La competenza civile del giudice di pace
Una monografia di Raffaele Vairo
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Sommario: 1. Premessa - 2. Concetto di giurisdizione - 3. La giurisdizione ordinaria - 4. La competenza - 5. La competenza del giudice di pace - 6. Competenza per valore - 6.1. Determinazione del valore - 7. Competenza per materia - 7.1. Apposizione di termine.- 7.2. Distanze delle piante - 7.3. Misura e modalità di uso dei servizi condominiali - 7.4. Immissioni - 8. Competenza per territorio - 8.1.Foro generale delle persone fisiche 8.2. Foro generale delle persone giuridiche e delle associazioni non riconosciute - 8.3. Foro facoltativo per le cause relative a diritti di obbligazione - 8.4. Foro del luogo dove l'obbligazione è sorta o dev'essere eseguita - 9. Connessione - 10. Questioni di giurisdizione e di competenza - 10.1. Il difetto assoluto di giurisidizione - 11. Regolamento di giurisdizione - 12. Regolamento di competenza - Approfondimenti.
1. Premessa
Gli Stati democratici si caratterizzano per i loro ordinamenti giuridici che si ispirano al principio della separazione dei poteri, per cui le funzioni legislativa, esecutiva e giurisdizionale sono esercitate da organi distinti, costituzionalmente predisposti.
Il Parlamento, per il perseguimento degli obiettivi di interesse generale (la difesa esterna, l'ordine interno ecc.), è deputato all'emanazione di norme legislative.
E' opinione diffusa che la norma contiene in sé tutti gli elementi che la rendono capace di farsi rispettare.
Tuttavia, l'osservanza spontanea delle norme, pur essendo la speranza di ogni benpensante, non trova riscontro nella realtà. Pertanto, nel nostro ordinamento giuridico, e in tutti gli ordinamenti democratici, sono previsti rimedi per costringere i riottosi all'osservanza delle norme. Se, infatti, un mio diritto, poniamo il mio diritto di credito, non venisse sodisfatto spontaneamente dal mio debitore, posso sempre rivolgermi al giudice che, esaminata la mia domanda e le eventuali eccezioni del mio debitore, deciderà in merito. Con la sua decisione il giudice, accertata l'esistenza della norma, ne dà attuazione imponendone l'osservanza.
Ovviamente, la decisione del giudice avverrà alla fine di una serie di attività correlate tra loro che costituiscono il processo.
La magistratura, che è l'organo cui appartiene il giudice, esercita il potere giurisdizionale.
Il comma primo dell'art. 111 della Costituzione stabilisce che "la giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge". Dunque, è affidata alla legge la predeterminazione delle modalità di svolgimento del giudizio.
2. Concetto di giurisidizione
Da quanto appena affermato si evince che non può esistere giurisdizione al di fuori della norma; anzi essa rappresenta l'ultima possibilità per assicurarne la certezza.
Della giurisdizione esistono molteplici definizioni, ma due sono quelle che hanno influenzato gli studiosi della materia.
La prima, che si rifa alla teoria c.d. obiettiva, è quella che la definisce come l'attuazione della volontà concreta della legge mediante la sostituzione dell'attività di altri organi pubblici ad un'attività altrui, sia nell'affermare l'esistenza della volontà della legge, sia nel mandarla praticamente ad effetto (Chiovenda). In questa definizione viene esaltato il principio costituzionale (art. 2 Cost.) dell'inviolabilità della norma e la sua attuazione concreta per mezzo della giurisdizione.
La seconda definizione, che si ispira alla teora c.d. subiettiva, pone in evidenza l'aspetto più pratico della funzione giurisdizionale che è quella di comporre le liti attraverso l'attuazione della norma (Carnelutti).
A nostro avviso, entrambe le definizioni colgono i due aspetti essenziali della funzione giurisdizionale e possono, perciò, considerarsi complementari. Infatti, con la giurisdizione: a) si assicura la certezza della norma; b) con la certezza della norma si realizza la composizione dei conflitti che possono sorgere tra i consociati.
Sintentizzando, la giurisdizione può essere definita come l'attività che, assicurando la certezza della norma e componendo i conflitti tra i consociati, rende la norma inviolabile.
Ai fini del nostro studio è sufficiente osservare che essa è l'attività attraverso la quale la norma viene affermata e, in definitiva, realizzata (jurisdictio).
"Nell'esercizio della funzione giurisidizionale lo Stato opera ed agisce finalmente per assicurare e garantire il vigore pratico del diritto, per chiunque e contro chiunque (anche contro i suoi stessi uffici, se occorra), promuovendone e controllandone l'osservanza oppure reprimendo i fatti commessi iniuria o ponendo (o costringendo a porre) riparo alle conseguenze di eventuali trasgressioni. In questo campo più che mai lo Stato opera secondo il diritto osservandolo od attuandolo, ma qui il diritto non pone e non fornisce soltanto delle displine strumentali, come avviene per la pubblica amministrazione, bensì fissa la finalità specifica caratteristica e differenziale della funzione" (E. Redenti = Diritto processuale civile, I, 1995, 6).
3. La giurisdizione ordinaria
La funzione giurisdizionale, in materia civile e penale, è esercitata dalla magistratura.
La Costituzionecontiene le norme fondamentali del funzionamento del processo, in quanto è proprio quando i diritti dei cittadini sono messi in discussione che occorre apprestare gli strumenti per affermarli di fronte a chi volesse calpestarli.
Il r.d. 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario), come modificato da numerose leggi successive, statuisce che appartengono all'ordine giudiziario i giudici di pace, i tribunali, le corti d'appello ela Cortedi Cassazione.
I giudici di pace e i tribunali sono giudici di primo grado.
4. La competenza
Le norme sulla giurisdizione rappresentano un primo criterio di ripartizione del lavoro giurisdizionale tra i giudici in relazione a quattro settori: civile, penale, amministrativo, costituzionale.
Le norme sulla competenza, essendo finalizzate a delimitare la quantità di giurisdizione attribuita a ciascun giudice, non sono meno importanti.
Secondo il NASI (Lezioni di diritto processuale civile, Libreria dell'Università Editrice, 1993, 92): "Scopo delle norme sulla competenza è far sì che, data una causa, vi sia un solo giudice competente a deciderla in modo da evitare che sullo stesso fatto si possano avere pronuncie di giudici diversi che potrebbero essere in contrasto tra di loro".
Infatti, la domanda giudiziale non può essere proposta a qualsiasi giudice ma, come recita l'art. 99 c.p.c., al giudice competente. Il che vuol dire che chi vuol far valere un proprio diritto in giudizio deve rivolgersi al giudice che, secondo le regole che governano il processo, è competente per il tipo di domanda che viene proposta.
In proposito è utile precisare che le regole sulla giurisdizione e sulla competenza sono state predisposte per assicurare il rispetto del principio costituzionale del giudice naturale. (art. 25 Cost.). Le norme sulla giurisdizione e sulla competenza non hanno quale unico fine quello dell'organizzazione del lavoro giurisdizionale, ma anche quello di garantire il principio costituzionale del giudice naturale.
Tra i giudici di primo grado (Giudice di Pace e Tribunale), la competenza viene ripartita in base ai seguenti criteri: materia, valore, territorio.
Scopo delle regole sulla competenza è di evitare che sullo stesso fatto si pronuncino più giudici. Tant'è che il giudice avanti il quale viene promossa l'azione giudiziale, ove si riconosca non competente, dovrà indicare il giudice che ritiene competente.
Per individuare il giudice competente i criteri da utilizzare sono tre, due verticali e uno orizzontale. I criteri verticali sono quelli che attengono alla materia e al valore, il criterio orizzontale è quello che permette di individuare il giudice territorialmente competente.
Ciò premesso, al fine di determinare la competenza è necessario procedere nel modo che segue: per primo deve individuarsi la materia e, nel caso questo criterio non fosse utile perché trattasi di materia che non determina una competenza esclusiva, si utilizzerà il criterio del valore.
Individuato così il giudice, si utilizzerà il criterio del territorio per stabilire la sede del giudice competente.
Ovviamente gli indicati criteri servono per individuare il giudice di primo grado, essendo conseguente la designazione del giudice di appello.
Per quanto riguarda le sentenze del Giudice di Pace l'appello va proposto avanti il giudice immediatamente superiore che è il Tribunale territorialmente competente.
"Nel codice del 1942 si distinguevano criteri di competenza forti ed erano quelli rilevabili anche d'ufficio in ogni stato e grado del processo; criteri semiforti, cui corrispondeva il regime della incompetenza per valore, rilevabile anche d'ufficio soltanto nel primo grado del giudizio; criteri deboli, quali la competenza per territorio derogabile, il cui difetto doveva essere eccepito subito con l'indicazione del giudice competente (indicazione necessaria per consentire un eventuale accordo sulla competenza). Su questa distinzione erano modellati l'art. 6 sulla nullità dei patti in deroga alla competenza, salvo che per quelli relativi alla competenza territoriale derogabile; l'art. 31 ss. sulle deroghe alla competenza per ragioni di connessione con possibilità di celebrare un processo simultaneo a scapito di eventuali criteri derogabili o parzialmente derogabili di competenza (e non altri); l'art. 45 sul regolamento di competenza d'ufficio, possibile quando fosse in gioco un criterio di competenza inderogabile (e, per taluno, anche un criterio parzialmente inderogabile).
La nuova formulazione dell'art. 38 ha completamente mutato il sistema: oggi, i criteri di competenza sono semideboli e deboli. I primi, che riguardano la competenza per materia, quella per territorio ex-inderogabile e anche quella per valore, possono dar luogo a un rilievo d'ufficio fino alla udienza di trattazione ex art. 183; i secondi, che riguardano la competenza per territorio derogabile, possono essere eccepiti "a pena di decadenza nella comparsa di risposta" (G. Verde- Competenza e competenze. Divagazioni dall'art. 38 c.p.c. in Quaderni del CSM 1997, I, pag. 54).
5. La competenza del giudice di pace
L'art. 1 della legge 21 novembre 1991, n. 374, statuisce, al primo comma: "E' istituito il giudice di pace, il quale esercita la giurisdizione in materia civile e penale e la funzione conciliativa in materia civile secondo le norme della presente legge".
L'art. 7 c.p.c. stabilisce che il giudice di pace è competente:
1) per le cause di valore non superiore a cinquemila euro, purchè a) si tratti di cause relative a beni mobili, b) dalla legge non siano attribuite alla competenza di altro giudice (esempio: le cause di locazione, anche se di valore non superiore a cinquemila euro, rientrano nella competenza per materia del tribunale); il giudice di pace non è mai competente per le cause relative a beni immobili;
2) per le cause di risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di veicoli e natanti, purchè il valore della controversia non superi ventimila euro.
E' competente qualunque ne sia il valore:
1) per le cause relative ad apposizione di termini ed osservanza delle distanze stabilite dalla legge, dai regolamenti o dagli usi riguardo al piantamento degli alberi e delle siepi;
2) per le cause relative alla misura ed alle modalità d'uso dei servizi di condominio di case;
3) per le cause relative a rapporti tra proprietari o detentori di immobili adibiti a civile abitazione in materia di immissioni di fumo o di calore, esalazioni, rumori, scuotimenti e simili propagazioni che superino la normale tollerabilità;
4) per le cause relative agli interessi o accessori da ritardato pagamento di prestazioni previdenziali e assistenziali.
La vecchia formulazione dell'art. 7 c.p.c., come novellato dall'art. 17 della legge n. 374/91, aveva affidato alla competenza del giudice di pace, con il limite di valore di lire trenta milioni, anche le cause di opposizione alle ingiunzioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, salvo che con la sanzione pecuniaria fosse stata applicata una sanzione amministrativa accessoria. Rimaneva ferma la competenza del pretore in funzione di giudice del lavoro e per le cause di opposizione alle ingiunzioni in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie. Tale competenza, nel volgere di pochi giorni, veniva sottratta al giudice di pace e riaffidata al pretore con ben tre decreti legge, l'ultimo dei quali è il D.L.18.10.1995, n. 423, convertito in legge 20.12.1995, n. 534, una procedura palesemente incostituzionale. Comunque, gli veniva poi restituita con la riformulazione dell'art. 22 della L. n. 689/81. L'opposizione è regolata dall' articolo 6 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150. [1]
E' anche competente per le controversie in materia di opposizione al verbale di accertamento di violazione del codice della strada (cfr. art. 204-bis del codice della strada).
Il giudice di pace è, inoltre, competente per le cause di opposizione alle sanzioni amministrative irrogate in base all'art. 75 del testo unico approvato con D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. [2]
6. Competenza per valore
Rientrano nella cognizione del giudice di pace le cause di valore sino a € 5.000,00 concernenti sia diritti obbligatori che diritti reali, che, però, abbiano per oggetto beni mobili e "quando dalla legge non siano attribuite alla competenza di altro giudice".
Il criterio di attribuzione della competenza per valore al giudice di pace, avendo valenza residuale, è destinato ad operare solo nel caso in cui la competenza non sia attribuita ad altro giudice ratione materiae ovvero in via funzionale.
Quindi, allorchè si controverta in materia di beni immobili, la competenza è demandata al tribunale ancorchè di valore non eccedente € 5.000,00.
Parimenti, quando si controverta in materia funzionalmente devoluta alla competenza di altro giudice (ad esempio le cause in materia di lavoro), è inapplicabile il criterio della determinazione della competenza per valore.
Sulla nozione di beni mobili non occorre spendere troppe parole, essendo sufficiente la definizione che ne dà l'art. 812 c.c.
Dubbi sono stati sollevati sull'attribuzione al giudice di pace della competenza per valore nelle cause relative a diritti personali sopra beni immobili.
La ragione testuale rappresentata dal tenore dell'art. 7 c.p.c. non lascia spazio a dubbi di sorta, essendo destinate alla competenza del giudice di pace le cause relative a diritti obbligatori, nel rispetto dei limiti del valore, e riservata, per converso, la competenza al tribunale nelle cause relative a diritti reali immobiliari.
È competente il giudice di pace (nei limiti della sua competenza per valore) in ordine alle controversie aventi ad oggetto pretese che abbiano la loro fonte in un rapporto, giuridico o di fatto, riguardante un bene immobile, salvo che la questione proprietaria non sia stata oggetto di un'esplicita richiesta di accertamento incidentale di una delle parti, e sempre che tale richiesta non appaia, ictu oculi, alla luce delle evidenze probatorie, infondata e strumentale - siccome formulata in violazione dei principi di lealtà processuale - allo spostamento di competenza dal giudice di pace al giudice togato (Cass. civile, n. 12735/2012).
Riassumendo, il giudice di pace è competente:
a) per le cause aventi per oggetto esclusivamente beni mobili il cui valore non ecceda € 5.000,00;
b) per le cause relative al risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di veicoli e natanti, purchè il valore della controversia non superi € 20.000,00;
c) per le cause di opposizione alle ingiunzioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, entro il limite di € 15.493,71, con le eccezioni e le limitazioni previste dall'art. 22 bis della stessa legge;
d) per le cause di opposizione alle sanzioni amministrative irrogate in base all'art. 75 del testo unico approvato con D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309;
e) per le controversie in materia di opposizione al verbale di accertamento di violazione del codice della strada (art. 204-bis).
6.1. Determinazione del valore
Per determinare il valore della causa si ricorre ai criteri dettati dalle norme dagli articoli 10, 11, 12, 13, 14, 15 del c.p.c. Occorre tener presente che il processo civile è retto dal principio dispositivo, per cui il valore della causa, ai fini della competenza, si determina dalla domanda.
Per una puntuale determinazione del valore della causa è necessario analizzare tutti gli elementi della domanda: i soggetti (personae), il titolo (causa petendi) e l'oggetto (petitum).
I soggetti sono almeno due (le parti processuali), mentre l'oggetto è il bene che in concreto la parte che ha promosso la causa si propone di conseguire.
Più complessa si presenta la definizione del titolo. Se analizziamo una domanda processuale, vediamo che il soggetto che ha promosso il processo (l'attore) ha descritto una fattispecie (ad esempio un contratto di locazione) da cui afferma essere sorto un diritto (ad esempio il canone di locazione) che ritiene leso da un altro soggetto (il convenuto).
Ebbene, il valore della causa si determina dal valore in termini economici dell'oggetto della causa. Poniamo che l'attore rivendichi la restituzione di un fondo, il valore della causa sarà dato dal suo valore economico. Se, invece, chiede il pagamento di una somma di denaro, il valore sarà dato dalla somma richiesta.
In ogni caso, il valore della causa va determinato con riferimento alla domanda proposta dall'attore nell'atto di citazione, nessuna influenza potendo esercitare le eventuali modifiche avvenute successivamente.
Andiamo per gradi, seguendo l'impostazione data dal codice di procedura civile.
Art. 10.-. Le domande proposte nello stesso processo contro la medesima persona si sommano tra loro, e gli interessi scaduti, le spese e i danni anteriori alla proposizione si sommano col capitale (art. 10 c.p.c.).
La Cassazioneha stabilito che, ove insieme ad una domanda contenuta nei limiti della competenza del giudice adito sia stata proposta altra domanda di valore imprecisato, potrebbe verificarsi un'ipotesi di spostamento della competenza in favore del giudice superiore, a meno che l'attore non abbia dichiarato, in modo non equivoco, la volontà di contenere il valore complessivo entro i predetti limiti (Cass. civile, n. 8480/2002).
Dubbi sono sorti se il valore della causa debba essere determinato in base al deductum o piuttosto in base al decisum.La Cassazione ha risolto i dubbi con riferimento alla lettera dell'art. 10, precisando che il valore va determinato in base alla somma complessiva richiesta dall'attore e non già in base ai limiti entro i quali tale domanda potrebbe essere accolta.
Premesso che ai sensi dell'art. 10 c.p.c. il valore della causa ai fini della competenza, e così analogamente ai fini dell'eventuale adottabilità di una decisione secondo equità ai sensi dell'art. 113 co. 2 c.p.c., si determina ex ante in base alla domanda, vale a dire in considerazione della rilevanza economica, calcolata secondo le disposizioni successive, delle richieste formulate nell'atto introduttivo del giudizio, non anche, ex post, tenendo conto dal valore delle statuizioni emesse dal giudice nella sentenza, va respinta la tesi secondo cui il giudice di secondo grado, al fine di stabilire se l'appello sia ammissibile o meno ai sensi dell'art. 339 c.p.c, debba tener conto del decisum, dovendo invece a tal fine procedersi soltanto alla valutazione del petitum, secondo i criteri dettati dalle citate norme di rito (Cass. civile, n. 28198/2013).
Art. 11.-. Ai sensi dell'art. 11, anche nel caso in cui da più persone o contro più persone fosse richiesto l'adempimento per quote di un'obbligazione, la competenza sarebbe determinata dall'intera obbligazione, perché le domande, fondandosi sull'unicità del rapporto obbligatorio dedotto in giudizio, avrebbero tutte lo stesso titolo (causa petendi). Per converso, se il creditore propone la domanda nei confronti di uno solo degli obbligati non in via solidale, per conseguire il pagamento della quota da lui dovuta, il valore della causa si determina dalla quota domandata anche se si rende necessaria l'indagine sull'intera obbligazione.
Ai fini della determinazione della competenza per valore in relazione a una controversia avente ad oggetto il riparto di una spesa approvata dall'assemblea di condominio, se il condomino agisce per sentir dichiarare l'inesistenza del suo obbligo di pagamento sull'assunto della invalidità della deliberazione assembleare, quest'ultima viene contestata nella sua globalità, sicché la competenza deve determinarsi con riguardo al valore dell'intera spesa deliberata; ove, invece, il condomino deduca, per qualsiasi diverso titolo, l'insussistenza della propria obbligazione, il valore della causa va determinato in base al solo importo contestato e la decisione non implica una pronuncia sulla delibera di spesa nella sua globalità (Cass. civile, n. 17278/2011).
Art. 12.-. L'art. 12 detta un criterio che il giudice si troverà spesso ad applicare: il valore della causa relativa all'esistenza, alla validità o alla risoluzione di un rapporto obbligatorio si determina in base alla parte del rapporto che è in contestazione.
Quest'ultima ipotesi deve indurre a un più attento esame della situazione proposta al giudice che deve valutare anche le possibili eccezioni e/o richieste provenienti dal convenuto il quale: a) potrebbe limitarsi a una semplice contestazione della pretesa dell'attore, affermando, ad esempio, di aver già adempiuto; b) potrebbe, invece, contestare l'esistenza del titolo richiamato dall'attore.
Nella prima ipotesi, il valore della causa è sicuramente determinato dalla domanda; nella seconda ipotesi il giudice viene chiamato a decidere sull'esistenza e sulla validità del titolo dedotto in giudizio, per cui il valore della causa sarà determinato dal valore dell'intero rapporto.
Ad esempio, se l'attore chiede il pagamento di una rata del prezzo pattuito in un contratto di compravendita, la competenza sarà determinata dalla somma richiesta; se, però, il convenuto non si limita a contestare la domanda così come è stata formulata, ma propone domanda riconvenzionale tesa a far dichiarare l'invalidità del contratto per un qualche vizio dello stesso, dovendo l'accertamento rivolgersi all'esame del titolo, la competenza sarà determinata dal valore dell'intero rapporto contrattuale.
A ben riflettere, la statuizione dell'art. 12 introduce un criterio di portata ben più ampia di quella che appare ad una prima lettura. Infatti, la norma va letta in combinazione con quella di cui all'art. 10, per cui possiamo affermare che il principio della domanda proposta dall'attore va in ogni caso inteso nel senso che, nel determinare la competenza, il giudice non può esimersi dall'esame delle contestazioni del convenuto che potrebbero riguardare l'intero rapporto dedotto in giudizio. Pertanto, il valore della causa relativa all'esistenza, validità o risoluzione di un rapporto giuridico obbligatorio subisce una deroga nella ipotesi in cui il giudice sia chiamato ad esaminare, con efficacia di giudicato, le questioni relative all'esistenza ed alla validità dell'intero rapporto, il cui valore va, pertanto, interamente preso in considerazione ai fini della determinazione del valore della causa.
Il principio di ordine generale, secondo cui la competenza si determina dalla domanda, deve interpretarsi nel senso che la domanda costituente l'oggetto del giudizio non si concreta solo nella pretesa dell'attore così come formulata nell'atto introduttivo del giudizio, occorrendo, al fine indicato, riferirsi anche all'intero ambito della controversia, talché il giudice deve avere riguardo all'intera contestazione che è destinata a rappresentare l'oggetto della decisione con effetto di giudicato e che è individuata dalla domanda dell'attrice, dalle eccezioni del convenuto, dalle eventuali domande ed eccezioni formulate da e contro i terzi che siano intervenuti nello stesso giudizio volontariamente o coattivamente e dalle ulteriori domande o dall'ampliamento di quelle originariamente avanzate, in ordine alle quali il contraddittorio sia stato accettato (Cassazione civile, n. 2518/1981).
Altra questione è quella della legittimità del comportamento del creditore che, invece di richiedere il pagamento dell'intero credito da lui vantato, ne chieda il pagamento di una sola frazione per poter adire il giudice inferiore. In un primo tempo la Cassazionea Sezioni Unite, ritenendo corretto il frazionamento, così ha statuito:
"In assenza di espresse disposizioni, o di principi generali desumibili da una interpretazione sistematica, deve riconoscersi al creditore di una determinata somma, dovuta in forza di un unico rapporto obbligatorio, la facoltà di chiedere giudizialmente, anche in via monitoria, un adempimento parziale, in correlazione con la facoltà di accettarlo, attribuitagli dall'art. 1181 c.c., con riserva di azione per il residuo, trattandosi di un potere che risponde ad un interesse meritevole di tutela del creditore stesso senza sacrificare in alcun modo il diritto del debitore alla difesa delle proprie ragioni". (Cass. Sez. Un., 10 aprile 2000, n.108, in Studium Juris 2000, 1273).
In seguito, però, la Cassazione (Cass., sez. un., 115.11.2007, n. 23726) ha mutato orientamento ritenendo tale comportamento contrario alla regola generale di correttezza e buona fede. Il nuovo orientamento è stato, poi, confermato dalle singole sezioni.
Non è consentito al creditore di una determinata somma di denaro, dovuta in forza di un unico rapporto obbligatorio, di frazionare il credito in plurime richieste giudiziali di adempimento, contestuali o scaglionate nel tempo, in quanto tale scissione del contenuto dell'obbligazione, operata dal creditore per sua esclusiva utilità con unilaterale modificazione peggiorativa della posizione del debitore, si pone in contrasto sia con il principio di correttezza e buona fede, che deve improntare il rapporto tra le parti non solo durante l'esecuzione del contratto ma anche nell'eventuale fase dell'azione giudiziale per ottenere l'adempimento, sia con il principio costituzionale del giusto processo, traducendosi la parcellizzazione della domanda giudiziale diretta alla soddisfazione della pretesa creditoria in un abuso degli strumenti processuali che l'ordinamento offre alla parte, nei limiti di una corretta tutela del suo interesse sostanziale. In conseguenza del suddetto principio, pertanto, tutte le domande giudiziali aventi ad oggetto una frazione di un unico credito sono da dichiararsi improponibili (Cass. civile, n. 15476/2008).
Nel secondo comma dello stesso articolo è stabilito che nelle cause di divisione, il valore si determina da quello della massa attiva e non già delle singole quote.
Art.13.-.Nelle cause per prestazioni alimentari periodiche, se il titolo è controverso, il valore si determina in base all'ammontare delle somme dovute per due anni.
Art. 14.-.Nelle cause relative a somme di danaro o a beni mobili, la competenza si determina in base alla somma indicata o al valore dichiarato dall'attore. In mancanza di indicazione del valore, la causa si intende di competenza del giudice adito.
Se il convenuto contesta il valore dichiarato o presunto, il giudice decide, ai soli fini della competenza, in base a quello che risulta dagli atti e senza apposita istruzione.
Se, invece, il convenuto propone domanda riconvenzionale che, per valore o per materia, dovesse essere di competenza del giudice superiore, si applicano le regole sulla modificazione della competenza per connessione di cui si tratterrà nell'apposito paragrafo.
Art. 15.-.Nelle cause relative a beni immobili, il valore si determina moltiplicando il reddito dominicale del terreno e la rendita catastale del fabbricato alla data della proposizione della domanda per i seguenti coefficienti:
a) per duecento per le cause relative alla proprietà;
b) per cento per le cause relativo all'usufrutto, all'uso, all'abitazione, alla nuda proprietà e al diritto dell'enfiteuta;
c) per cinquanta con riferimento al fondo servente per le cause relative alle servitù;
d) nelle cause per regolamento di confini il valore si desume dalla parte di proprietà controversa, se questa è determinata; altrimenti, il giudice la determinerà secondo quanto emerge dagli atti e, se questi non offrono elementi per la stima, la causa sarà ritenuta di valore indeterminabile.
Va, tuttavia, rilevato che, in materia di beni immobili, la competenza appartiene al Tribunale in via esclusiva.
Parte della giurisprudenza esclude, sotto il profilo della materia, la competenza del giudice onorario per tutte le controversie aventi ad oggetto domande afferenti a diritti tanto reali, quanto personali relativi a beni immobili.
Tale tesi non è condivisibile.
La lettera e lo spirito della norma contenuta nell'art. 7 c.p.c. attribuiscono alla competenza del giudice di pace tutte le cause aventi ad oggetto azioni personali ancorchè concernenti beni immobili, purchè non si tratti di diritti reali. Conforme è la dottrina ampiamente prevalente.
Mentre non sembra contestabile il tradizionale criterio secondo cui l'ultimo inciso derogatorio della norma si riferisce alle esclusioni di competenza per materia, si discute invece se siano da considerare mobiliari le cause relative a diritti personali sopra beni immobili: sembra peraltro da applicare la soluzione affermativa, non solo per la ragione testuale rappresentata dal tenore dell'art. 813 cod. civ., secondo il quale le disposizioni concernenti i beni immobili si applicano altresì, ma soltanto, ai diritti "reali" immobiliari, mentre a tutti gli altri diritti si applicano quelle concernenti i mobili, ma anche per la considerazione, d'ordine processuale sistematico, che l'elemento scevratore è nella fattispecie costituito dalla causa petendi , che si risolve, per l'appunto, in un titolo obbligatorio personale (A. Monsignori-A. Levoni- G.F. Ricci, Il giudice di pace, Giappichelli, 1995, 117 e 118).
7. Competenza per materia
A) competenza per materia condizionata dal limite di valore
L'art. 7, II, c.p.c. conferisce alla competenza del giudice di pace le cause di risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di veicoli e di natanti, purchè di valore non eccedente € 20.000,00. L'introduzione nel nostro ordinamento della competenza per materia condizionata dal limite del valore costituisce un istituto del tutto nuovo, ignoto prima dell'istituzione del giudice di pace.
Secondo l'insegnamento della Suprema Corte la distinzione della competenza tra giudice di pace e tribunale in funzione monocratica è individuata in parte in base al promiscuo criterio della materia e del valore e in parte in base all'esclusivo criterio della materia.:
"Nel caso di competenza determinata in modo promiscuo, è palese che, una volta assodato quali siano i giudici potenzialmente competenti in base alla materia, allorchè si tratta di determinare tra questi ultimi quale sia quello effettivamente competente, l'unico criterio applicabile è quello del valore, in altri termini detta competenza promiscua comporta che il giudice competente vada individuato utilizzando entrambi detti criteri con due valutazioni successive: per prima va affrontata una questione di competenza per materia (ad es., nella specie occorre anzitutto stabilire se la materia in questione è quella del risarcimento del danno prodotto dalla circolazione stradale ovvero, più genericamente, è quella relativa a beni mobili) e successivamente, una volta stabilito quali sono i giudici potenzialmente competenti in base alla materia (ad es., nella specie il Giudice di Pace ed il Tribunale sia nella prima che nella seconda ipotesi) per stabilire chi tra questi sia competente anche per valore…" (Cass. civile, n. 5032/2000).
Per comprendere appieno la portata della norma che disciplina la competenza in materia di risarcimento del danno prodotto dalla circolazione stradale è necessario dare le nozioni di veicolo e di natante. Il codice della strada ci fornisce, all'art. 46, la nozione di veicolo e, all'art. 47, ce ne dà la classificazione.
L'art. 13 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, ci offre, invece, la nozione di natante.
Dunque, per veicoli si intendono tutte le macchine di qualsiasi specie, guidate dall'uomo, circolanti sulle strade (veicoli a braccia, veicoli a trazione animale, velocipedi, slitte, ciclomotori, motoveicoli, autoveicoli, filoveicoli, rimorchi, macchine agricole, macchine operatrici, veicoli con caratteristiche atipiche). A questi veicoli vanno aggiunti quelli circolanti su rotaie anche se non indicati dal codice della strada.
Per natanti si intendono: a) le unità da diporto a remi; b) le unità da diporto aventi lumghezza fuori tutto non superiore a metri 7,50 se a motore e a metri 10 se a vela, anche se con motore ausiliario; c) i motovelieri aventi lunghezza fuori tutto non superiore a metri 10.
Per lunghezza "fuori tutto" si intende la distanza, misurata in linea retta, tra il punto estremo anteriore della prora e il punto estremo posteriore della poppa, escluse tutte le appendici come le delfiniere, il bombresso, le piattaforme poppiere, le falchette e similari.
Tra le vertenze decise in modo diverso dai giudici di pace vi sono quelle relative ad incidente stradale causata dalla cosiddetta insidia. Alcuni giudici di pace, ritenendo che l'incidente provocato da insidia stradale non possa classificarsi tra quelli prodotti dalla circolazione, hanno stabilito che la competenza, in tali casi, vada determinata utilizzando esclusivamente il criterio del valore (€ 5.000,00). Altri, invece, attenendosi al concetto che la circolazione stradale consta di tre elementi, l'uomo, la strada e l'automezzo, hanno ritenuto trattarsi di incidenti prodotti dalla circolazione stradale e quindi appartenenti alla competenza del giudice di pace entro la competenza di € 20.000,00.
"La competenza per materia con un limite di valore, che l'art. 7, comma 2, c.p.c., attribuisce al giudice di pace per le cause di risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di veicoli e natanti, non si esaurisce nelle ipotesi contemplate dall'art. 2054 c.c. ma concerne anche i casi che, pur non essendo siscettibili di essere disciplinati da tale articolo, tuttavia rientrano nella nozione di fatti illeciti prodotti dalla circolazione stradale di veicoli" (Cass. civile, n. 15573/2000).
"L'art. 7 comma 2 c.p.c., che prevede la competenza, sino al limite di trenta milioni di lire, del Giudice di pace per le cause di risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di veicoli e di natanti, va inteso in senso ampio, comprensivo di tutte le ipotesi in cui il danno da risarcire sia comunque stato prodotto, sotto il profilo della mera causalità materiale, dalla circolazione stradale, prescindendo dalla norma di legge posta a fondamento della domanda, che può pertanto essere indifferentemente l'art. 2043 c.c., l'art. 2051 c.c. o l'art. 2054 c.c. (fattispecie in tema di responsabilità dell'ente proprietari della strada per c.d. insidia o trabocchetto" (Tribunale di Rovereto , 16 aprile 2002).
L'art. 6 D.Lgs. 01.09.2011, n. 150, stabilisce che, per le opposizioni in materia di illeciti amministrativi, è competente, con alcune eccezioni, il giudice di pace.
Le eccezioni, che prevedono la competenza del tribunale in composizione monocratica, sono stabilite secondo i seguenti criteri: 1) la materia; 2) il valore della controversia; 3) l'esistenza di sanzioni amministrative accessorie.
1) Quanto alla materia, è attribuita al giudice di pace la competenza in materia di illeciti amministrativi, ad eccezione che per le violazioni nelle seguenti materie attribuite al tribunale in composizione monocratica:
a) tutela del lavoro, igiene sui luoghi di lavoro e prevenzione degli infortuni sul lavoro;
b) previdenza e assistenza obbligatoria;
c) tutela dell'ambiente dall'inquinamento, della flora, della fauna e delle aree protette;
d) igiene degli alimenti e delle bevande;
e) valutaria;
f) antiriciclaggio.
2) L'opposizione si propone avanti il tribunale (a) se per la violazione è prevista una sanzione pecuniaria superiore nel massimo a € 15.493,00, (b) quando, essendo la violazione punita con sanzione pecuniaria proporzionale senza previsione di un limite massimo, è stata applicata una sanzione superiore a € 15.493,00.
3) L'opposizione si propone, altresì, avanti il tribunale se è stata applicata una sanzione di natura diversa da quella pecuniaria, sola o congiunta a quest'ultima, eccezion fatta per le violazioni al codice della strada e in materia di assegni bancari, assegni circolari e titoli speciali.
Per le violazioni delle norme del codice stradale (decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285) e delle norme in materia di assegni bancari, assegni circolari e titoli speciali (legge 15 dicembre 1990, n. 386) rimane la competenza del giudice di pace anche quando, oltre alla sanzione pecuniaria, è stata irrogata una sanzione di natura diversa sola o congiunta con la sanzione pecuniaria.
Il comma 3 del D.Lgs. n. 150/2011 fa salve le competenze stabilite da diverse disposizioni di legge.
7. Competenza per materia mera
Il terzo comma dell'art. 7 c.p.c. attribuisce al giudice di pace la competenza, in senso assoluto o mero (qualunque sia il loro valore), nelle cause relative a:
1) apposizione di termini ed osservanza delle distanze stabilite dalla legge, dai regolamenti o dagli usi riguardo al piantamento degli alberi e delle siepi;
2) misura e modalità d'uso dei servizi di condominio di case;
3) rapporti tra proprietari o detentori di immobili adibiti a civile abitazione in materia di immissioni di fumo o di calore, esalazioni, rumori, scuotimenti e simili propagazioni che superino la normale tollerabilità.
Le cause ex art. 7, comma 3, c.p.c., vanno decise secondo diritto e, conseguentemente, possono essere impugnate con l'ordinario mezzo dell'appello ex art. 339 c.p.c.:
"Le sentenze del giudice di pace , in tutti i casi in cui le controversie siano di valore indeterminato o la competenza gli sia attribuita ex art. 7 , comma 3, c.p.c. (qualunque ne sia il valore), dovendo essere decise secondo diritto, devono essere impugnate con l'ordinario mezzo dell'appello ex art. 339 c.p.c. e non mediante ricorso per cassazione; e ciò anche quando il giuidice di pace abbia permesso alle parti di stare in giudizio personalmente" (Cass. civile, n. 2394/2002).
7.1 Apposizione di termini
L'azione per l'apposizione dei termini è diretta a rendere visibile attraverso la collocazione di segni o termini il confine esistente tra due fondi.
Le cause di apposizione di termini non riguardano, quindi, l'accertamento dei confini ma, anzi, atteso che presuppongono l'esistenza di un confine certo e determinato, mirano a che esso sia reso visibile attraverso la collocazione di segni o termini sulla linea di confine.
In proposito l'art. 951 c.c. stabilisce: "Se i termini tra fondi contigui mancano o sono diventati irriconoscibili, ciascuno dei proprietari ha diritto di chiedere che essi siano apposti o ristabiliti a spese comuni".
L'azione, anche se inquadrata dal codice nell'ambito delle azioni a difesa della proprietà, ha natura personale ed è finalizzata ad obbligare il confinante ricalcitrante a partecipare alle spese necessarie.
Di diverso avviso è il Bianca secondo il quale tale azione avrebbe carattere reale.
"Si ritiene comunemente che l'azione abbia carattere personale. In tal senso sembra deporre il contenuto obbligatorio della pretesa alla contribuzione per la spesa dell'apposizione dei termini.
Può tuttavia osservarsi che l'azione è inquadrata dal codice nell'ambito delle azioni a difesa della proprietà, e che il proprietario non fa valere in via autonoma una pretesa creditoria ma esercita in via giudiziale una facoltà insita nel diritto di proprietà, posta infatti a fondamento della domanda. All'azione sembra quindi ragionevole riconoscere carattere reale" (Bianca, Diritto civile, VI, 442).
Nel caso in cui il convenuto dovesse contestare l'indicazione dell'attore, non si avrebbe più un'azione per l'apposizione di termini, ma una vera e propria azione di regolamento di confini di competenza del tribunale.
"La differenza tra azione di apposizione di termini e quella di regolamento di confini risiede nel fatto che mentere nella prima il confine tra i due fondi è certo ed incontestato e si vuole soltanto apporvi, perché mancanti o divenuti irriconoscibili, i segni di delimitazione, al fine di evitare possibili sconfinamenti o usurpazione, nella seconda, invece, pur prescindendosi da ogni contestazione circa il diritto di proprietà risultante dai titoli, vi è incertezza in ordine alla linea di demarcazione tra fondi limitrofi, il cui accertamento viene rimesso al giudice" (Cass. civile, n. 2461/1990).
7.2 Distanze delle piante
L'art. 892 c.c. contiene la normativa relativa alla distanza da osservare per le piantagioni presso il confine.
Le distanze indicate in questo articolo vanno rispettate solo nel caso di assenza di regolamenti o usi locali e variano a seconda della specie vegetale della pianta.
"Gli alberi di alto fusto che, a norma dell'art. 892, n. 1, c.c., debbono essere piantati a non meno di tre metri dal confine, vanno identificati con riguardo alla specie della pianta, classificata in botanica come di
Per la misurazione della distanza dal confine, la norma in esame detta criteri diversi, a seconda che la pianta sia stata seminata o piantata. Nel caso in cui sul confine esiste un muro divisorio, le distanze non vanno osservate purchè le piante siano tenute ad altezza che non ecceda la sommità del muro.
La nozione di muro divisorio, proprio o comune, che a norma del quarto comma dell'art. 892 c.c. consente di non osservare le distanze stabilite, coincide con la nozione di muro divisorio di cui all'art. 881 c.c.. La ratio della norma in questione è di nascondere le piante alla vista del vicino.La Cassazione ha statuito, con la sentenza 30 novembre 1988, n. 6497, che "il divieto di tenere alberi di alto fusto a meno di tre metri dal confine, stabilito dall'art. 892 comma primo n. 1 cod. civ…." è finalizzata ad evitare che la parte fuori terra degli alberi rechi danno ai vicini, per diminuzione di aria, luce, soleggiamento o panoramicità. Ma non mancano decisioni attente al "diritto delle piante" a crescere secondo le regole di natura.
"Le regole dettate dall'art. 892 c.c. in materia di distanze per gli alberi dai confini, pur essendo sostanzialmente finalizzate ad impedire l'occupazione del fondo altrui da parte delle radici degli alberi posti in prossimità del confine, sono tuttavia implicitamente dirette anche a determinare lo spazio ragionevolmente occorrente a ciascun tipo di albero, in relazione all'altezza del fusto, per espandere liberamente le proprie radici e quindi per crescere ed eventualmente fruttificare in condizioni di normale rigoglio. Pertanto, anche qualora non esista un vero confine tra due fondi, ma (come nella specie) dell'unico fondo appartenente al medesimo soggetto una parte sia gravata da un diritto di superficie arborea (anteriore al codice vigente, e relativo a diciotto piante di ulivo) ed un'altra sia libera da vincoli, le dette norme trovano applicazione in via analogica come parametro per determinare la distanza minima alla quale il fabbricato nuovo deve essere costruito rispetto agli alberi preesistenti in proprietà separata" (Cass. civile, n. 3289/2003).
Un'ultima aggiunta: l'art. 895 c.c. dispone: (a) che, se si è acquistato il diritto di tenere alberi a distanza minore da quella stabilita per tipo di pianta e l'albero muore o viene reciso o abbattuto, il vicino non può sostituirlo se non osservando la distanza legale; (b) che la disposizione di cui al punto (a) non si applica quando gli alberi fanno parte di un filare situato lungo il confine.
"Ai sensi dell'art. 895, comma 1, c.c., nella ipotesi in cui, per morte recisione o abbattimento, un albero non facente parte di un filare sia stato eliminato, si estingue, in deroga ai principi in tema di estinzione delle servitù, anche la servità che consentiva il mantenimento dell'albero a distanza inferiore a quella legale, non avendo il titolare del fondo dominante alcun diritto di sostituire l'albero eliminato se non osservando le distanze legali" (Cass. civile, n. 5928/1999).
Secondola Cassazione, per filare si intende una serie unitaria di alberi che si incorporano nel suolo, germinati spontaneamente ovvero piantati o seminati dall'uomo, in allineamento secondo una linea ideale, retta o anche non rigorosamente tale.
Va, infine, osservato che, in questa materia, il giudice di pace può conoscere anche dell'eventuale domanda riconvenzionale con la quale si chiede l'accertamento dell'usucapione del diritto a mantenere gli alberi ad una distanza inferiore a quella legale.
7.3 Misura e modalità di uso dei servizi condominiali
In tema di controversie condominiali, al giudice di pace sono devolute esclusivamente le cause che hanno per oggetto la misura e le modalità di uso dei servizi condominiali.
Per modalità di uso dei servizi condominiali si intendono i limiti qualitativi di esercizio delle facoltà contenute nel diritto di comunione, mentre per misura dell'utilizzo dei servizi condominiali si intendono i limiti quantitativi.
Nel primo caso, si deve aver riguardo al modo più conveniente ed opportuno di utilizzo dei servizi condominiali; nel secondo caso, il riferimento concerne una riduzione o un'amplificazione dei diritti dei singoli condomini nell'uso di detti servizi.
Ne consegue che le cause relative alla misura dei servizi condominiali, di competenza del giudice di pace, sono quelle concernenti una riduzione o limitazione quantitativa del diritto dei singoli condomini e, quindi, incidenti sulla misura del godimento riconosciuto ai singoli condomini. Sussiste, invece, la competenza del tribunale nel caso in cui al condomino non derivi una limitazione qualitativa o quantitativa del suo diritto, ma la negazione in radice di esso. Quindi, ove si controverta sulla destinazione d'uso di un'area condominiale (ad esempio il cortile), la competenza dev'essere valutata secondo i normali criteri di collegamento.
Facendo applicazione di tale principio di diritto a controversie relative al diritto dei condomini a parcheggiare le proprie autovetture sul cortile condominiale,la Cassazioneha ritenuto che la competenza vada determinata secondo l'ordinario criterio del valore quando il condomino non si dolga di una limitazione qualitativa o quantitativa del suo diritto a parcheggiare l'autovettura, ma agisca per vedere affermato tale diritto, contestato in radice dal condominio (cfr. sent. n. 7888-1994; sent. n. 9946-1997).
Rientrano nella competenza per materia del giudice di pace tutte le controversie nelle quali siano in discussione i limiti quantitativi e qualitativi dell'esercizio delle facoltà spettanti ai condomini, ma non quelle nelle quali si controverta circa l'esistenza (o l'inesistenza) del diritto stesso di usare le cose comuni per determinati fini (Cass. civile, n. 7547/2011).
7.4 Immissioni
L'art. 7, III, c.p.c. statuisce che il giudice di pace è competente, qualunque ne sia il valore, "per le cause relative a rapporti tra proprietari o detentori di immobili adibiti a civile abitazione in materia di immissioni di fumo o di calore, esalazioni, rumori, scuotimenti e simili propagazioni che superino la normale tollerabilità".
Trattasi di competenza naturaliter attribuita al giudice di pace, in quanto magistrato chiamato a comporre liti che possono turbare gravemente la convivenza.
L'azione esperita dal proprietario o dal detentore dell'immobile danneggiato è volta a fare accertare l'illegittimità delle immissioni e ad ottenere il compimento delle attività idonee a farle cessare o a ridurle nei limiti della normale tollerabilità. Il giudizio sulla tollerabilità delle immissioni va effettuato con riferimento alla situazione concreta.
L'elenco delle immissioni indicate sia nell'art. 7 c.p.c. sia nell'art. 844 c.c. non è tassativo; infatti, rientrano in tale categoria le immissioni di radiazioni nocive, di correnti elettriche, di onde elettromagnetiche, ogni altra propagazione che risulti intollerabile per chi debba subirla.
Secondola Cassazioneè possibile e, quindi, legittima la convenzione con la quale le parti disciplinano, in modo più rigoroso rispetto alla portata della legge, i rapporti reciproci in materia di immissioni (Cass. Civile, sez. II, 4 febbraio 1992, n.1195, inArch. Locazioni 1992, 546). Quest'orientamento è pacificamente condiviso dalla giurisprudenza di merito: "Quando il bene della tranquillità dei partecipi al condominio sia espressamente tutelato da disposizioni contrattuali del regolamento condominiale, non occorre accertare al fine di ritenere l'attività stessa illegittima, se questa costituisca o meno immissione vietata ex art. 844 Cc, in quanto le norme regolamentari di natura contrattuale possono imporre limitazioni al godimento della proprietà esclusiva anche maggiori di quelle stabilite nell'indicata norma generale sulla proprietà fondiaria. Né, peraltro, in detta materia è applicabile la legge 26 ottobre 1995 n. 447, sull'inquinamento acustico, perché detta norma attiene a rapporti di natura pubblicistica tra la pubblica amministrazione e i privati esercenti le attività contemplate, prescindendo da qualsiasi collegamento con la proprietà fondiaria. Il limite di tollerabilità delle immissioni deve essere determinato dal giudice con riguardo alla condizione dei luoghi e delle attività normalmente svolte in un determinato contesto. Il criterio comparativo assume come punto di riferimento il rumore di fondo, ritenendosi intollerabili le immissioni che lo superino di 3 decibel, ciò che equivale al raddoppio dell'intensità del rumore" (Tribunale di Bologna, sez. III, 11 maggio 2004 n.1408, inGuida al Diritto n. 35, pag. 56).
Le cause relative a rapporti tra proprietari o detentori di immobili adibiti a civile abitazione in materia di immissioni, che l'art. 7, comma 3, n. 3, c.p.c. affida alla competenza per materia del giudice di pace, sono quelle che in cui al giudice, un applicazione dell'art. 844 c.c., è chiesto di valutare il superando della normale tollerabilità; si è, invece, al di fuori di tale ambito, e la causa rientra nella competenza del tribunale, allorché si verta in tema di opponibilità della clausola di un regolamento condominiale che, imponendo limitazioni al godimento degli appartamenti di proprietà esclusiva, vieti in essi l'esercizio di certe attività lavorative, e si invochi, a sostegno dell'obbligazione di non fare, non la norma codicistica sulle immissioni, ma il rispetto della più rigorosa previsione regolamentare, costitutiva di un vincolo di natura reale assimilabile ad una servitù reciproca (Cass. civile, n. 1064/2011).
E' possibile che l'azione di cui all'art. 844 c.c. venga esercitata insieme con l'azione di cui all'art. 2043 c.c. per il risarcimento dei danni. Ebbene, in questi casi si potrebbe avere uno spostamento di competenza ove la domanda di risarcimento superi per valore la competenza del giudice di pace.La Cassazioneal riguardo ha statuito:
In materia di immissioni, le due azioni di cui agli artt. 844 e 2043 c.c. hanno diverso ambito operativo, atteso che la prima norma impone, nei limiti della normale tollerabilità e dell'eventuale contemperamento delle esigenze della produzione con le ragioni della proprietà, l'obbligo di sopportazione delle propagazioni inevitabili determinate dall'uso della proprietà attuato nel contesto delle norme generali e speciali che ne disciplinano l'esercizio. Ove risultino superati tali limiti, si è in presenza di un'attività illegittima, di fronte alla quale non ha ragion d'essere l'imposizione di un sacrificio all'altrui diritto di proprietà o di godimento e non sono quindi applicabili i criteri da tale norma dettati ma, venendo in considerazione in detta ipotesi unicamente l'illiceità del fatto generatore del danno arrecato a terzi, si rientra nello schema dell'azione generale di risarcimento danni di cui all'art. 2043 c.c., che può essere proposta anche cumulativamente con l'azione ex art. 844 c.c. (Cass. civile, n. 11915/2002).
Al giudice di pace non sono devolute tutte le controversie in materia di immissioni, ma solo quelle tra immobili adibiti ad uso abitativo. La limitazione è posta nella considerazione che, ove la controversia sorga tra proprietari o conduttori di immobili adibiti ad uso diverso (esercizio di un'impresa), il giudice professionale offra maggiori garanzie nella valutazione delle esigenze imprenditoriali.
"La legge istitutiva del giudice di pace (21 novembre 1991 n. 374), nell'attribuire allo stesso (art. 17) la speciale competenza indipendentemente dal valore, ha chiarito alcune perplessità passate. Il citato articolo infatti (che sostituisce l'art. 7 del cod. proc. civ.) attribuisce al giudice di pace
Ed, inoltre
"L'espressione usata dalla legge, legata alla concreta destinazione d'uso dell'immobile, può essere letta anche in correlazione con le disposizioni di cui alla L. 27/7/1978 n. 392, che, in tema di locazioni d'immobili urbani, contrappone quelli adibiti ad uso diverso, in essi includendo i locali utilizzati per attività non solo industriali, ma anche commerciali, artigianali e turistiche. Del resto anche per siffatto genere di attività valgono i rilievi mossi a giustificazione dell'eslusione della competenza del Giudice di pace in ordine al valore spesso elevato della controversia, al coinvolgimento di problematiche connesse all'impatto socio-ambientale di un'attività produttiva, spesso implicanti temi socio-politici di rilievo, alla necessità di valutazione comparativa degli interessi in gioco con l'esigenza di considerazione anche dell'interesse produttivo" (Scotti-I rapporti di vicinato e le cause condominiali, Giuffrè, 1997, 23).
8. Competenza per territorio
Sinora la competenza è stata trattata con riferimento alla distribuzione della giurisdizione in senso verticale. Ma la giurisdizione è distribuita anche orizzontalmente e, cioè, nel territorio.
Infatti, come è a tutti noto, la giurisdizione del giudice è esercitata nell'ambito di un territorio determinato, secondo precise regole predisposte per evitare l'invasione nel territorio di altri giudici. Il territorio assegnato al pretore veniva denominato mandamento, quello assegnato al tribunale circondario, alla corte d'appello distretto.
Il territorio di competenza del giudice di pace coincide con i mandamenti, che costituivano la porzione di territorio in cui esercitavano la giurisdizione i pretori, oggi soppressi per effetto del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51.
Il territorio entro cui si estende la competenza di un giudice viene indicato con il termine foro. Per individuare il foro è necessario riferirsi, come sempre, alla legge.
Il codice di procedura civile contiene le norme che ci forniscono i criteri di collegamento tra gli elementi della domanda (parti, oggetto e titolo) e un certo luogo e distingue tre fori: il foro generale, il foro facoltativo e i fori esclusivi.
Gli articoli 18 e 19 contengono le norme circa il foro generale dei soggetti: il primo si riferisce alle persone fisiche, il secondo alle persone giuridiche; il foro facoltativo, per le cause di obbligazione, è disciplinato dall'art. 20, gli articoli da21 a24, invece, dettano altri criteri di collegamento con riferimento all'oggetto (fori esclusivi).
Anche in riferimento alle norme sulla competenza per territorio è utile procedere seguendo l'ordine del codice di procedura civile.
Ma prima occorre precisare che, a differenza che per la competenza per materia e per valore, la competenza per territorio è, di regola, derogabile. Ciò significa che le parti possono accordarsi per far decidere la loro causa da un giudice diverso da quello che sarebbe competente seguendo le normali regole.
L'art. 29 statuisce che la deroga della competenza territoriale deve: a) riguardare uno o più affari determinati; b) deve risultare da atto scritto.
Altra deroga è quella di cui all'art. 30 che fa riferimento al domicilio eletto, per la gestione di uno o più affari determinati, a norma dell'art. 47 c.c.; in questo caso il convenuto può essere citato nel luogo del domicilio eletto, sempre che ricorrano le condizioni di cui al citato art. 47 c.c.
Vi sono, tuttavia, dei casi in cui la competenza territoriale è inderogabile: cause previste nei nn. 1, 2, 3 e 5 dell'art. 70, per i casi di esecuzione forzata, di opposizione alla stessa, di procedimenti cautelari e possessori, di procedimenti in camera di consiglio e per ogni altro caso in cui l'inderogabilità sia prevista per legge.
Dall'esame dei casi di competenza territoriale inderogabile si evince che trattasi di cause in cui viene ravvisato un preminente interesse pubblico.
8.1 Foro generale delle persone fisiche
Il criterio di collegamento per individuare questo foro è costituito dai soggetti del processo.
E' regola generale che il foro delle persone fisiche vada individuato nel luogo di residenza o domicilio del convenuto; se la residenza e il domicilio sono sconosciuti, supplisce il criterio della dimora. Se, però, il convenuto risiede o è domiciliato o ha la dimora all'estero o se questa (la dimora) sia sconosciuta allora il foro va individuato nel luogo ove ha la residenza l'attore.
In tema di competenza territoriale nelle cause relative ai diritti di obbligazione, la disciplina di cui all'art. 38 comma 1 c.p.c. comporta che il convenuto sia tenuto ad eccepire l'incompetenza per territorio del giudice adito con riferimento a tutti i concorrenti criteri previsti dagli art. 18, 19 e 20 c.p.c.. (Tribunale Roma, sez. I, 27/05/2013, n. 1154)
8.2 Foro generale delle persone giuridiche e delle associazioni non riconosciute
Se convenuta sia una persona giuridica, è competente il giudice del luogo dove essa ha la sede o uno stabilimento e un rappresentante autorizzato a stare in giudizio per l'oggetto della domanda.
Ai fini della competenza, le società non aventi personalità giuridica, le associazioni non riconosciute e i comitati di cui agli articoli 36 e seguenti del codice civile hanno sede dove svolgono attività continuativa.
Se la sede è sconosciuta o è all'estero, è competente il giudice della sede dell'attore. Da tanto si deduce che questo foro, proprio perché è applicabile solo quando il convenuto non abbia residenza né domicilio né dimora nello Stato o se la sua dimora sia sconosciuta, assume carattere del tutto residuale rispetto a quello soggettivo indicato nell'art. 19.
Le imprese individuali non hanno una personalità giuridica autonoma rispetto al loro titolare, per cui per esse valgono le norme sulla competenza relativa alle persone fisiche.
In caso di eccezione di incompetenza territoriale sollevata da persona giuridica, la mancata contestazione - nella comparsa di risposta - della sussistenza del criterio di collegamento indicato nell'articolo 19, comma 1, ultima parte, del Cpc - cioè dell'inesistenza nel luogo di competenza del giudice adito dall'attore di un suo stabilimento e di un suo rappresentante autorizzato a stare in giudizio con riferimento all'oggetto della domanda - comporta l'incompletezza dell'eccezione, onde la stessa deve ritenersi come non proposta, con il conseguente radicamento della competenza del giudice adito (Cass. civile, n. 11897/2013).
8.3 Foro facoltativo per le cause relative a diritti di obbligazione
Per le cause relative a diritti di obbligazione è anche competente il giudice del luogo in cui è sorta o deve eseguirsi l'obbligazione dedotta in giudizio.
Trattasi di fori concorrenti rispetto al foro individuato in base alle norme di cui agli artt. 18 e 19.
Per determinare la competenza territoriale deve aversi riguardo alla formulazione della domanda, prescindendo da ogni indagine sulla sua fondatezza. In altri termini, in caso di contestazione in ordine alla competenza territoriale, il giudice deve limitare la sua indagine alla formulazione della domanda senza, però, entrare nel merito della stessa.
Per obbligazione dedotta in giudizio, ai sensi dell'art. 20 cpc, - a proposito della facoltà di scelta tra il giudice del luogo in cui l'obbligazione è sorta e quella del luogo dove l'obbligazione deve eseguirsi- deve intendersi quella originaria e non quella derivata e sostituita: pertanto, nel caso di inadempimento, per la proposizione della domanda di risarcimento del danno, il creditore conserva l'iniziale facoltà di scelta territoriale con riferimento alla obbligazione originaria, di cui quella per risarcimento è sostitutiva.
Questi criteri assumono importanza fondamentale nel caso che il convenuto eccepisca l'incompetenza per territorio.
Il giudice, come abbiamo precisato, deve limitare la sua indagine alla formulazione della domanda, prescindendo dalla sua fondatezza, e decidere sull'eccezione tenendo conto delle obbligazioni dedotte in giudizio. Quindi, se il creditore agisce in giudizio chiedendo la risoluzione del contratto per inadempimento, il foro facoltativo va individuato in quello dove si assume che l'obbligazione dedotta in giudizio sarebbe dovuto essere adempiuta o sarebbe sorta e non anche per le altre eventuali obbligazioni assunte con il medesimo contratto (Giudice di Pace di Pordenone). Ovviamente, per le altre obbligazioni nascenti dallo stesso titolo e fatte valere, nello stesso processo, contro la medesima persona, il giudice competente per una di esse sarà competente a conoscere anche delle altre.
Questa facoltà, riconosciuta all'attore, non viola il precetto del giudice precostituito per legge. In proposito,la Corte Costituzionaleha affermato che "l'art. 20 c.p.c….fa parte di quel sistema di norme regolatrici della competenza nel processo civile le quali, preordinate, come sono, all'insorgere delle singole controversie, non contrastano col precetto costituzionale del giudice naturale" (Corte Cost. 12 giugno 1992, n. 269).
8.4 Foro del luogo dove l'obbligazione è sorta o dove deve essere eseguita
L'obbligazione può avere origine contrattuale o extracontrattuale.
Il luogo dove è sorta un'obbligazione contrattuale è quello dove il contratto si è perfezionato (art. 1326, I, c.c.), quindi nel luogo in cui chi ha fatto la proposta è venuto a conoscenza dell'accettazione dell'altra parte. Ovviamente, occorre tenere presente che un'accettazione non conforme alla proposta equivale a nuova proposta.
Il luogo dove è sorta un'obbligazione extracontrattuale è quello in cui si è verificato il fatto produttivo del danno (ad esempio, in caso di danni da sinistro stradale).
Per la determinazione del foro competente ai sensi dell'art. 20, il luogo dove è sorta l'obbligazione cambiaria è quello risultante dal titolo come luogo di emissione.
8.5. Foro del luogo dove l'obbligazione deve essere eseguita.
Il luogo dell'adempimento (forum destinatae solutionis) può essere determinato da una convenzione, dagli usi, dalla natura della prestazione o anche da un'espressa regola legislativa speciale.
La consolidata ed univoca giurisprudenza della Cassazione sostiene che, in tema di risarcimento di danno extracontrattuale per lesione del diritto alla reputazione conseguente alla pubblicazione di un articolo su stampa periodica, territorialmente competente a decidere la causa a norma dall'art. 20 c.p.c. è, alternativamente, il giudice del luogo ove il quotidiano è stampato e dove la notizia diviene per la prima volta pubblica e perciò idonea a pregiudicare l'altrui diritto (forum commissi delicti), ovvero il giudice del luogo ove il danneggiante ha la residenza o il domicilio (forum destinatae solutionis), essendo l'obbligazione da fatto illecito un debito di valore il cui adempimento va effettuato al domicilio che il debitore aveva al tempo della scadenza (Cass. 11 aprile 2000, n. 4599; Cass. 1 giugno 1999, n. 5299; Cass. n. 13042 del 1999; 16 maggio 1995, n, 5374; 29 marzo 1995, n. 3733; 22 maggio 1992, n. 6148; 23 ottobre 1991, n. 11269).
8.6. Fori speciali
A differenza del foro facoltativo, i fori speciali sono esclusivi, nel senso che sono stabiliti in deroga anche al foro generale. Il codice di procedura civile indica diversi fori esclusivi:
1) il forum rei sitae, che è quello stabilito (a) per le cause relative a diritti reali su beni immobili, per le quali è competente il giudice del luogo ove è situato l'immobile e (b) per le azioni possessorie, denuncia di nuova opera e di danno temuto, per le quali è competente il giudice del luogo in cui si è verificato il fatto denunciato;
2) il foro per le cause ereditarie, per le quali è competente il giudice del luogo dove si è aperta la successione, cioè quello dell'ultimo domicilio del defunto (art. 456 c.c.);
3) il foro per le cause tra soci o tra condomini, per le quali è competente il giudice del luogo dove ha sede la società o ove si trovano i beni comuni o la maggior parte di essi;
4) il foro per le cause relative alla gestione di una tutela o di un'amministrazione patrimoniale, per le quali è competente il giudice del luogo ove la tutela o l'amministrazione patrimoniale viene esercitata.
E' bene sottolineare che l'esclusività di questi fori non significa che essi siano anche inderogabili, ben potendosi dalle parti stabilire un foro diverso. Foro inderogabile è, invece, il foro cui neanche le parti possono derogare (art. 28 c.p.c.), tanto che l'inosservanza delle relative norme può essere rilevata d'ufficio dal giudice.
5.8 Foro della Pubblica Amministrazione
Le norme del foro erariale indicano quale giudice competente per territorio il giudice del luogo ove ha sede l'Avvocatura dello Stato, nel cui distretto si trova il giudice che sarebbe competente secondo le regole ordinarie. Quando l'amministrazione è convenuta, tale distretto si determina, a norna dell'art. 25 c.p.c., "…con riguardo al giudice del luogo in cui è sorta o deve eseguirsi l'obbligazione o in cui si trova la cosa mobile o immobile oggetto della domanda".
Per le cause di competenza del giudice di pace valgono le norme contenute nell'art. 7 del Regio Decreto 30 ottobre 1933, n. 1611 (Approvazione del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'avvocatura dello Stato).
Per comodità si riporta qui di seguito il testo dell'indicato art. 7:
"Le norme ordinarie di competenza rimangono ferme, anche quando sia in causa un'Amministrazione dello Stato, per i giudizi innanzi ai pretori ed ai conciliatori, nonché per i giudizi relativi ai procedimenti esecutivi e fallimentari e a quelli di cui agli articoli 590 c. nav.e 22 del codice di procedura civile.
Rimangono ferme inoltre nei casi di volontario intervento in causa di una amministrazione dello Stato e nei giudizi di opposizione di terzo.
L'appello delle sentenze dei pretori e delle sentenze dei tribunali, pronunciate nei giudizi suddetti, è proposto rispettivamente innanzi al Tribunale ed alla Corte d'appello del luogo dove ha sede l'avvocatura dello Stato nel cui distretto le sentenze furono pronunciate".
Dunque, (a) in tema di competenza per territorio le regole del foro erariale non sono applicabili nei giudizi davanti al giudice di pace; (b) sussiste, invece, la competenza del foro erariale, ex art. 25 c.p.c. e art. 7, comma 2, del R.D. n. 1611 del 1933, per le cause di appello avverso le sentenze emesse dal Giudice di Pace.
Le regole del foro erariale non sono applicabili nei giudizi di appello in materia di sanzioni amministrative (Cassazione civile n. 8482/2012).
9. Connessione.
La connessione consiste nel rapporto fra due processi, civili o penali, determinato dall'identità di uno o più elementi, che ne suggerisce la trattazione comune.
Per effetto della connessione, può determinarsi una modificazione della competenza con la conseguente necessità di translatio iudicii ad un giudice diverso da quello avanti il quale la causa è stata iniziata.
La translatio iudicii non si giustifica solamente per motivi di economia processuale, ma anche e soprattutto con la necessità di evitare che si verifichino decisioni contraddittorie con grave danno istituzionale.
La connessione viene definita soggettiva quando due o più cause hanno in comune i soggetti (ad esempio il caso contemplato dall'art. 104 c.p.c.: "Contro la stessa parte possono proporsi nel medesimo processo più domande anche non altrimenti connesse, purchè sia osservata la norma dell'art. 10 secondo comma); è definita oggettiva, quando due o più cause hanno in comune o l'oggetto o il titolo o entrambi.
L'art. 40 c.p.c. detta la disciplina sulla connessione, indicando le ipotesi in base alle quali essa si verifica con conseguente spostamento di competenza da un giudice a un altro. Tali casi sono:
a) art. 31.-Cause accessorie.-La domanda accessoria può essere proposta insieme con quella principale.
"Il vincolo di accessorietà che, ai sensi dell'art.31 c.p.c., determina la
b) art. 32.-Cause di garanzia.-La domanda di garanzia può essere proposta al giudice competente per la causa principale.
"L'art. 32 c.p.c., che prevede la possibilità di effettuare lo spostamento della competenza territoriale nelle cause di garanzia per la causa principale, si applica ai soli casi di garanzia propria, che ricorre non solo quando la causa principale e quella accessoria abbiano lo stesso titolo, ma anche quando ricorra una connessione oggettiva tra i titoli delle due domande" (Cass. civile n. 11711/2002).
In tema di scontro fra veicoli, la relazione fra le controversie che due soggetti, rimasti danneggiati nella qualità di proprietari o trasportati dei veicoli coinvolti, introducano avanti a diversi giudici - ognuno nei confronti degli altri ed eventualmente dei rispettivi assicuratori, addebitandosi a vicenda la responsabilità esclusiva della causazione del sinistro stesso - non si pone in termini di continenza, bensì di connessione da ricondurre nell'ambito del c.d. nesso di pregiudizialità reciproca per incompatibilità, di talché, indipendentemente dai limiti posti dall'art. 40 c.p.c. attraverso il richiamo agli art. 31, 32, 34, 35 e 36 del medesimo codice, ricorrono le condizioni per lo spostamento delle cause davanti al giudice preventivamente adito, allo scopo di evitare il possibile contrasto di giudicati (Tribunale Latina, sez. II, 22/12/2009).
c) art. 33.-Cumulo soggettivo.-Le cause che, a norma degli articoli 18 e 19, dovrebbero essere proposte davanti a giudici diversi, se sono connesse per il titolo o per l'oggetto, possono essere proposte davanti al giudice del luogo di residenza di uno ddei convenuti.
"Il principio di cui all'art. 33 c.p.c., relativo alla modificazione della competenza territoriale per effetto del cumulo soggettivo delle domande contro più convenuti, implica che quando le cause, che a norma dell'art. 18 dello stesso codice dovrebbero essere proposte davanti a giudici diversi, siano connesse per il titolo o per l'oggetto, è consentito all'attore di chiamare in giudizio più convenuti, residenti in luoghi diversi, davanti al giudice del luogo di residenza di uno di essi" (Cass. civile n. 2518/1981).
In tema di competenza territoriale il foro convenzionale, pur se pattuito come esclusivo, resta derogabile per connessione oggettiva, ai sensi dell'art. 33 c.p.c. Deriva da quanto precede, pertanto che la parte che eccepisca - in forza di tale clausola - la incompetenza del giudice adito, ha l'onere di dimostrarne la incompetenza anche in base ai criteri generali di cui agli art. 18 e 19 c.p.c., richiamati dal successivo art. 33, ai fini della modificazione della competenza per ragioni di connessione (Cassazione civile n. 17200/2013)
d) art. 34.-Accertamenti incidentali. "Il giudice, se per legge (art. 124 c.c.) oper esplicita domanda di una delle parti è necessario decidere con efficacia di giudicato una questione pregiudiziale che appartiene alla competenza di un giudice superiore, rimette tutta la causa a quest'ultimo, assegnando alle parti un termine perentorio per la riassunzione della causa davanti a lui".
La domanda di accertamento incidentale con efficacia di giudicato in ordine a questione pregiudiziale, ai sensi dell'art. 34 cod. proc. civ., presuppone, ai fini del suo accoglimento, che l'istante dimostri un interesse effettivo il quale travalichi quello relativo al giudizio in corso, e cioè che detta questione sia idonea ad influire altresì su liti diverse e di prevedibile insorgenza fra le stesse parti, o anche su altri rapporti e altri soggetti, non potendosi altrimenti turbare o ritardare il corso del processo, agli effetti dell'art. 111 Cost.. (Cassazione civile n. 8093/2013).
e) art. 35.-Eccezione di compensazione.-La compensazione si verifica tutte le volte che alla domanda di pagamento di una somma viene opposta dal convenuto un'eccezione di compensazione di un proprio credito.
Le ipotesi che possono verificarsi sono diverse: 1) la domanda dell'attore è fondata su un titolo non controverso o facilmente accertabile, mentre il credito opposto in compensazione è contestato e, comunque, eccede la competenza del giudice adito: in questo caso il giudice può decidere sulla domanda dell'attore e rimettere le parti al giudice competente per la decisone sulla compensazione; 2) nel caso in cui sia la domanda sia l'eccezione di compensazione siano controverse o comunque non facilmente accertabili e il credito opposto in compensazione ecceda la competenza del giudice adito, questi rimette le parti al giudice superiore.
"La compensazione giudiziale è ammessa nella sola ipotesi in cui il credito opposto sia (oltrechè esigibile ed omogeneo al controcredito) di facile e pronta verifica non soltanto quando il credito non sia certo nel suo ammontare, ma anche qualora ne risulti contestata l'esistenza, sì che il relativo accertamento necessiti di una lunga istruttoria) obbliga il giudice a disattendere la relativa eccezione, dovendo la parte far valere il credito in separato giudizio con autonoma domanda" (Cass. civile n. 12664/2000).
f) art. 36.-Cause riconvenzionali.-"Il giudice competente per la causa principale conosce anche delle domande riconvenzionali che dipendono dal titolo dedotto in giudizio dall'attore o da quello che già appartiene alla causa come mezzo di eccezione, purchè non eccedano la sua competenza per materia o valore; altrimenti applica le disposizioni dei due articoli precedenti".
La domanda riconvenzionale può essere proposta dall'attore nell'ambito del processo non solo per contrastare la domanda attrice, ma anche per ottenere un provvedimento del giudice a sé favorevole.
Di fronte a tale domanda l'attore assume la funzione di convenuto e, quindi, a sua volta, può formulare tutte le eccezioni che ritiene utili per contrastarla e finanche proporre domanda riconvenzionale (riconventio riconventionis), purchè nel suo primo atto difensivo successivo alla comparsa di risposta del convenuto.
La domanda riconvenzionale tende, dunque, a ottenere un provvedimento del giudice faorevole al convenuto e, quindi, non può essere confusa con l'eccezione riconvenzionale che, invece, si limita a richiedere il rigetto della domanda principale.
Secondo il disposto dell'art. 36 c.p.c. il giudice competente a conoscere la domanda principale è competente anche per la riconvenzionale, purchè: a) vi sia relazione di dipendenza, per il titolo dedotto in giudizio, tra la domanda principale e la riconvenzionale; b) la domanda riconvenzionale non ecceda la competenza per materia o valore del giudice adito.
"L'elemento che distingue l'eccezione riconvenzionale dalla domanda riconvenzionale non è la natura del diritto fatto valere dal convenuto ma il fine che egli si propone, cioè il contenuto della sua istanza processuale: se con la stessa il deducente si limita a richiedere il rigetto della domanda avversaria si è in presenza di una eccezione, se invece egli tende ad un risultato concreto diverso ed ulteriore, consistente nella richiesta con effetto di giudicato di un provvedimento giudiziale a sé favorevole e sfavorevole alla controparte, si configura la proposizione di una domanda riconvenzionale…" (Cass.civile n. 9965/2001).
L'eccezione di incompetenza per connessione dev'essere proposta, a pena di decadenza, nella prima udienza.
Tutte le ipotesi di modificazione della competenza per ragione di connessione possono interessare anche il giudice di pace, rispetto al quale, anzi, l'art. 40, VI e VII, del cpc ha introdotto una disciplina più restrittiva.
Il comma sesto dell'art. 40 dispone che: 1) se una causa di competenza del giudice di pace sia connessa con altra causa di competenza del Tribunale per i motivi di cui agli articoli 31, 32, 34, 35, 36 c.p.c., le relative domande possono essere proposte entrambe direttamente avanti il Tribunale; 2) se le cause connesse siano state già proposte rispettivamente davanti al giudice di pace e al Tribunale, il giudice di pace pronuncia, anche d'ufficio, la connessione in favore del tribunale (comma settimo).
Da vari giudici di pace, convinti che con il disposto dei commi 6 e 7 dell'art. 40 si viola il principio del giudice naturale, sono state formulate eccezioni di incostituzionalità. Tutte le eccezioni sono state rigettate.
La Cortecostituzionale, con l'ordinanza 24 maggio 2000, n.159, haritenuto che lo spostamento di competenza dal giudice di pace in favore del tribunale non viola il principio della precostituzione del giudice.
Seconola Cortele questioni proposte dai giudici di pace nelle ordinanze di rinvio sarebbero in parte infondate e in parte manifestamente inammissibili. A prescindere dai motivi di inammissibilità, che qui non hanno rilevanza, l'infondatezza delle eccezioni è così motivata: 1) la presunta violazione dell'art. 25, primo comma, della Costituzione, viene esclusa nella considerazione che "il principio della precostituzione del giudice è rispettato tutte le volte che l'organo giudicante risulti istituito sulla base di criteri generali prefissati"; 2) "la deroga agli ordinari criteri di determinazione della competenza, introdotta dall'art. 40 cod. proc. civ. nelle ipotesi di connessione di cause, costituisce anch'essa una regola generale prestabilita, in forza della quale è consentito individuare preventivamente l'organo giudicante competente a decidere delle cause, quando fra le stesse ricorra un vincolo di connessione".
"Sono manifestamente infondate le q.l.c., in riferimento agli art. 25 e 107 comma 3 cost., dell'art. 40 comma 7 e degli art. 36 e 40 comma 7 c.p.c., che come effetto della connessione determinano uno spostamento di competenza a favore del giudice superiore, in quanto il principio della precostituzione del giudice è rispettato tutte le volte che l'organo giudicante risulti istituito, come anche nel caso dell'art. 40 c.p.c., sulla base di criteri generali prefissati, mentre è erroneo il richiamo all'art. 107 comma 3 cost., inerente esclusivamente allo
La Cassazioneha stabilito una diversa disciplina per le cause di opposizione a decreto ingiuntivo.
La Corte, ritenendo funzionale la competenza del giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo, ha statuito che l'opposizione non può subire deroghe per effetto del disposto del comma 7 dell'art.40, per cui, nell'ipotesi di opposizione a decreto ingiuntivo, emesso dal giudice di pace, con contestuale formulazione di domanda riconvenzionale che, per materia o per valore sia di competenza del giudice professionale, il giudice di pace deve trattenere l'opposizione e trasferire al giudice professionale solo la causa riconvenzionale.
A questa conclusionela Cassazioneè giunta nella convinzione che il procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo sia un procedimento di impugnazione Le Sezioni Unite, nella sentenza n. 1835/96, hanno attrbuito all'opposizione una funzione di impugnazione. Il concetto è stato, poi, condiviso dalle singole sezioni, le quali, nell'affrontare l'esame di conflitti di competenza tra giudice di pace e tribunale, hanno confermato il predetto indirizzo (cfr. CC n. 5911/2001; CC n. 3730/2000).
A nostro avviso tale tesi non può essere condivisa.
Infatti, bisogna tener conto che la disciplina del processo civile ha subito mutamenti rilevanti, tra cui quelli intervenuti per effetto dell'art.5 L. 353/90 che hanno determinato l'aggiunta dei commi 6 e 7 all'art. 40 c.p.c.. Ne consegue che il giudice non può ignorare che la normativa di cui all'art. 40, VII, c.p.c. ha conferito alla competenza del giudice di pace un carattere generalmente recessivo in tutte le ipotesi di connessione con una causa trattata dal giudice professionale che diviene obbligatoriamente attraente. Pertanto, ove si rimettesse solo la domanda riconvenzionale avanti il giudice superiore competente per valore o per materia, si ricadrebbe in una delle ipotesi disciplinate dal sesto e settimo comma dell'art. 40 con il conseguente obbligo dello spostamento della competenza anche per la domanda principale.
A questa regola non può sfuggire neanche il procedimento promosso per opporsi a decreto ingiuntivo. Infatti, l'art. 645 c.p.c. stabilisce chiaramente che l'inderogabilità della competenza del giudice che ha pronunciato il decreto opposto vale solo nella fase dell'opposizione. La posizione di coloro che considerano funzionalmente inderogabile la competenza del giudice dell'opposizione poggia sull'errata concezione che il procedimento dell'opposizione sia un procedimento d'impugnazione.
Ora, se è vero che il procedimento d'ingiunzione è un procedimento speciale, l'opposizione non è un giudizio d'impugnazione ma un giudizio di primo grado. L'inderogabilità della funzione va, pertanto, intesa nel senso che l'opposizione deve necessariamente essere proposta davanti al giudice che ha emesso il decreto. L'opponente, anche se convinto dell'incompetenza del giudice che ha emesso il decreto, non può citare l'opposto davanti a un diverso giudice da lui ritenuto competente, ma inderogabilmente deve citarlo davanti al primo, salvo poi eccepirne l'incompetenza una volta che si è costituito davanti a lui. Sulle questioni sollevate dalle parti il giudice dell'opposizione si pronuncerà come un qualsia giudice di primo grado. Quindi, anche sulla sua competenza, secondo il noto principio che ciascun giudice è giudice della propria competenza.
Ne consegue che il giudice di pace, ove la domanda riconvenzionale eccedesse la sua competenza per ragioni di connessione, dovrà declinare la propria competenza in ordine a entrambe le cause, rimettendole davanti al giudice professionale.
"Qualora la domanda riconvenzionale proposta dall'opponente a decreto ingiuntivo ecceda
Ma le Sezioni Unite non hanno mutato indirizzo. Con la sentenza 18.07.2001, n.9769, hacon forza riaffermato il principio già enunciato in precedenza dalla Cass. S.U. n. 1835/1996.
"La competenza per l'opposizione a decreto ingiuntivo, attribuita dall'art. 645 c.p.c. all'ufficio giudiziario cui appartiene il giudice che ha emesso il decreto, ha carattere funzionale ed inderogabile, stante l'assimilabilità del giudizio di opposizione a quello di impugnazione, sicchè essa non può subire modificazioni neppure per una situazione di connessione, senza che rilevi in contrario la eliminazione della regola della rilevabilità d'ufficio delle competenze cosiddette forti in ogni stato e grado. Ne consegue che, nel caso in cui, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo emesso dal giudice di pace, sia proposta dall'opponente domanda riconvenzionale eccedente i limiti di valore della competenza del predetto giudice, questi è tenuto a separare le due cause, trattenendo quella relativa alla opposizione e rimettendo l'altra al giudice superiore, e che, in difetto, il giudice superiore cui sia stata rimessa l'intera causa può richiedere, nei limiti temporali fissati dall'art. 38 c.p.c., il regolamento di competenza ex art. 45 c.p.c. (Cass., SU, n. 9769, MGI 2001).
10. Questioni di giurisdizione e di competenza
Da quanto si è fin qui detto sulla giurisidizione e sulla competenza si evince che, affinchè il processo si concluda con una decisione valida, è necessario osservare le regole sulla giurisdizione e sulla competenza. In caso contrario, l'attività delle parti si potrebbe rivelare inutile e dispendiosa, in quanto si sarebbe costretti a rivolgersi a un altro giudice e rifare il processo.
E' necessario chiarire che l'art. 2 c.p.c., che sanciva l'inderogabilità della giurisdizione italiana, è stato abrogato ex L. 31.05.1995, n.218, adecorrere dal 1° settembre 1995, che ammette le deroghe in appresso indicate.
Ove si presentino questioni concernenti la competenza o la giurisidizione, il nostro ordinamento offre i rimedi processuali del regolamento di giurisdizione o di competenza, strumenti predisposti per sollecitare l'intervento della Cassazione e ottenere una decisione definitiva su una questione pregiudiziale.
E' ovvio che le questioni di questo tipo vanno affrontate e risolte con tempestività per evitare il rischio di portare avanti un processo inutile.
Il difetto di giurisdizione del giudice ordinario può verificarsi rispetto: (1) alla pubblica amministrazione; (2) a un giudice speciale; (3) a un cittadino straniero.
"La giurisdizione, essendo una funzione di sovranità, si estende di quanto si estende la sovranità dello Stato. La legge indica col termine tecnico di
Pertanto, il difetto di giurisdizione può essere rilevato dal giudice d'ufficio, in qualunque stato e grado del processo: a) se il convenuto è contumace; b) se si tratta di azioni reali aventi ad oggetto beni immobili situati all'estero (art. 5 della suddetta legge); c) se la giurisdizione italiana è esclusa per effetto di una norma internazionale. In tutti gli altri casi il difetto di giurisdizione può essere rilevato, in qualunque stato e grado del processo, soltanto dal convenuto costituito che non abbia espressamente o tacitamente accettato la giurisdizione italiana.
Oltre che far valere nel giudizio pendente il difetto di giurisdizione, può la parte interessata, finchè la causa non sia decisa nel merito, in primo grado, chiedere alle Sezioni unite della Corte di Cassazione il
10.1 Il difetto assoluto di giurisdizione
Il difetto assoluto di giurisdizione si verifica ogni volta si chiedano al giudice provvedimenti riservati alla competenza della P.A.
Secondo l'insegnamento della Cassazione, sorge la questione del difetto assoluto di giurisdizione quando non esista alcuna norma o principio astrattamente idonei a far rientrare la posizione dedotta fra quelle suscettibili di tutela giurisdizionale.
Ad esempio, gli atti che vengono posti in essere dallo Stato nella conduzione di ostilità belliche, costituendo, per effetto del principio costituzionale della separazione dei poteri, manifestazione di una funzione politica, sono sottratti totalmente al sindacato giurisdizionale. Altro esempio di difetto assoluto di giurisdizione è il procedimento per accertare la validità dell'elezione di un membro del Parlamento (riservato alla giurisdizione interna del Parlamento).
10.2. Il difetto nei confronti di un giudice speciale
Tale difetto si riscontra ogni volta che una determinata questione dedotta in giudizio è riservata alla giurisdizione di un giudice speciale, come può accadere nel caso in cui si chieda la tutela di un interesse legittimo, la quale, come si sa, è affidata al giudice amministrativo.
La differenza tra questo difetto e quello precedente di cui al punto 1) risiede nel fatto che, mentre nel caso di difetto assoluto è sottratto al potere giurisdizionale qualsiasi potere di intervento, qui la materia è pur sempre attribuita al potere giurisdizionale del giudice amministrativo.
10.3. Il difetto di giurisdizione nei confronti dello straniero
Il secondo comma dell'art. 37, che conteneva le regole sul difetto di giurisdizione del giudice italiano nei confronti dello straniero, è stato abrogato dall'art. 73 della legge 31 maggio 1995, n.218, adecorrere dal 1° settembre 1995 (in Suppl. ordinario n. 68, alla Gazz. Uff. n. 128, del 3 giugno 1995 -Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato).
Il processo civile italiano si svolge infatti nell'ambito dell'ordinamento nazionale: la sua disciplina è posta dalla legge italiana (art. 12 della legge 31 maggio 1995 n. 218, riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato e processuale).
Ne deriva che, anche in ipotesi in cui nel giudizio si manifestino elementi di estraneità, è pur sempre la legge processuale italiana a provvedere alla loro displina.
Il manifestarsi dell'elemento di estraneità può determinare varianti non omogenee fra di loro, con correlative opzioni normative diverse.
Il nostro ordinamento accorda infatti allo straniero attore una tutela giurisdizionale sostanzialmente identica a quella riconosciuta al nostro cittadino, limitandosi a frapporgli un ostacolo sul piano meritale (nel senso che l'insussistenza della reciprocità sostanziale vanifica una tutela altrimenti illimitatamente accordata), consistente nella pretesa che il suo ordinamento di provenienza preveda, nel difetto di qualsiasi discriminazione in danno del nostro cittadino, diritto analogo a quello che lo straniero invoca davanti ai nostri giudici (art. 16 disp. prel. cod. civ.).
Sotto il profilo del generale ed astratto potere di azione non vi è pertanto alcuna limitazione a scapito dello straniero, in ciò parificato all'italiano, essendo indifferente al nostro ordinamento la nazionalità di chi invoca la tutela giurisdizionale di un proprio diritto (si vedano gli artt. 3 e 24 Cost.).
Il difetto di reciprocità comporterà tuttavia una sorta di confisca del diritto sostanziale fatto valere davanti al giudice italiano, in difetto di prova in ordine alla sussistenza di una condizione ulteriore.
Nessun rilievo ha invece la nazionalità del convenuto, ma, se del caso, una sua collocazione territoriale estranea, situazione peraltro che non è diversa ove ad essere residente o domiciliato all'estero sia un cittadino italiano.
L'eclisse del principio dell'illimitatezza della giurisdizione nei confronti del cittadino e l'accordato rilievo alla residenza o domicilio in Italia di qualsiasi soggetto (anche straniero o apolide) comporta che l'elemento di estraneità significativo per il convenuto sia costituito dalla sua collocazione territoriale (G. Campeis - A. De Pauli -Il processo civile italiano e lo straniero- Giuffrè Editore, pagg. 1 e 2).
11. Regolamento di giurisdizione
Ogni volta che sorgano questioni relative alle situazioni sopra indicate (funzioni-poteri del giudice adito) è possibile rivolgersi alle sezioni unite della Corte di cassazione proponendo il regolamento di giurisdizione (art. 41).
Il regolamento di giurisdizione è un mezzo straordinario con il quale si chiede alla Cassazione una decisione definitiva sulla giurisdizione, al fine di individuare il giudice cui spetta la giurisidizione sulla causa.
La parte interessata può, infatti, portare avanti la Cassazionela questione sulla giurisdizione prima che il giudice adito si sia pronunciato sulla questione con una sentenza (ante latam sententiam).
Trattasi, dunque, di un mezzo preventivo, in quanto con la proposizione del regolamento di giurisdizione si previene la pronuncia con sentenza sulla giurisidizione da parte del giudice adito.
A norma dell'art. 41, il regolamento di giurisidizione può essere proposto, con ricorso alle Sezioni Unite della Cassazione (artt. 365 e seguenti c.p.c.), solo in primo grado e prima che ci sia una sentenza con la quale il giudice adito abbia deciso, anche parzialmente, il merito della causa.
Una copia del ricorso dev'essere depositata, dopo la notificazione alle altre parti, nella cancelleria del giudice adito, il quale, al fine di frustrare eventuali tentativi defatigatori, sospende il processo se non ritiene (a) l'istanza manifestamente inammissibile o (b) la contestazione della giurisdizione manifestamente infondata.
Il difetto di giurisidizione del giudice ordinario nei confronti della pubblica amministrazione o dei giudici speciali viene rilevato, anche d'ufficio, in qualunque stato e grado del processo.
Quanto al difetto di giurisdizione del giudice italiano rispetto allo straniero, l'art. 11 della L. 31 maggio 1995, n. 218, (Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato) statuisce che può essere rilevato, in qualunque stato e grado del processo, soltanto dal convenuto costituito che non abbia espressamente o tacitamente accettato la giurisdizione italiana. E' rilevato d'ufficio, sempre in qualunque stato e grado del processo, (a) se il convenuto è contumace o (b) se la causa ha per oggetto beni immobili situati all'estero o (c) se la giurisdizione italiana è esclusa per effetto di norma internazionale.
Nel processo avantila Cortedi Cassazione le parti stanno in giudizio con il ministero di un avvocato iscritto nell'albo speciale.
Circa la genesi di questo istituto è illuminante il seguente brano tratto da Cassazione civile, Sezioni Unite, 1 febbraio 1999, n. 6:
La genesi del regolamento di giurisdizione, di solito, si fa risalire alla legge 31 marzo 1877, n. 3761, che istituì un mezzo straordinario per promuovere la decisione circa "la incompetenza dell'autorità giudiziaria", quando fosse parte del giudizio o avesse diritto di intervenirvi la Pubblica Amministrazione. Alle sezioni della Corte di Cassazione di Roma, da poco istituite, la legge attribuì il potere di "giudicare dei conflitti di giurisdizione, positivi o negativi, tra i tribunali ordinari ed altre giurisdizioni per incompetenza ed eccesso di potere", oltre che "di regolare la competenza tra l'autorità giudiziaria o l'autorità amministrativa, quando l'una o l'altra siansi dichiarate incompetenti". Il mezzo straordinario traeva origine dalla legislazione del regno di Sardegna (L. 20 novembre 1865, n. 2248), che al consiglio di stato aveva riconosciuto la "competenza" a decidere i conflitti di attribuzione tra l'autorità amministrativa e quella giudiziaria.
Il legislatore del 1942, consapevole della utilità che la decisione immediata intorno alla giurisdizione avrebbe prodotto sul piano della economia processuale, estese il regolamento preventivo alla giurisdizione rispetto ai giudici speciali ed alla definizione dell'ambito della giurisdizione italiana nei confronti dello straniero.
12. Regolamento di competenza
Oltre che sulla giurisdizione possono sorgere questioni anche sulla competenza. Dispone, infatti, l'art. 38 che l'incompetenza per materia, quella per valore e quella per territorio, nei casi previsti dall'art, 28, possono essere rilevate, anche d'ufficio, non oltre la prima udienza di trattazione.
Il convenuto può proporre, a pena di decadenza, l'eccezione di incompetenza, che può riguardare anche l'incompetenza per territorio fuori dei casi di cui all'art. 28, nel suo primo atto difensivo.
L'eccezione del convenuto deve contenere, a pena di nullità, l'indicazione del giudice che ritiene competente.
Il giudice adito decide la questione con sentenza.
Nell'opotesi di eccezione di incompetenza per territorio, ove le parti costituite aderiscono all'indicazione fatta dal convenuto, sempre nel caso di foro derogabile, la competenza del giudice rimane ferma se la causa viene riassunta entro tre mesi dalla cancellazione dal ruolo.
La sentenza che pronuncia sulla competenza è impugnabile con il regolamento di competenza.
A differenza del regolamento di giurisdizione, che, come abbiamo visto, viene proposto in via preventiva, il regolamento di competenza presuppone l'esistenza di una sentenza che abbia pronunciato sulla competenza.
Il nostro codice di procedura civile prevede due tipi di regolamento di competenza: (a) il regolamento necessario (art. 42), quando si vuole impugnare una sentenza che si sia pronunciata solo sulla competenza; (b) il regolamento facoltativo (art. 43), quando l'impugnazione riguarda una sentenza che si sia pronunciata sia sulla competenza sia sul merito. Nel caso sub (b) la sentenza può essere impugnata anche nei modi ordinari.
Aggiungiamo che il regolamento di competenza è lo strumento da adottare anche nel caso si voglia impugnare l'ordinanza con la quale il giudice, ritenendo che la decisione della causa dipenda dalla decisione di un'altra causa pendente avanti ad altro giudice, abbia sospeso il processo a norma dell'art. 295.
Come abbiamo accennato all'inizio di questo paragrafo, l'incompetenza può essere rilevata anche d'ufficio. In questo caso, il giudice, dopo aver invitato le parti costituite a discutere sulla questione, decide con sentenza impugnabile con il regolamento di competenza.
"Il conflitto di competenza può essere sollevato d'ufficio dal giudice designato come competente da quello primariamente adito soltanto nelle ipotesi di conflitto negativo virtuale di competenza per materia e territorio inderogabile e non quando si tratti invece di competenza territoriale derogabile e di competenza per valore" (CC12 febbraio 1998, n. 1508).
L'art. 46 dichiara non impugnabile le sentenze rese dal conciliatore in tema di incompetenza. Per effetto delle disposizioni contenute nell'art. 39 della legge 21 novembre 1991, n. 374, istitutiva del giudice di pace, la norma dell'art. 46 è stata modificata con la sostituzione della parola conciliatore con quella di giudice di pace.
La Cassazioneritiene che la suddetta norma sia tuttora in vigore. Ne consegue, sempre secondo questo indirizzo giurisprudenziale, che l'inapplicabilità del regolamento di competenza alle sentenze del giudice di pace è generale e riguarda sia le sentenze che abbiano deciso sulla sola competenza sia che abbia deciso sulla competenza insieme con il merito.
L'art. 46 del c.p.c. che, nel testo risultante dal coordinamento imposto dall'art. 39 l. 21 novembre 1991 n. 374, istitutiva del giudice di pace, prevede l'inapplicabilità nei giudizi davanti a tale giudice delle disposizioni di cui agli artt. 42 e 43 dello stesso codice, in tema di regolamento, necessario o facoltativo, di competenza, deve considerarsi tuttora vigente, non avendo formato oggetto di alcuna esplicita disposizione abrogratrice della citata l. n. 374, né potendo considerarsi implicitamente abrogato per incompatibilità o per effetto della nuova disciplina dell'intera materia. Consegue che il regolamento di competenza proposto avverso la sentenza del giudice di pace è inammissibile; trattandosi poi di controversia di valore superiore alle lire due milioni, il relativo ricorso non è convertibile in ricorso ordinario per cassazione, per essere proponibile l'appello avverso tale sentenza ( Cass. Civ., sez. un., 14 dicembre 1998, n. 12542 in Giust. civ. Mass. 1998, 2577).
Non risultano mutamenti successivi dell'indirizzo espresso con la sentenza delle sezioni unite; anzi, le sezioni semplici della Cassazione si sono attestate su questa interpretazione, che noi consideriamo piuttosto rigida e in contrasto con i principi generali del nostro ordinamento giuridico in materia di successione delle leggi. A conferma, riportiamo la massima della Cass. Civ., sez. III, 29 maggio 2008, n. 14185:
La decisione con la quale il giudice di pace statuisca sulla propria competenza, ove non abbia natura meramente interlocutoria, ma costituisca una vera e propria sentenza, non è impugnabile col regolamento di competenza, ma può essere soltanto appellata, nei limiti e secondo le previsioni di cui all'art. 339 c.p.c..
A nostro avviso tale interpretazione non è condivisibile.
La legge istitutiva del giudice di pace non si limita a modificare l'istituto del giudice conciliatore, ma introduce una nuova figura di magistrato avente caratteristiche e profili affatto diversi, sicchè è lecito ritenere che trattasi di normativa che offre una disciplina completa, incompatibile con le vecchie disposizioni (art. 15 disp. prel.).
Le due figure di giudici onorari sono caratterizzate da proprie discipline che si differenziano per profili che non possono considerarsi marginali.
Intanto, diversi e più qualificati sono i requisiti richiesti per la nomina (che avviene per concorso per titoli) del giudice di pace; basti ricordare che sono richiesti la laurea in giurisprudenza e il possesso di titoli abilitativi a garanzia di una profonda conoscenza degli istituti giuridici che fanno di questo giudice un vero e proprio magistrato professionale; diversi sono i compiti dei Consigli giudiziari, la disciplina delle indennità, delle incompatibilità e delle cause di cessazione dall'ufficio.
Insomma, trattasi di una figura che non ha nulla in comune con il vecchio, seppure glorioso, giudice conciliatore.
Ma, se non bastasse, alcuni studiosi hanno sottolineato alcuni profili di incostituzionalità dell'articolo in questione.
E' stato osservato che la norma dell'art. 46 violerebbe i principi di uguaglianza e ragionevolezza del diritto di difesa, in quanto: a) il testo vigente dell'art. 353 c.p.c. non prevede, in caso di riforma della sentenza del giudice di pace declinatoria della competenza, il ritorno della causa al primo giudice; b) la sentenza del giudice di pace con cui è dichiarata la sua incompetenza comporterebbe la devoluzione al giudice di appello, in unico grado, della cognizione sul merito e quindi l'affermazione di un unico grado di giurisdizione di merito; c) il ritorno al primo giudice ha invece luogo ove la sentenza del giudice di pace, se inappellabile ex art. 113, comma 2, c.p.c., sia soggetta a ricorso per cassazione, con conseguente irragionevole anomalia; d) infine, ove venga affermata la competenza per materia o per valore del tribunale, si verificherebbe, avanti a quest'ultimo, la sovrapposizione della controversia in grado di appello contro la sentenza del giudice di pace e di quella di primo grado per avvenuta riassunzione, con possibilità di decisioni difformi.
Queste considerazioni non sono state ritenute fondate dalla Corte Costituzionale (Ordinanza. 29 dicembre 2000, n. 585) che ha statuito:
E' manifestamente infondata, con riferimento agli art. 3 e 24 cost., la q.l.c. dell'art.46 c.p.c., nella parte in cui non consente l'impugnazione con regolamento di competenza delle sentenze del giudice di pace declinatorie della competenza e rese in controversie di valore superiore a due milioni di lire (ammettendo il solo rimedio dell'appello, con conseguente impossibilità di ritorno al primo giudice in caso di accoglimento dell'impugnazione ai sensi dell'art. 353 c.p.c., e così negando il doppio grado di giurisdizione), in quanto, da un lato, il principio del doppio grado di giurisdizione non è coperto da garanzia costituzionale, e, dall'altro il diritto di difesa è adeguatamente tutelato, quando la causa sia sottoposta alla cognizione di due giudici diversi in primo e secondo grado, a nulla rilevando che uno di essi abbia esaminato soltanto questioni pregiudiziali di rito (Giur. Cost 2000., 6).
Tale orientamento è stato confermato con Ordinanza 19 marzo 2002, n. 69 (Giur. cost. 2002, 694).
Approfondimenti
Della giurisdizione si sono occupati tutti gli autori di manuali di diritto processuale civile. Interessante si presenta la trattazione che ne ha fatto il Redenti nel suo manuale "Diritto processuale civile", edito da Giuffrè (1995).
Comunque, per gli approfondimenti in materia di giurisdizione e di competenza possono essere utili anche altri manuali, tra i quali qui si indicano "Diritto preocessuale civile" di Francesco P. Luiso (Giuffrè 1997); "Lezioni di diritto processuale civile" di Antonio Nasi (Libreria dell'Università Editrice Pescara -1993); "La competenza civile nella pratica e nella giurisprudenza" di Vito Lacoppola, edito da Giuffrè (1998); "Diritto processuale civile" di Crisanto Mandrioli, edito da G. Giappichelli (2000); "Il processo civile davanti al Giudice di Pace" di P. Leanza e R. Vairo, edito da Utet (2005).
[1] 1. Le controversie previste dall'articolo 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689, sono regolate dal rito del lavoro, ove non diversamente stabilito dalle disposizioni del presente articolo.
2. L'opposizione si propone davanti al giudice del luogo in cui è stata commessa la violazione.
3. Salvo quanto previsto dai commi 4 e 5, e salve le competenze stabilite da altre disposizioni di legge, l'opposizione si propone davanti al giudice di pace.
4. L'opposizione si propone davanti al tribunale quando la sanzione è stata applicata per una violazione concernente disposizioni in materia:
a) di tutela del lavoro, di igiene sui luoghi di lavoro e di prevenzione degli infortuni sul lavoro;
b) di previdenza e assistenza obbligatoria;
c) di tutela dell'ambiente dall'inquinamento, della flora, della fauna e delle aree protette;
d) di igiene degli alimenti e delle bevande;
e) valutaria;
f) di antiriciclaggio.
5. L'opposizione si propone altresì davanti al tribunale:
a) se per la violazione è prevista una sanzione pecuniaria superiore nel massimo a 15.493 euro;
b) quando, essendo la violazione punita con sanzione pecuniaria proporzionale senza previsione di un limite massimo, è stata applicata una sanzione superiore a 15.493 euro;
c) quando e' stata applicata una sanzione di natura diversa da quella pecuniaria, sola o congiunta a quest'ultima, fatta eccezione per le violazioni previste dal regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, dalla legge 15 dicembre 1990, n. 386 e dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
6. Il ricorso e' proposto, a pena di inammissibilita', entro trenta giorni dalla notificazione del provvedimento, ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero, e può essere depositato anche a mezzo del servizio postale.
7. L'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato puo' essere sospesa secondo quanto previsto dall'articolo 5.
8. Con il decreto di cui all'articolo 415, secondo comma, del codice di procedura civile il giudice ordina all'autorità che ha emesso il provvedimento impugnato di depositare in cancelleria, dieci giorni prima dell'udienza fissata, copia del rapporto con gli atti relativi all'accertamento, nonchè alla contestazione o notificazione della violazione. Il ricorso e il decreto sono notificati, a cura della cancelleria, all'opponente e all'autorità che ha emesso l'ordinanza.
9. Nel giudizio di primo grado l'opponente e l'autorita' che ha emesso l'ordinanza possono stare in giudizio personalmente. L'autorita' che ha emesso l'ordinanza puo' avvalersi anche di funzionari appositamente delegati. Nel giudizio di opposizione all'ordinanza-ingiunzione di cui all'articolo 205 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il prefetto puo' farsi rappresentare in giudizio dall'amministrazione cui appartiene l'organo accertatore, la quale vi provvede a mezzo di propri funzionari appositamente delegati, laddove sia anche destinataria dei proventi della sanzione, ai sensi dell'articolo 208 del medesimo decreto.
10. Alla prima udienza, il giudice:
a) quando il ricorso e' proposto oltre i termini di cui al comma 6, lo dichiara inammissibile con sentenza;
b) quando l'opponente o il suo difensore non si presentano senza addurre alcun legittimo impedimento, convalida con ordinanza appellabile il provvedimento opposto e provvede sulle spese, salvo che l'illegittimita' del provvedimento risulti dalla documentazione allegata dall'opponente, ovvero l'autorita' che ha emesso l'ordinanza abbia omesso il deposito dei documenti di cui al comma 8.
11. Il giudice accoglie l'opposizione quando non vi sono prove sufficienti della responsabilita' dell'opponente.
12. Con la sentenza che accoglie l'opposizione il giudice puo' annullare in tutto o in parte l'ordinanza o modificarla anche limitatamente all'entita' della sanzione dovuta, che e' determinata in una misura in ogni caso non inferiore al minimo edittale. Nel giudizio di opposizione davanti al giudice di pace non si applica l'articolo 113, secondo comma, del codice di procedura civile.
13. Salvo quanto previsto dall'articolo 10, comma 6-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, gli atti del processo e la decisione sono esenti da ogni tassa e imposta.
[2] Il comma 9 recita: Avverso il decreto con il quale il prefetto irroga le sanzioni di cui al comma 1 ed eventualmente formula l'invito di cui al comma 2, che ha effetto dal momento della notifica all'interessato, puo' essere fatta opposizione dinanzi all'autorita' giudiziaria ordinaria. Le controversie di cui al presente comma sono disciplinate dall'articolo 8 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150. Copia del decreto e' contestualmente inviata al questore di cui al comma
Raffaele Vairo