Azione per la denuncia di danno temuto
Cos'è la denuncia di danno temuto
In sostanza, essa rappresenta un'azione cautelare finalizzata a porre fine a una minaccia - sia essa futura o presente - che potrebbe convertirsi in un danno concreto. La denuncia di danno temuto rappresenta, quindi, il prodromo di un giudizio ordinario che mira a ottenere un provvedimento di condanna definitivo nei confronti del possessore della cosa che ha causato il pericolo.
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Soggetti legittimati all'azione
Il ricorso per denuncia di danno temuto può essere presentato dal possessore, dal titolare di un diritto reale di godimento o dal proprietario che tema che da un albero, un edificio o un'altra cosa inanimata presenti nel fondo o nella proprietà vicina possa scaturire il pericolo di un danno grave e immediato alla cose che rappresentano l'oggetto del diritto ed è orientata ad ottenere un provvedimento immediato dal giudice che disponga le cautele del caso.
Presupposti per agire
Prevista in via generale dall'articolo 1172 del codice di civile, la denuncia di danno temuto, per poter legittimamente essere esperita, richiede innanzitutto che vi sia urgenza di provvedere a seguito dell'esistenza del cosiddetto pericolo nel ritardo.
Come richiesto per ogni procedimento cautelare è inoltre necessario che sussista anche una verosimiglianza dell'esistenza del diritto (cd. fumus boni juris).
La procedura
Dal punto di vista strettamente procedurale, occorre innanzitutto precisare che la denuncia di danno temuto va presentata tramite ricorso, sia anteriormente alla causa di merito sia in corso di causa.
Nel dettaglio, per proporla prima della causa di merito occorre depositare un ricorso presso il giudice del luogo nel quale si trova l'edificio che rischia di essere danneggiato, così come previsto dall'articolo 21 del codice di procedura civile.
Se invece la domanda viene proposta in corso di causa il ricorso va fatto al giudice della stessa, sulla base di quanto disposto dall'articolo 669-quater del codice di rito.
Naturalmente, spetta poi al giudice stabilire se dal pericolo che viene denunciato possa derivare realmente un grave danno, adottando i provvedimenti del caso.
Fase cautelare e di merito
Quella cautelare, finalizzata a dare i provvedimenti urgenti per evitare che il danno temuto si verifichi.
Quella di merito che si svolge come un normale processo di cognizione.
Nella fase cautelare il giudice dovrà valutare la sussistenza del periculum in mora (ossia del pericolo che il ritardo possa comportare un danno grave e prossimo alla cosa oggetto della domanda) e del fumus boni iuris (ossia la presumibile fondatezza del diritto che si vuol far valere).
Occorre precisare che dopo che il provvedimento in fase cautelare è stato ottenuto, non vi è l'obbligo di intraprendere l'azione di merito per impedire che la validità del provvedimento stesso decada.
Tale fase, infatti, è del tutto autonoma dalla precedente, ma per essere avviata non richiede un nuovo ricorso, essendo a tal fine valida la domanda originaria.
Fac-simile di ricorso per denuncia di danno temuto
Ecco di seguito un fac-simile di ricorso per denuncia di danno temuto:
Tribunale di ______________
per
- tale immobile confina con il terreno di proprietà di ____________ ;
- su tale terreno vi è (ad esempio) un vecchio edificio abbandonato che si trova in condizioni tali da rischiare quotidianamente di crollare contro la proprietà del ricorrente;
- come risulta anche dalla c.t.u. che si produce in allegato alla presente e da ritenersi qui integralmente riportata e trascritta, vi è pertanto il rischio che l'immobile di proprietà del ricorrente subisca un danno grave in quanto _______ ;
- è evidente altresì che nel caso in esame sussite il cd. periculum in mora, in quanto _______.
Tutto ciò premesso il ricorrente, come sopra rappresentato e difeso
Con vittoria di spese, diritti e onorari del presente giudizio.
Si produce:
...
...
...
Ai fini della normativa in materia di spese di giustizia si dichiara che il valore della presente controversia ammonta a Euro ____ e che, pertanto, il contributo unificato, ridotto alla metà, è pari a Euro _____.
Luogo, data Firma