La costituzione in giudizio dell'attore
La costituzione in giudizio dell'attore è un passaggio fondamentale per la regolare instaurazione del contraddittorio e va fatta entro termini precisi.
- Quando deve costituirsi in giudizio l'attore
- Notifica a più soggetti: quando si costituisce l'attore
- Come avviene la costituzione in giudizio dell'attore
- Costituzione in giudizio dell'attore: effetti
Quando deve costituirsi in giudizio l'attore
Ai sensi dell'articolo 165 del codice di procedura civile, l'attore deve costituirsi in giudizio (a mezzo del procuratore o personalmente nei casi consentiti dalla legge) entro dieci giorni dalla notificazione della citazione al convenuto.
L’attore che si costituisce personalmente deve dichiarare la propria residenza o eleggere il proprio domicilio nel comune in cui il tribunale ha la sua sede o, in virtù della riforma Cartabia, indicare l’indirizzo di posta elettronica su cui vuole ricevere le notifiche e le comunicazioni telematiche.
Con la costituzione nei termini suddetti, si dà concretezza al principio del contraddittorio e l’attore si rende giuridicamente presente nel processo, con la conseguenza di non poter essere dichiarata contumace.
Notifica a più soggetti: quando si costituisce l'attore
Nel caso in cui sia necessaria una notificazione a più soggetti e questa non avvenga contestualmente, il termine di dieci giorni stabilito dall'articolo 165 c.p.c. per la costituzione dell'attore decorre dalla prima notificazione, sia nel giudizio di primo grado che in quello d’appello.
E' quanto hanno affermato ormai da tempo le Sezioni Unite della Suprema Corte, che, con la sentenza n. 10864 del 18 maggio 2011, hanno risolto una questione di diritto di particolare rilievo da un punto di vista pratico.
Tuttavia, per espressa previsione dell'ultimo comma dell'articolo 165 c.p.c., "Se la citazione è notificata a più persone, l'originale della citazione deve essere inserito nel fascicolo entro dieci giorni dall'ultima notificazione".
Come avviene la costituzione in giudizio dell'attore
La costituzione in giudizio dell'attore avviene a mezzo di un procuratore legale (o personalmente nei soli casi consentiti dalla legge) e si sostanzia nel deposito telematico della nota d'iscrizione a ruolo e del proprio fascicolo, contenente l'originale dell'atto di citazione notificato, con la relazione di notifica alla controparte, la procura (se rilasciata con atto separato) e i documenti offerti in comunicazione.
Al momento dell'iscrizione a ruolo l'attore deve anche provvedere al pagamento del contributo unificato.
Con l'iscrizione della causa a ruolo - effettuata dal cancelliere su istanza della parte costituita e sulla base della nota di iscrizione a ruolo da questa presentata che deve contenere tutti gli estremi per l'individuazione della causa - la controversia viene incardinata presso l'ufficio giudiziario investito della trattazione.
Costituzione in giudizio dell'attore: effetti
Contestualmente alla iscrizione della causa nel ruolo generale, il cancelliere procede alla formazione del fascicolo d'ufficio nel quale confluiscono la nota di iscrizione a ruolo e la copia dell'atto di citazione.
Formato il fascicolo d'ufficio il cancelliere lo presenta senza indugio al presidente del tribunale, il quale designa il giudice davanti al quale le parti devono comparir con decreto in calce alla nota di iscrizione, se non crede di procedere egli stesso all'istruzione.
Tale designazione, che deve avvenire non oltre il secondo giorno successivo alla costituzione della parte più diligente, è operata sulla base di criteri oggettivi e predeterminati secondo tabelle approvate dal Consiglio Superiore della Magistratura.
Dopo la designazione del giudice istruttore il cancelliere provvede all’iscrizione della causa sul ruolo della sezione e del giudice istruttore.
Se poi nel giorno stabilito per la comparizione delle parti il giudice istruttore designato dal presidente non tiene udienza, la comparizione delle parti è rinviata d’ufficio all’udienza immediatamente successiva che sarà tenuta sempre dal giudice designato.
Giovanna Molteni
Data aggiornamento: 30 dicembre 2024