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La conciliazione in sede non contenziosa davanti al GDP

Le parti possono rivolgersi al giudice di pace per chiedere il tentativo di conciliazione della lite in sede non contenziosa, senza particolari formalità

Guida di procedura civile

A conclusione del titolo del libro II dedicato al procedimento dinanzi al Giudice di Pace, l'articolo 322 del codice di rito disciplina anche la possibilità della conciliazione in sede non contenziosa.

Si tratta di una composizione amichevole della lite, preventiva e autonoma rispetto a un eventuale successivo giudizio.

In sostanza, nel nostro ordinamento si prevede che le parti possono rivolgere al Giudice di Pace un'apposita istanza, anche solo verbale, per addivenire prima del processo a una composizione bonaria della controversia in essere tra di loro.

Conciliazione davanti al GDP: procedura

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L'unico presupposto per la conciliazione in sede non contenziosa davanti al giudice di pace è che la controversia abbia come oggetto diritti disponibili, rispetto ai quali le parti possono giungere a una transazione.

Per il resto, non ci sono particolari formalità da rispettare e, come detto, l'istanza può essere presentata anche oralmente senza necessità di depositare un apposito atto scritto.

Il giudice di pace, quando riceve l'istanza, fissa un giorno e un'ora per il tentativo di conciliazione e, con un biglietto di cancelleria, invita le parti a comparire dinanzi a sé per provvedere.

Istanza di conciliazione e prescrizione

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L'assenza di formalismi non esclude che la proposizione dell'istanza di conciliazione al giudice di pace interrompa la prescrizione.

Deve infatti ritenersi che tale richiesta abbia effetti interruttivi della prescrizione e ciò anche se l'articolo 2943 del codice civile non prende espressamente in considerazione una simile ipotesi.

Fallimento della conciliazione dinanzi al GDP

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La conciliazione dinanzi al giudice di pace, ovviamente, non ha necessariamente esito positivo, ma può fallire. Può anche accadere che la stessa non possa essere tentata perché la parte invitata non compare dinanzi al giudice. 

Se si verificano tali ipotesi, il procedimento si estingue, a meno che le parti o il giudice non chiedano che prosegua come un giudizio ordinario.

Si ritiene che chi non si presenta in udienza per il tentativo di conciliazione in sede non contenziosa davanti al giudice di pace non va incontro, per ciò solo, a dei pregiudizi nel successivo eventuale giudizio.

Il verbale di conciliazione davanti al giudice di pace

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La conciliazione in sede non contenziosa dinanzi al giudice di pace non è limitata alle controversie astrattamente di competenza di tale ufficio, ma può riguardare anche liti di altissimo valore.

Tuttavia, a seconda dell'oggetto della controversia, l'eventuale verbale di conciliazione ha un valore differente.

Nel dettaglio, se la controversia rientra nella competenza del giudice di pace, il processo verbale di conciliazione costituisce titolo esecutivo a norma dell'articolo 185, ultimo comma, c.p.c..

Negli altri casi, invece, il processo verbale ha mero valore di scrittura privata riconosciuta in giudizio, con la conseguenza che l'inadempimento di quanto in esso stabilito potrà essere tutelato solo agendo in giudizio.

In ogni caso occorre precisare che tale strumento, nel nostro ordinamento, ha avuto scarsissima applicazione pratica.

Fac-simile di istanza per la richiesta di conciliazione in sede non contenziosa

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AL GIUDICE DI PACE DI ______

Istanza per la conciliazione in sede non contenziosa (art. 322 c.p.c.)

PER

IL Sig. …......................... (INDICARE GENERALITA', RESIDENZA E CODICE FISCALE), elettivamente domiciliato in Via …............................... presso lo studio legale dell' Avv. ….......................... (Codice Fiscale, FAX e PEC) in Via …......................................... che lo rappresenta e difende in forza di procura in calce al presente atto,

CONTRO

IL sig. …......................... (INDICARE LE GENERALITA' RESIDENZA E CODICE FISCALE)

SI PREMETTE

(Esporre i fatti che hanno determinato il sorgere di una lite tra le parti e che potrebbero sfociare in un contenzioso indicando quali sono gli eventuali danni subiti, i motivi di diritto che sostengono le proprie pretese e le richieste risarcitorie fatte in via stragiudiziale)

- che l'istante ritiene di avere diritto al risarcimento del danno (o altro.........) dal sig. ..... giacché ….. 

- che per tale ragione, tra le parti potrebbe sfociare un contenzioso, in quanto .....

- ......

Ciò premesso l'istante, come sopra rappresentato

CHIEDE

che il Giudice di Pace adito voglia fissare la comparizione delle parti e procedere alla conciliazione non contenziosa della controversia ai sensi dell'articolo 322 c.p.c. dando atto della eventuale mancata comparizione della controparte.

 

Si dichiara che la controversia ha un valore di Euro ........

 

Si deposita la seguente documentazione:

.........................

Luogo ...................., data ....................

Firma ....................

Aggiornamento: novembre 2019