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La notifica del precetto alla PA

Come è regolata la notifica del titolo e del precetto se questi sono rivolti alla pubblica amministrazione e in cosa si differenzia dai casi "ordinari"


Guida di procedura civile

Nell'ambito dell'esecuzione forzata nei confronti della Pubblica Amministrazione, il procedimento dettato dal codice di procedura civile per la platea generale dei "normali" debitori, subisce rilevanti modifiche. 

Vediamo qual è la norma di riferimento e come è disciplinata la procedura esecutiva in tale particolare ambito.

Notifica di titolo e precetto alla PA: la norma

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La norma di riferimento è quella di cui all'articolo 14 del d.l. n. 669/1996, convertito, con modificazioni, nella l. n. 30/1997, che introduce, con riferimento all'amministrazione debitrice, una dilatazione dei termini previsti, di regola, dal codice di rito, per l'operatività necessaria e preliminare all'avvio dell'esecuzione forzata. 

La procedura ordinaria

Invero, secondo quanto disposto dall'art. 479 c.p.c., una volta ottenuto il titolo esecutivo, il difensore della parte vittoriosa, prima di avviare l'esecuzione forzata, è tenuto alla notificazione del titolo (in forma esecutiva) e del precetto alla parte personalmente, avvalendosi degli ufficiali giudiziari. 

La notificazione del precetto può avvenire contestualmente o successivamente al titolo, purché venga eseguita sempre personalmente alla parte (ex art. 479, ultimo comma, c.p.c.), nelle forme previste dall'art. 480 c.p.c., ovvero con l'intimazione di adempiere l'obbligo risultante dal titolo esecutivo entro un termine non minore di dieci giorni, con l'avvertimento che, in mancanza, si procederà ad esecuzione forzata.

L'art. 481 c.p.c. sancisce, inoltre, l'inefficacia del precetto, "se nel termine di novanta giorni dalla sua notificazione non è iniziata l'esecuzione". 

La procedura nei confronti della PA

Nell'ipotesi in cui il soggetto debitore sia, invece, una Pubblica Amministrazione, gli scenari delineati dalla legge sono diversi.

Secondo il disposto dell'art. 14, 1° comma, del d.l. n. 669/1996 (come modificato dall'art. 147 della l. n. 388/2000 che ha elevato l'originario termine di 60 giorni), le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici hanno un termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo (anche se non munito di formula esecutiva, cfr. Tar Lazio, n. 10127/2012) per completare l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali (e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva) che li obbligano al pagamento di somme di denaro.

Prima di tale termine, in base all'espresso divieto di cui alla suddetta disposizione, il creditore non ha diritto di procedere ad esecuzione forzata, né di porre in essere atti esecutivi, ivi compresa dunque la notifica del precetto. 

Titolo esecutivo e precetto: notifica separata

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Conseguentemente, alla P.A. debitrice dovrà essere notificato il titolo esecutivo come dispone l'art. 479 c.p.c., ma, a differenza di quanto previsto dalla procedura codicistica, non sarà possibile notificare contestualmente il precetto, il quale, a pena di nullità (Cass. n. 590/2009), dovrà notificarsi, invece, personalmente alla parte, non prima dello spirare del termine dilatorio di 120 gg. 

Solo una volta decorso il termine previsto dalla legge, se l'amministrazione è inadempiente potrà procedersi con la regolare notifica dell'atto di precetto e, dunque, avviare, trascorsi i dieci giorni fissati dall'art. 480 c.p.c., l'esecuzione forzata.

Pubblica amministrazione: a chi notificare titolo esecutivo e precetto

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Quanto alla notificazione, infine, in base al combinato disposto della normativa di cui all'art. 14 del d.l. n. 669/1996 e alle regole di carattere generale espresse dagli artt. 480 c.p.c. e 144 c.p.c., si ritiene che la stessa debba essere effettuata presso la sede dell'amministrazione debitrice e non già presso l'avvocatura dello Stato, poiché il regime previsto dall'art. 11 del r.d. n. 1611/1933 è applicabile soltanto agli atti giudiziali.

Aggiornamento: dicembre 2019