanto posto in essere sarebbe nullo per mancanza di titolo esecutivo e la nullità stessa sarebbe rilevabile ex officio dal giudice dell'esecuzione o ex parte con semplice istanza o nuova opposizione all'esecuzione.
Il provvedimento di sospensione può assumere la forma dell'ordinanza reclamabile al collegio ex art 699 terdecies c.p.c. o del decreto revocabile e modificabile con l'ordinanza di cui all'art. 625 c.p.c.
Con il decreto legge numero 83 del 27 giugno 2015, come convertito dalla legge numero 132 del 6 agosto 2015, si è specificato che se il diritto della parte istante è contestato solo in parte, il giudice provvede a sospendere l'efficacia esecutiva del titolo solo in relazione alla parte contestata.
Con il decreto legge numero 83 del 27 giugno 2015, come convertito dalla legge numero 132 del 6 agosto 2015, si è specificato che se il diritto della parte istante è contestato solo in parte, il giudice provvede a sospendere l'efficacia esecutiva del titolo solo in relazione alla parte contestata.
Modello opposizione a precetto
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Nella sezione dei formulari giuridici è disponibile un facsimile di opposizione ex art. 615 c.p.c. scaricabile anche in pdf.
Data: 15 dicembre 2019