L'assunzione di testimoni a futura memoria
L'assunzione di testimoni a futura memoria è un procedimento di istruzione preventiva, disciplinato dal codice di procedura civile all'articolo 692.
Vediamo quando può essere richiesta e in cosa consiste:
- Quando può essere chiesta l'assunzione di testimoni a futura memoria
- Assunzione di testimoni a futura memoria e ammissibilità della prova
- Assunzione di testimoni a futura memoria: il ricorso
- Assunzione di testimoni a futura memoria: casi di ammissibilità
- Rapporto tra assunzione preventiva di testimoni e altre prove
Quando può essere chiesta l'assunzione di testimoni a futura memoria
L'assunzione di testimoni a futura memoria può essere richiesta da chi ha un fondato motivo di temere che uno o più testimoni, le cui deposizioni possono essere necessarie in una causa da proporre, stiano per mancare.
Il risultato è quello di disporre anticipatamente, rispetto alla normale istruttoria, l'audizione di tali testi.
Il timore di una probabile assenza in futuro dei testimoni va a costituire il cosiddetto periculum in mora e costituisce il presupposto di applicazione della norma.
Assunzione di testimoni a futura memoria e ammissibilità della prova
Occorre sin da subito mettere in evidenza che una delle principali caratteristiche dell'assunzione di testimoni a futura memoria è quella della provvisoria indipendenza del procedimento dall'ammissibilità o dalla rilevanza della prova, che andranno valutate dal giudice del merito in maniera autonoma.
Assunzione di testimoni a futura memoria: il ricorso
L'istanza di assunzione di testimoni a futura memoria va proposta mediante ricorso al giudice che sarebbe competente per la causa di merito.
In caso di eccezionale urgenza, tuttavia, essa può anche essere proposta dinanzi al tribunale del luogo in cui deve essere assunta la prova.
Nel ricorso va effettuata una sommaria esposizione delle eccezioni o delle domande cui è preordinata la prova e devono essere indicati le ragioni di urgenza e i fatti sui quali i testimoni andranno interrogati.
L'udienza di comparizione viene fissata con decreto o con ordinanza (a seconda che l'istanza sia presentata prima o dopo l'inizio della causa) dal giudice, il quale provvede anche a stabilire il termine per la notificazione del decreto o dell'ordinanza stessi.
Assunzione di testimoni a futura memoria: casi di ammissibilità
Il caso più comune che legittima l'assunzione preventiva di testimoni è quello in cui si teme la morte del testimone, ad esempio per una malattia o per la sua età avanzata.
Tuttavia, può accadere anche che essa sia giustificata dalla probabilità di perdita della memoria o da altre situazioni o eventi che, a vario titolo, legittimano il timore di non poter più acquisire la deposizione.
E' anche possibile che l'assunzione di testimoni a futura memoria sia concessa per l'audizione di soggetti residenti o domiciliati all'estero, dei quali si consideri probabile una irreperibilità futura.
Il giudice della cautela deve limitarsi a verificare che la prova sia aderente ai fatti di causa: in altre parole, egli può solo accertare che le circostanze di fatto sulla base delle quali viene richiesto dall'istante che il testimone venga ascoltato a futura memoria siano effettivamente inerenti all'oggetto della richiesta, senza, dunque, poter indagare a proposito della natura delle ragioni dell'urgenza.