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Accertamento tecnico preventivo

L'accertamento tecnico preventivo (Atp) è un procedimento cautelare, ex art. 696 c.p.c., volto a stabilire le cause oggettive che hanno determinato un vizio 

Cos'è l'accertamento tecnico preventivo

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L'articolo 696 del codice di procedura civile dispone che, nel caso in cui si verifichino condizioni di urgenza (per esempio, la possibilità di cambiamento dei luoghi, il pericolo di alterazione o deperimento delle prove, ecc.), i soggetti interessati a verificare lo stato di luoghi o la qualità o la condizione di cose possono chiedere che venga disposto un accertamento tecnico preventivo.

In sostanza, ad esso si ricorre quando si manifesta la necessità di eseguire interventi di ogni genere (per esempio il condizionamento dei macchinari, la sistemazione dei luoghi, eccetera) che permettano di ripristinare lo status quo ante con urgenza, o in ogni caso rimuovere la situazione di pregiudizio, di pericolo o di inutilizzabilità provocata dall'evento contestato.

Il procedimento

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Il richiedente deve avanzare il ricorso presso il Tribunale del territorio di competenza, avendo cura di informare (mediante notifica del ricorso) la controparte. 
A questo punto, il Presidente del Tribunale nomina un Consulente Tecnico di Ufficio e stabilisce la data di comparizione del consulente e delle parti

Al consulente che accetta l'incarico viene dato un termine per il deposito di una relazione scritta.

La relazione del consulente

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Il consulente tecnico d'ufficio nominato, a differenza di quanto accadeva in passato, può oggi estendere notevolmente il proprio accertamento, fornendo valutazioni relative sia ai danni che alle cause di quanto occorre verificare.

Nello svolgimento dell'incarico, il CTU deve procedere in maniera autonoma, acquisendo ove occorra la documentazione presso le parti ed eventualmente presso terzi e andando a ricoprire un ruolo istruttorio che normalmente spetterebbe al giudice o agli avvocati in contraddittorio.

In calce alla perizia, il CTU deve allegare tutti i documenti che ha acquisito, specificando le modalità con cui li ha ottenuti.

Egli deve inoltre enunciare e chiarire anche i principi sulla base dei quali si è mosso e che lo hanno portato al raggiungimento di determinate conclusioni.

Nel caso in cui il giudice verifichi che l'accertamento tecnico preventivo non è stato concluso o addirittura non è mai iniziato, alle parti viene assegnato un termine di quindici giorni per presentare l'istanza di completamento.

Istanza in corso di causa

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Da tutto quanto visto risulta evidente che l'accertamento tecnico preventivo rappresenta un procedimento di urgenza cui tendenzialmente si ricorre prima del giudizio di merito. 

In ogni caso, è possibile presentare istanza di istruzione preventiva anche in corso di causa, ma sempre prima che sia possibile disporre i mezzi istruttori in base alle cadenze procedimentali del giudizio di merito.

Inoltre è possibile ricorrervi durante l'interruzione o la sospensione del giudizio.

Il giudice, secondo quanto disposto dall'articolo 699 c.p.c., provvede sulla richiesta con ordinanza. Deve ritenersi che il provvedimento vada emesso previa audizione delle parti.

Conclusione del procedimento

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Il procedimento di accertamento tecnico preventivo si conclude con il deposito della relazione del CTU. Ad essa segue la liquidazione del compenso al consulente, ma il giudice non può provvedere al regolamento delle spese tra le parti.

Ctp ai fini della composizione della lite

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L'articolo 696 bis del codice di procedura civile prevede la possibilità di espletare una consulenza tecnica preventiva  anche quando non sussistono i presupposti normalmente necessari (indicati nel primo comma dell'art. 696 cpc) per richiedere un accertamento tecnico preventivo ossia anche quando non c'è "l'urgenza di far verificare, prima del giudizio, lo stato di luoghi o la qualità o la condizione di cose".

Tale possibilità viene riconosciuta per l'accertamento e la relativa determinazione "dei crediti derivanti dalla mancata o inesatta esecuzione di obbligazioni contrattuali o da fatto illecito". 

Se si presenta un ricorso per la consulenza tecnica preventiva finalizzata alla composizione della lite il Consulente Tecnico d'Ufficio prima di depositare la sua relazione tenta di condurre le parti a una conciliazione. E se la conciliazione riesce se ne redige processo verbale a cui seguirà un decreto de giudice che attribuisce al verbale di conciliazione efficacia di titolo esecutivo valido anche per l'iscrizione di ipoteca giudiziale.

Proprio per favorire la conciliazione tra le parti il codice prevede che il verbale di conciliazione sia esente dall'imposta di registro.

Ma cosa accade se le parti non raggiungono un accordo?

Il codice di procedura prevede che in un eventuale successivo giudizio di merito, ciascuna delle parti può richiedere che la relazione del consulente sia acquisita agli atti.

Modelli ricorso accertamento tecnico preventivo

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Di seguito i fac-simili di ricorso per accertamento tecnico preventivo e per la consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite, sulla base dell'art. 696 del codice di procedura civile:

» Ricorso per accertamento tecnico preventivo

» Ricorso per la consulenza tecnica preventiva

Data aggiornamento: 22 novembre 2022