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La nullità dell'atto di citazione

Guida legale sui vizi che determinano la nullità dell'atto di citazione e sui casi in cui questa può essere sanata, con giurisprudenza


Guida di procedura civile
di Giovanna Molteni - Quando si redige un atto di citazione occorre avere bene in mente quali sono i requisiti che lo stesso deve rispettare in conformità alle previsioni del codice di procedura civile. In caso contrario, si rischia infatti di incorrere in un'ipotesi di nullità dell'atto.

Nullità dell'atto di citazione: la norma

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Le ipotesi di nullità dell'atto introduttivo del giudizio di cognizione sono individuate dall'articolo 164 del codice di procedura civile.

A tale riguardo, è possibile operare una summa divisio, distinguendo i casi di nullità che riguardano gli elementi della citazione attinenti alla vocatio in ius e i casi di nullità attinenti alla edictio actionis

Nullità dell'atto di citazione: i vizi della vocatio in ius

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I vizi della vocatio in ius sono quelli previsti dal primo comma dell'articolo 164, il quale stabilisce che la citazione è nulla nel caso in cui:

  • manchi o risulti assolutamente incerta l'indicazione dell'autorità giudiziaria adita e/o delle parti del giudizio;
  • manchi l'indicazione della data dell'udienza di comparizione;
  • sia stato assegnato un termine a comparire inferiore a quello stabilito dalla legge;
  • manchi l'avvertimento previsto dal numero 7 dell'articolo 163, ossia l'invito al convenuto a costituirsi nel termine di venti giorni prima dell'udienza indicata ai sensi e nelle forme stabilite dall'articolo 166 (ovvero di dieci giorni prima in caso di abbreviazione dei termini) e a comparire, nell'udienza indicata, dinanzi al Giudice designato ai sensi dell'articolo 168-bis, con l'avvertimento che la costituzione oltre i suddetti termini implica le decadenze di cui agli articoli 38 e 167 c.p.c.

Sanare la nullità in presenza di vizi della vocatio in ius

I vizi della vocatio in ius possono essere sanati mediante la rituale rinnovazione della citazione entro un termine perentorio. In tal modo il vizio viene sanato fin dal momento della notifica della prima citazione; al contrario, in caso di omessa rinnovazione, il giudice ordina la cancellazione della causa dal ruolo, con conseguente estinzione del processo. 

La costituzione in giudizio del convenuto sana retroattivamente i vizi della citazione e fa salvi gli effetti sostanziali e processuali della domanda giudiziale: ciò in quanto l'atto ha comunque raggiunto il suo scopo e non risulta violato il principio del contraddittorio. Se l'attore non ha rispettato i termini a comparire o ha omesso l'avvertimento di cui al numero 7 dell'articolo 163, il convenuto può chiedere la fissazione di una nuova udienza nel rispetto dei termini. 

Nullità dell'atto di citazione: i vizi della edictio actionis

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Passando ai vizi dell'edictio actionis, l'articolo 164, quarto comma, c.p.c., stabilisce che la citazione è nulla nel caso in cui:

  • venga omessa o risulti assolutamente incerta la determinazione della cosa oggetto della domanda
  • manchi l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda, con le relative conclusioni.

Rinnovazione della citazione

Il Giudice, rilevata la nullità per vizi dell'editio actionis, fissa all'attore un termine perentorio per rinnovare la citazione. In caso di costituzione del convenuto nonostante la nullità della citazione, il Giudice fissa un termine all'attore per integrare la domanda.

La nullità della citazione nella giurisprudenza

La giurisprudenza di legittimità a più riprese ha avuto modo di chiarire in che termini ed entro quali confini si può parlare di nullità dell'atto introduttivo

Così, la nullità della citazione per omessa indicazione dell'udienza di comparizione davanti al Giudice adito si verifica soltanto nel caso in cui detta indicazione manchi del tutto o risulti tanto incerta da non rendere possibile al destinatario dell'atto di individuare, con un minimo di diligenza e buon senso, la data che si intendeva effettivamente indicare.

La nullità della citazione per omessa determinazione dell'oggetto della domanda ricorre nel caso in cui il petitum sia del tutto omesso o risulti assolutamente incerto; ciò non può dirsi nel caso in cui tali elementi della domanda siano comunque individuabili attraverso un esame complessivo dell'atto introduttivo del giudizio, non limitato alla parte di esso destinata a contenere le conclusioni, ma esteso anche alla parte espositiva.

Nullità della citazione: le massime della Cassazione

Cassazione civile Sezione II ordinanza del 09/10/2019 n.28810

In materia di nullità dell'atto di citazione, i vizi riguardanti la "editio actionis" sono rilevabili d'ufficio dal giudice e non sono sanati dalla costituzione in giudizio del convenuto, essendo la costituzione inidonea a colmare le lacune della citazione stessa, che compromettono lo scopo di consentire non solo al convenuto di difendersi, ma anche al giudice di emettere una pronuncia di merito, sulla quale dovrà formarsi il giudicato sostanziale, con la conseguenza che non può farsi applicazione degli artt. 156, comma 3, e 157 c.p.c., essendo la nullità in questione prevista in funzione di interessi che trascendono quelli del convenuto (Cass. 6673/2018).Tale effetto sanante, per il generale principio del raggiungimento dello scopo, può all'opposto attribuirsi, ai sensi dell'art. 164 cpc, all'integrazione della domanda, che, come nel caso di specie, elimini incertezza, genericità e contraddittorietà dell'originario atto di citazione.  

Cassazione civile Sezione II ordinanza del 09/10/2019 n.25332

In assenza di pronuncia sulla nullità l'atto processuale produce, ancorché viziato, gli effetti suoi propri ... (e in ciò risiede la caratteristica della nullità processuale, la quale si differenzia da quella del negozio giuridico che soggiace al diverso principio per cui quod nullum est nullum producit effectum).

Cassazione civile Sezione II sentenza del 22/10/2015 n. 21533

Il mancato rilascio di procura alle liti determina l'inesistenza soltanto di tale atto, ma non anche dell'atto di citazione, non costituendone requisito essenziale, atteso che, come si evince anche dall'art. 163 c.p.c., comma 2, n. 6, sulla necessità di indicare il nome ed il cognome del procuratore e la procura, se già rilasciata, il difetto non è ricompreso tra quelli elencati nel successivo art. 164 c.p.c., che ne producono la nullità. L'atto di citazione privo della procura della parte è, quindi, idoneo ad introdurre il processo e ad attivare il potere dovere del giudice di decidere, con la conseguenza che la sentenza emessa a conclusione del processo introdotto con un atto di citazione viziato per difetto di procura alle liti è nulla, per carenza di un presupposto processuale necessario ai fini della valida costituzione del giudizio, ma non inesistente, sicchè detta sentenza, pur viziata "come sentenza contenuto", per effetto del principio di conversione dei motivi di nullità in motivi di impugnazione, di cui all'art. 161 c.p.c., comma 1, è suscettibile di passare in cosa giudicata in caso di mancata tempestiva impugnazione nell'ambito dello stesso processo nel quale è stata pronunciata, non essendo esperibili i rimedi dell'actio o dell'exceptio nullitatis, consentiti solo nel caso di inesistenza della sentenza.

Cassazione civile Sezione III sentenza del 19/06/2015 n. 12714

Nel caso in cui sia stato convenuto in giudizio un soggetto privo della capacità processuale (nella fattispecie vi era stato un provvedimento di interdizione) il successivo riacquisto della capacità nella fase d'appello sana la nullità della sua costituzione in giudizio, con efficacia "ex tunc" e ciò esclude l'invalidità della domanda proposta nei suoi confronti. Ma ciò non esclude l'invalidità del giudizio svolto in violazione del principio del contraddittorio, per cui il giudice d'appello deve pronunciarsi su di essa, previa declaratoria della nullità della sentenza di primo grado, senza rimettere la causa al primo giudice.

Cassazione civile Sezione III sentenza del 26/06/2015 n. 13183

La disciplina prevista dall'art. 164 c.p.c. per l'atto di citazione si applica anche all'appello dato l'esplicito richiamo all'art. 359 c.p.c., pertanto la mera mancata indicazione della data di comparizione non determina di per sé l'inammissibilità dell'impugnazione ed il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado.

Cassazione civile Sezione II sentenza del 29/01/2015 n. 1681

La declaratoria di nullità della citazione per omissione o assoluta incertezza del petitum postula una valutazione da compiersi caso per caso, nel rispetto di alcuni criteri di ordine generale, occorrendo, da un canto, tener conto che l'identificazione dell'oggetto della domanda va operata avendo riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati, dall'altro, che l'oggetto deve risultare "assolutamente" incerto;  in particolare, quest'ultimo elemento deve essere vagliato in coerenza con la ragione ispiratrice della norma che impone all'attore di specificare sin dall'atto introduttivo, a pena di nullità, l'oggetto della sua domanda, ragione che, principalmente, risiede nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese (prima ancora che di offrire al giudice l'immediata contezza del thema decidendum); con la conseguenza che non potrà prescindersi, nel valutare il grado di incertezza della domanda, dalla natura del relativo oggetto e dalla relazione in cui, con esso, si trovi eventualmente la controparte (se tale, cioè, da consentire, comunque, un'agevole individuazione di quanto l'attore richiede e delle ragioni per cui lo fa, o se, viceversa, tale da rendere effettivamente difficile, in difetto di maggiori specificazioni, l'approntamento di una precisa linea di difesa).

Cassazione civile sezione II del 16/10/2014 n. 21957

La nullità della citazione derivante dall'assegnazione di un termine a comparire inferiore a quello previsto dall'articolo 163 bis del codice di procedura civile si sana con la costituzione del convenuto a meno che quest'ultimo, nel costituirsi, non chieda di fissarsi una nuova udienza nel rispetto dei termini.
Se il giudice non fissa la nuova udienza la costituzione non sana la nullità anche se il convenuto si è difeso nel merito perché si può presumere che la mancata osservanza del termine a comparire non gli abbia consentito un'adeguata difesa. 

Cassazione civile sezione VI del 16/10/2014 n. 21910

Nel caso di nullità della citazione per il mancato rispetto del termine a comparire la costituzione del convenuto può comportare una sanatoria a patto che la sua costituzione sia limitata alla sola deduzione della nullità e non ci sia stata quindi una costituzione in cui, alla formulata eccezione di nullità, si accompagni anche la richiesta di fissazione di una nuova udienza con costei testuale svolgimento delle difese, perché in tal caso si verifica una sanatoria della nullità.

Cassazione civile sezione III del 15/05/2013 n. 11751

La nullità della citazione di cui all'articolo 164 comma quarto del codice di procedura civile si verifica quando l'esposizione dei fatti costituenti le ragioni della domanda è stata omessa o risulti assolutamente incerta.
La valutazione deve essere fatta con riferimento al caso specifico tenendo conto che per identificare la causa petendi va fatto riferimento all'insieme delle indicazioni contenute nella citazione e dei documenti allegati. Bisogna anche tenere conto che la nullità della citazione per incertezza della domanda ha la sua ratio nell'esigenza di consentire al convenuto di apprestare le sue difese.

Cassazione civile sezione un. del 22/05/2012 n. 8077

La nullità della citazione per incertezza della domanda di cui all'articolo 164 quarto comma del codice di procedura civile sussiste solo se l'incertezza investe l'intero contenuto dell'atto.
Se invece è possibile individuare una o più domande sufficientemente chiare, il difetto relativo alle altre domande comporta l'improponibilità solo di quelle, ma non la nullità della citazione per intero.

Cassazione civile sezione un. del 22/05/2012 n. 8077

Se nell'atto di citazione risulta omesso o incerto il petitum oppure manchi del tutto l'esposizione dei fatti posti a sostegno della domanda, si verifica una nullità ma la valutazione che deve fare il giudice, in merito, deve tenere conto nell'identificazione dell'oggetto alla domanda dell'insieme delle indicazioni contenute nella citazione e nei documenti allegati. La nullità si verifica solo se a seguito di tale esame oggetto la domanda risulti assolutamente incerto.

Cassazione civile sezione III del 05/05/2009 n. 10307

E' nulla la sentenza del Giudice di Pace che non ha rilevato il mancato rispetto del termine a comparire per il convenuto se quest'ultimo non si è costituito. La nullità della citazione si traduce in nullità della sentenza e quest'ultima va cassata e rinviata al giudice di primo grado.


Aggiornamento: novembre 2019