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La fase introduttiva del giudizio davanti al giudice di pace

Guida di procedura civile

L'instaurazione di un giudizio dinanzi al Giudice di Pace avviene attraverso la domanda dell'attore proposta con citazione a comparire a udienza fissa.

L'articolo 316 del codice di procedura civile, tuttavia, nel regolamentare la forma della domanda, dispone che essa può anche essere proposta verbalmente. In tal caso, della domanda il giudice fa redigere processo verbale, che poi va notificato dall'attore al convenuto, con l'invito a comparire ad udienza fissa.

Il contenuto della domanda

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Indipendentemente da come sia stata proposta, la domanda dell'attore deve necessariamente contenere innanzitutto l'indicazione sia del giudice che delle parti.

In essa devono poi essere riportate l'esposizione dei fatti e l'indicazione dell'oggetto della controversia.

Rispetto alla domanda proposta al tribunale, in quella presentata al Giudice di Pace non è tuttavia necessario indicare le ragioni di diritto o i mezzi istruttori dei quali l'attore intende avvalersi.

Non vigendo, poi, il sistema delle preclusioni previsto dagli articoli 38, 167 e 171 c.p.c., non è neanche necessario dare al convenuto gli avvertimenti di cui al numero 7) del terzo comma dell'articolo 163 c.p.c. 

La costituzione delle parti

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Al contrario di quanto accade nel processo dinanzi al tribunale, nel giudizio dinanzi al giudice di pace entrambe le parti possono costituirsi non solo depositando i documenti necessari in cancelleria, ma anche presentandoli direttamente al giudice nella prima udienza.

L'attore si costituisce con il deposito dell'atto di citazione o del processo verbale corredato di relata di notifica, il convenuto si costituisce con la comparsa di risposta, alla quale allega anche i predetti documenti passivi.

Si precisa a tal proposito che il codice di procedura civile stabilisce, all'articolo 318, che tra il giorno della notificazione e quello di comparizione delle parti devono intercorrere termini liberi non minori di 45 giorni.

Rappresentanza

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Anche dinanzi al giudice di pace la parti sono per regola generale rappresentate dagli avvocati, ai quali conferiscono mandato, salvo che sia il giudice ad ordinarne la comparizione personale.

In ogni caso, secondo quanto previsto dall'articolo 82 c.p.c., esse possono anche stare in giudizio personalmente se il valore della causa non eccede i mille e cento euro.