La fase istruttoria davanti al giudice di pace
Alla prima udienza che si tiene dinanzi ad esso, il Giudice di Pace interroga liberamente le parti e tenta la loro conciliazione.
Se la conciliazione riesce, di essa viene redatto un verbale che costituisce titolo esecutivo.
Se, viceversa, la conciliazione non riesce, il giudice invita le parti a precisare definitivamente i fatti che ciascuna di esse pone a fondamento delle proprie domande, difese ed eccezioni, a produrre i documenti e a richiedere i mezzi di prova da assumere.
L'introduzione della fase istruttoria
Rispetto a quanto avviene nel processo ordinario, l'introduzione della fase istruttoria dinanzi al giudice di pace è più concisa.
Infatti, non è previsto il complesso sistema di memorie e repliche che, nel procedimento dinanzi al tribunale, è regolamentato dall'articolo 183 c.p.c..
In ogni caso, qualora l'attività svolta dalle parti in prima udienza lo renda necessario, anche dinanzi al giudice di pace, secondo quanto previsto dall'articolo 320 c.p.c., è possibile fissare, per una sola volta, una nuova udienza per ulteriori produzioni e richieste di prova.
Lo svolgimento della fase istruttoria
A questo punto, la fase istruttoria si svolge nei modi previsti per il procedimento dinanzi al tribunale.
Infatti, dato che né nel titolo del libro II del codice di procedura civile dedicato al procedimento davanti al giudice di pace né altrove è formulata un'apposita disciplina circa l'acquisizione delle prove in giudizio, il riferimento va all'articolo 311 c.p.c., il quale dispone che: "il procedimento davanti al giudice di pace, per tutto ciò che non è regolato nel presente titolo o in altre espresse disposizioni, è retto dalle norme relative al procedimento davanti al tribunale, in composizione monocratica, in quanto applicabili".
I documenti
In ogni caso, l'articolo 320 del codice di rito, con riferimento ai documenti prodotti dalle parti, specifica che essi possono essere inseriti nel fascicolo di ufficio ed ivi conservati fino alla definizione del giudizio.