La cosa giudicata formale e sostanziale
Di "cosa giudicata" si occupano sia l'articolo 2909 del codice civile che l'articolo 324 del codice di procedura civile.
La lettura combinata delle due norme ha indotto alcuni autori a distinguere tra cosa giudicata formale e cosa giudicata sostanziale.
La cosa giudicata formale
Parlando di cosa giudicata formale si intende far riferimento alla stabilità che acquisisce un provvedimento decisorio del giudice, nel momento in cui non può più essere impugnato per via ordinaria.
In altri termini, si ha cosa giudicata formale quando il provvedimento non è
più contestabile in giudizio dalle parti né modificabile da parte del giudice.
Della cosa giudicata formale si occupa espressamente l'art. 324 c.p.c., il quale stabilisce che "si
intende passata in giudicato la sentenza che non è più soggetta né a
regolamento di competenza, né ad appello, né a ricorso per
cassazione, né a revocazione per i motivi di cui ai numeri 4 e 5 dell'articolo 395".
Benché il codice di rito faccia riferimento alla sola sentenza, la previsione è estensibile a tutti i provvedimenti con contenuto decisorio, quindi anche ai decreti e alle ordinanze.
La cosa giudicata sostanziale
Quando una sentenza passa in giudicato, il suo effetto è quello di obbligare le parti a osservare quanto statuito dal giudice. Si verificano quindi gli effetti del giudicato sostanziale, che sono quelli indicati dall'art. 2909 del codice civile, in base al quale "l'accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato a ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa".
Con il termine cosa giudicata in senso sostanziale, dunque, si fa riferimento all'effetto di diritto sostanziale che produce la sentenza e che consiste nella determinazione dell'esistenza o dell'inesistenza di un diritto delle parti e nell'imporre a queste ultime l'obbligo di osservare quanto stabilito dal giudice.Il giudicato in senso sostanziale è unanimemente riconosciuto solo con riferimento alle sentenze che decidono in maniera irrevocabile sul merito, mentre la sua estensibilità anche agli altri provvedimenti con contenuto decisorio è dibattuta in dottrina.
I rimedi contro il giudicato
Se, in via generale, la cosa giudicata formale determina la definitiva conclusione del processo, sono fatti salvi i casi eccezionali di rimedi contro il giudicato.
Sono rimedi contro il giudicato la revocazione straordinaria (leggi: "La revocazione: i rimedi contro il giudicato") e l'opposizione di terzo (leggi: "L'opposizione di terzo").
Nonostante il giudicato, inoltre, è possibile ottenere il risarcimento del danno ingiusto eventualmente subito a causa di un comportamento, di un atto o di un provvedimento giudiziario posto in essere da un magistrato, agendo contro lo Stato sulla base di quanto previsto dalla legge n. 117/1988, come recentemente riformata dalla legge n. 18/2015 (leggi: "Responsabilità civile dei magistrati").