La domanda riconvenzionale
- Cos'è la domanda riconvenzionale
- Quando va proposta
- La riconvenzionale dell'attore
- Domanda riconvenzionale trasversale
- Domanda riconvenzionale e contributo unificato
- Domanda riconvenzionale inammissibile
- Modello di domanda riconvenzionale
Cos'è la domanda riconvenzionale
A differenza della mera difesa o delle eccezioni che tendono solo a far rigettare la pretesa attorea e non dilatano l'oggetto del processo, la domanda riconvenzionale è un'autonoma azione, attraverso la quale il convenuto chiede un provvedimento a sé favorevole e sfavorevole alla controparte, ovverosia una vera e propria contro-domanda che amplia il thema decidendum.
In altri termini, "con la domanda riconvenzionale, il convenuto abbandona l'atteggiamento di mero contrasto della domanda dell'attore (che si esprime con difese ed eccezioni) e cerca di rendere il processo funzionale all'affermazione di un proprio diritto soggettivo, tentando di ottenere dal giudice una pronuncia costitutiva, modificativa o estintiva" (Gdp Ottaviano 18.5.2012).
Quando va proposta
A tal fine, la domanda riconvenzionale del convenuto va proposta, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta, da depositare nel termine perentorio di venti giorni prima dell'udienza di comparizione fissata nell'atto di citazione o dell'udienza fissata a norma dell'art. 168-bis, 5° comma, c.p.c., ovvero di dieci giorni prima nel caso di abbreviazione dei termini a norma dell'art. 163-bis, 2° comma, c.p.c., depositando il relativo fascicolo in cancelleria (art. 166 c.p.c.).
Ove l'oggetto o il titolo della domanda riconvenzionale siano omessi o assolutamente incerti il giudice, rilevata la nullità, fissa al convenuto un termine perentorio per integrarla, restando ferme le decadenze maturate e salvi i diritti acquisiti anteriormente all'integrazione (art. 167 c.p.c.).
Secondo il disposto dell'art. 36 c.p.c., la domanda riconvenzionale nel giudizio civile non è proponibile in maniera incondizionata, ma deve essere instaurata nell'ambito di un processo già pendente (la causa principale), potendo dipendere solamente dal "titolo dedotto in giudizio dall'attore o da quello che già appartiene alla causa come mezzo di eccezione".
Il giudice competente
In entrambe le ipotesi, "il giudice competente per la causa principale - recita testualmente l'art. 36 c.p.c. - conosce anche delle domande riconvenzionali", purché non eccedano la sua competenza per materia o per valore; altrimenti, rimette l'intera causa al giudice superiore (ex art. 34 c.p.c.) o provvede sulla domanda principale, rimettendo le parti al giudice competente per la decisione relativa all'eccezione di compensazione (art. 35 c.p.c.).
La riconvenzionale dell'attore
Giova precisare che la domanda riconvenzionale può essere proposta anche dall'attore, a fronte della domanda promossa dal convenuto. In forza dell'art. 183 c.p.c., parte attrice, infatti, sul presupposto legittimante della domanda riconvenzionale del convenuto può svolgere la "reconventio reconventionis" nella prima udienza di comparizione delle parti e trattazione della causa.
Resta inteso che le domande "nuove", rispetto a quella originariamente proposta dall'attore, sono consentite dalla disposizione di cui all'art. 183 c.p.c., "solo ove trovino giustificazione nella domanda riconvenzionale o nelle eccezioni proposte dal convenuto" (Cass. n. 14581/2004; n. 17699/2005).
Domanda riconvenzionale trasversale
Parte della dottrina e della giurisprudenza riconosce anche un istituto che il nostro codice di procedura civile non disciplina espressamente: la cd. domanda riconvenzionale trasversale.
Si tratta, in sostanza, della domanda che il convenuto pone non nei confronti dell'attore ma nei confronti di un altro convenuto, ugualmente chiamato dall'attore a far parte del processo.
Generalmente la giurisprudenza ritiene sufficiente, ai fini della sua proposizione, l'inserimento della domanda trasversale all'interno della comparsa di risposta, al pari della comune domanda riconvenzionale e senza necessità di notifica al soggetto avverso il quale la stessa è rivolta.
Sarà poi il giudice che, a richiesta di tale soggetto, assegnerà a questi un termine per difendersi.
Non manca, in ogni caso, chi (anche in dottrina) ritiene tale domanda inammissibile e la priva di qualsivoglia valore all'interno del nostro ordinamento.
Domanda riconvenzionale e contributo unificato
Dato che, come visto, la domanda riconvenzionale amplia il thema decidendum e si configura, nei fatti, come un'azione "aggiuntiva", essa comporta anche un aumento del valore della causa instaurata.
Di conseguenza, colui che la propone è tenuto a dichiarare espressamente tale nuovo valore ai fini della normativa in materia di spese di giustizia: la domanda riconvenzionale, infatti, comporta l'obbligo per il proponente di pagare il contributo unificato determinato sulla base del valore della stessa.
Domanda riconvenzionale inammissibile
In ogni caso, occorre precisare che non sempre la domanda riconvenzionale è ammissibile. Presupposto per la sua ammissibilità, infatti, è che essa sia collegata con la domanda principale.
Tuttavia, come precisato dalla Corte di cassazione con la sentenza numero 27564 del 20 dicembre 2011 e successivamente ribadito da numerose altre pronunce (ad esempio: Tribunale di Roma 27 giugno 2013), tale collegamento non va inteso in senso restrittivo.
Domanda principale e domanda riconvenzionale, insomma, non devono necessariamente dipendere da un unico titolo: affinché la seconda sia ammissibile è sufficiente (ma imprescindibile) che essa sia collegata in maniera oggettiva con la pretesa principale e che si renda quindi necessario e opportuno il simultaneus processus, ai fini di economia processuale e di applicazione del principio del giusto processo.
Modello di domanda riconvenzionale
Tribunale di _____________
Comparsa di risposta con chiamata riconvenzionale
Per
___________________ nato a ______________, il ____________ e residente in ______________, via _______________ n. ___ (C.F.: __________________) elettivamente domiciliato in _______________, via ________________ n. ____, presso e nello studio dell'Avv. ___________ del Foro di ___________ (c.f. _______________ - fax ____________ - pec: ______________) che lo rappresenta e difende giusta procura in calce al presente atto;
Contro
________________, rappresentato e difeso dall'Avv. ___________.
***
Con atto di citazione ritualmente notificato, il sig. _____________ chiamava in giudizio il sig. ____________ dinanzi al suintestato Tribunale al fine di vedere accogliere le seguenti conclusioni:
________________
A sostegno delle sue ragioni, il sig. __________ deduceva che ______________.
Con il presente atto, il sig. __________ si costituisce in giudizio al fine di contestare e respingere la domanda attorea in tutti i suoi presupposti di fatto e di diritto, chiedendone il rigetto, con accoglimento della domanda riconvenzionale oggi proposta, per le seguenti ragioni di
Fatto e diritto
(argomentare il fondamento delle proprie difese e pretese, sia in termini di fatto che in termini di diritto, dividendo in paragrafi se necessario).
Tutto ciò premesso, il sig. _________ come sopra rappresentato e difeso, rassegna le seguenti
Conclusioni
Voglia l'Ill.mo Tribunale Adito, contrariis rejectis, così disporre:
1) rigettare integralmente la domanda formulata dal sig. ________, in quanto infondata in fatto e in diritto, per i motivi di cui in narrazione;
2) accertare e dichiarare che ___________ e, in via riconvenzionale, condannare ____________ a __________.
Con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio e riservata ogni altra difesa.
In via istruttoria:
- si chiede l'ammissione della prova per testi (e l'interrogatorio formale di ________) sui seguenti capitoli di prova:
a) ...
b) ...
....
e si indicano a testi i sig.ri : _________________.
- si chiede che il giudice voglia ammettere CTU (indicare il tipo) volta ad accertare _________.
- si offrono in comunicazione i seguenti documenti:
1) ...
2) ...
...
Con riserva di ulteriori argomentazioni, precisazioni, modificazioni, deduzioni istruttorie nei termini di legge, anche alla luce delle difese di controparte.
Ai fini della normativa in materia di spese di giustizia, si precisa che il valore della domanda riconvenzionale ammonta ad euro _______ e che pertanto il contributo unificato da versare è pari ad euro __________.
Luogo, data
Firma
Aggiornamento: novembre 2019