La correzione dell'errore materiale
Cos'è la correzione dell'errore materiale, le ipotesi in cui è ammessa, il procedimento, l'impugnazione delle correzioni e la correzione degli errori delle sentenze di Cassazione. Guida con fac-simile di istanza al giudice
- Cos'è la correzione dell'errore materiale
- Ipotesi in cui è ammessa la correzione
- Il procedimento
- Impugnazione delle correzioni
- Provvedimenti istruttori
- Correzione errori materiali sentenze di Cassazione
- Fac-simile istanza al giudice per correzione errore materiale
Cos'è la correzione dell'errore materiale
Se nelle sentenze o nelle ordinanze è presente un errore o un'omissione di carattere materiale che non incidono sulla volontà o sul giudizio del giudice ma che sono rappresentati da sviste, disattenzioni o errori di calcolo, il nostro ordinamento pone a disposizione delle parti uno specifico rimedio, disciplinato dagli articoli 287, 288 e 289 del codice di procedura civile: il procedimento di correzione dell'errore materiale.
Esso si riferisce espressamente solo alle sentenze e alle ordinanze ma la sua applicabilità è estensibile per analogia anche ai decreti.
Ipotesi in cui è ammessa la correzione
Il procedimento di correzione, tuttavia, non si applica a tutti gli errori ma solo a quelli che il codice di rito disciplina espressamente.
In particolare, le sentenze e le ordinanze possono essere corrette solo in caso di omissioni o di errori materiali o di calcolo. Come chiarito dalla Cassazione con la storica sentenza numero 1058/1973 ci si riferisce, più nel dettaglio, a una disattenzione o a una svista occorse nell'operazione di redazione dell'atto.
Testualmente, l'articolo 287 c.p.c., con riferimento alle sentenze, limita l'operatività del procedimento a quelle "contro le quali non sia stato proposto appello", ma la Corte costituzionale, con la sentenza numero 335/2004 ha dichiarato tale dicitura costituzionalmente illegittima.
Per quanto riguarda le ordinanze, invece, a poter essere corrette sono, ovviamente, quelle non revocabili.
Il procedimento
La richiesta di correzione dell'errore materiale è fatta dalle parti con ricorso e su di essa si pronuncia il medesimo giudice che ha pronunciato la sentenza o l'ordinanza cui la stessa si riferisce.
Occorre distinguere, come fa l'articolo 288 del codice di procedura civile, i casi in cui tutte le parti chiedano la medesima correzione da quelli in cui la richiesta provenga da una sola di esse.
Nel primo caso, il giudice provvede con decreto.
Nel secondo caso, invece, il giudice fissa, sempre con decreto da notificarsi unitamente al ricorso, l'udienza di comparizione delle parti dinanzi a lui.
Solo a seguito di tale udienza, il giudice provvede con ordinanza da annotare sull'originale del provvedimento.
Il codice precisa che nel caso in cui la correzione della sentenza sia chiesta da una parte dopo un anno che tale provvedimento è stato pubblicato, sia il ricorso che il decreto devono essere notificati alle altre parti personalmente.
Impugnazione delle correzioni
Una volta che le sentenze sono state corrette, è comunque possibile impugnare le parti modificate. In particolare, l'impugnazione può essere fatta nel termine ordinario a partire dal giorno in cui l'ordinanza di correzione è stata notificata.
Come precisato dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione nella sentenza numero 26480/2007, tuttavia, non è impugnabile in alcun modo (neanche con il ricorso straordinario ex art. 111 Cost.) il provvedimento di rigetto dell'istanza di correzione.
Provvedimenti istruttori
Nel disciplinare la correzione delle sentenze e delle ordinanze, il codice di procedura civile non omette di prendere in considerazione anche le ipotesi di integrazione dei provvedimenti istruttori.
In particolare ci si riferisce a quelli che non fissano l'udienza successiva o il termine entro il quale le parti devono compiere gli atti processuali.
Alla loro integrazione si può provvedere entro massimo sei mesi dall'udienza in cui i provvedimenti sono stati pronunciati o dalla loro notificazione o comunicazione se prescritte.
Tale termine è perentorio.
La richiesta va fatta su istanza di parte o d'ufficio e l'integrazione è disposta con decreto dal presidente del collegio o dal giudice istruttore a seconda che si tratti o meno di un provvedimento collegiale.
Il decreto va poi comunicato a cura del cancelliere a tutte le parti.
Correzione errori materiali sentenze di Cassazione
In forza di quanto previsto dall'articolo 391-bis del codice di rito, il procedimento di correzione degli errori materiali di cui all'articolo 287 è esperibile anche con riferimento alle sentenze e le ordinanze della Corte di cassazione.
La correzione va chiesta dalla parte che ne abbia interesse con ricorso redatto ai sensi degli articolo 365 e ss. c.p.c., da notificare entro sessanta giorni dalla notificazione della sentenza o entro un anno dalla sua pubblicazione.
Sul ricorso la Corte di cassazione decide in camera di consiglio e si pronuncia con ordinanza.
Fac-simile istanza al giudice per correzione errore materiale
Ill.mo Tribunale di ___________
Giudice dott. ___________- R.G. n.____
ISTANZA DI CORREZIONE DI ERRORE MATERIALE
Per
____________, nato a ____________ il _________ e residente in ______________ via ________________ n. ___(C.F.__________) elettivamente domiciliato in _____________ via _______________ n. __, presso e nello studio dell'avv.__________(C. F.:___________ - fax: _________ - p.e.c.: _____________) che lo rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso introduttivo/atto di citazione/...
contro
____________, nato a ____________ il _________ e residente in ______________ via ________________ n. ___(C.F.__________) elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv.________ che lo rappresenta e difende come da memoria difensiva/...
premesso
1- che con sentenza n. ____del ______ in riferimento al ricorso iscritto al R.G. n. ____ il suintestato Tribunale disponeva ______________
2- che nel dispositivo e, precisamente, a pagina ___________, il Tribunale di __________ indicava: "_________";
3- che, diversamente, _______________;
4- che, peraltro, in forza dell'oggetto del contendere e degli atti del processo ____________;
Tutto ciò premesso, vista la necessità di correzione, il sig. ____________ come sopra rappresentato e difeso
CHIEDE
che l'Ill.mo Tribunale adito voglia fissare con decreto l'udienza di discussione della causa per ivi disporre la correzione materiale della sentenza del Tribunale di ________ n.___ del _______ R.G. n.___, che si allega, sostituendo alla pagina ___________ la locuzione "___________" con la seguente "__________"
Si deposita:
- copia sentenza n. ______
- copia atto introduttivo.
Salvis juribus.
Luogo, data
Avv. ______________
Data: 15 novembre 2019