La fase decisoria davanti al giudice di pace
Il giudice di pace, quando la causa risulta matura per la decisione, invita le parti a precisare le conclusioni e a discutere la causa
- Come si articola la fase decisoria davanti al GdP
- La precisazione delle conclusioni
- La discussione
- La sentenza del giudice di pace
Come si articola la fase decisoria davanti al GdP
In base a quanto previsto dall'articolo 321 del codice di procedura civile, una volta terminata la fase di trattazione della causa dinanzi al giudice di pace, le attività da compiere sono sostanzialmente due:
- la precisazione delle conclusioni
- la discussione
La precisazione delle conclusioni
La precisazione delle conclusioni, in ogni caso, può essere svolta anche riportando le conclusioni nel verbale di udienza senza che sia necessario un esplicito invito del giudicante.
Non è invece obbligatorio per il giudice concedere alle parti la possibilità di depositare memorie conclusionali, scelta che rientra tra i suoi poteri discrezionali.
La discussione
Venendo alla discussione, occorre precisare che in dottrina non vi è unanimità di vedute circa la possibilità di distinguere temporalmente tale attività rispetto alla precisazione delle conclusioni, rinviandola ad un'udienza successiva.
Per molti, però, rispondere affermativamente significherebbe porsi in contrasto con il principio di celerità che ispira il processo dinanzi al Giudice di Pace.
La sentenza del giudice di pace
Come accennato, la sentenza, secondo quanto disposto dall'articolo 321 c.p.c., non è pronunciata in udienza, ma depositata successivamente dal giudice in cancelleria, nel termine di quindici giorni dalla discussione.
Al giudicante viene così concesso un maggior tempo per poter ponderare al meglio le questioni sottoposte alla sua attenzione.
E' interessante in questa sede dare nota del fatto che, ai sensi dell'articolo 339 c.p.c., se il Giudice di Pace decide secondo equità, allora la sua decisione potrà essere impugnata "esclusivamente per violazione delle norme sul procedimento, per violazione di norme costituzionali o comunitarie ovvero dei principi regolatori della materia".
Data: 30 settembre 2020