Opposizione a decreto ingiuntivo
- Cos'è l'opposizione a decreto ingiuntivo
- La provvisoria esecuzione del decreto
- I termini di comparizione
- Inversione dell'iniziativa processuale
- Esito del giudizio di opposizione
- Facsimile di atto di opposizione a decreto ingiuntivo
Cos'è l'opposizione a decreto ingiuntivo
L'opposizione va proposta con atto di citazione davanti all'ufficio giudiziario che ha emesso il decreto nel termine di 40 giorni dalla notifica o in quello minore o maggiore fissato dal giudice.
La citazione in opposizione deve essere notificata al ricorrente presso il procuratore o, quando è stata effettuata la costituzione di persona, nella residenza o nel luogo ove il ricorrente ha eletto domicilio, ai sensi dell'articolo 638 c.pc..
In essa il debitore deve indicare le ragioni per cui ritiene che il credito non sussista in tutto o in parte.
La provvisoria esecuzione del decreto
Se il decreto opposto è provvisoriamente esecutivo, il giudice istruttore, se ricorrono gravi motivi (v. art. 649 del codice di procedura civile), su istanza dell'opponente ha la facoltà di sospendere l'esecuzione provvisoria del decreto di ingiunzione con ordinanza non impugnabile.
Nel caso in cui, invece, il decreto ingiuntivo non sia provvisoriamente esecutivo il giudice può concedere la provvisoria esecuzione se l'opposizione non è fondata su prova scritta o non appare di facile e pronta soluzione (art. 648 c.p.c.).
I termini di comparizione
In ogni caso, il giudizio che si apre a seguito di opposizione a decreto ingiuntivo ha luogo sulla base delle norme del procedimento ordinario.
Mentre prima si prevedeva che i termini di comparizione fossero ridotti a metà, oggi non è più così.
Il d.l. n. 69/2013, tuttavia, ha introdotto una nuova eccezione rispetto al procedimento ordinario: per i giudizi instaurati successivamente al 22 giugno 2013, infatti, l'anticipazione di cui all'articolo 163-bis, comma III, c.p.c. va disposta fissando l'udienza per la comparizione delle parti non oltre trenta giorni dalla scadenza del termine minimo a comparire.
Inversione dell'iniziativa processuale
L'opposizione a ingiunzione rappresenta, quindi, la seconda parte (quella eventuale) del procedimento monitorio (essendo la prima costituita dall'ingiunzione stessa), con la quale viene aperto un vero e proprio processo.
Si assiste, quindi, ad un'inversione dell'iniziativa processuale: quest'ultima, infatti, non è presa da chi voglia far valere un diritto ma da chi tale diritto voglia contestare.
In sostanza, il debitore opponente, avanzando la domanda di opposizione mediante un atto di citazione, diviene attore; viceversa il creditore, dovendo difendersi dall'attore, diviene convenuto.
Proprio per tale ragione, in realtà l'inversione è solo formale e le parti, da un punto di vista sostanziale, mantengono le posizioni di un normale giudizio per quanto riguarda l'onere della prova, l'allegazione dei fatti e la domanda riconvenzionale.
Esito del giudizio di opposizione
Nel giudizio di opposizione, oltre all'accoglimento delle contestazioni dell'attore, possono verificarsi le seguenti ipotesi:
1. l'opposizione è proposta fuori termine o l'opponente non si è costituito. In tal caso il giudice su istanza del ricorrente dichiara esecutivo il decreto (tale dichiarazione di esecutività impedisce una nuova opposizione o il proseguimento di quella proposta)
2. l'opposizione è rigettata integralmente, con sentenza passata in giudicato o provvisoriamente esecutiva, il decreto in tal caso acquista efficacia esecutiva (art. 653 c.p.c.).
3. l'opposizione è accolta parzialmente, il titolo esecutivo in tal caso è costituito esclusivamente dalla sentenza, ma conservano i loro effetti gli atti di esecuzione già compiuti nei limiti della somma o delle quantità ridotte.
Facsimile di atto di opposizione a decreto ingiuntivo
Scarica nella sezione formulari il facsimile di opposizione a decreto ingiuntivo, disponibile anche in versione pdf.
Leggi anche la guida L'opposizione tardiva a decreto ingiuntivo
Data aggiornamento: marzo 2022