Misure di coercizione indiretta
Subito dopo il titolo che si occupa dell'esecuzione per obblighi di dare e di non fare, il codice di procedura civile ha recentemente aggiunto un titolo dedicato alle misure di coercizione indiretta.
- Misure di coercizione indiretta: la norma
- Coercizione indiretta: determinazione della somma da pagare
- Misure di coercizione indiretta: esclusioni
Misure di coercizione indiretta: la norma
Tale titolo è composto dal solo articolo 614-bis, completamente riformulato dalla legge n. 132/2015 di conversione del decreto legge n. 83/2015.
Ecco il testo:
"Con il provvedimento di condanna all'adempimento di obblighi diversi dal pagamento di somme di denaro il giudice, salvo che ciò sia manifestamente iniquo, fissa, su richiesta di parte, la somma di denaro dovuta dall'obbligato per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del provvedimento. Il provvedimento di condanna costituisce titolo esecutivo per il pagamento delle somme dovute per ogni violazione o inosservanza. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle controversie di lavoro subordinato pubblico e privato e ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'articolo 409.
Il giudice determina l'ammontare della somma di cui al primo comma tenuto conto del valore della controversia, della natura della prestazione, del danno quantificato o prevedibile e di ogni altra circostanza utile".
Coercizione indiretta: determinazione della somma da pagare
Ciò, tuttavia, su richiesta di parte e purché non si tratti di cosa manifestamente iniqua.
L'ammontare della somma è determinato tenuto conto del valore della controversia, del danno quantificato o prevedibile e di ogni altra circostanza utile.
Il provvedimento di condanna, inoltre, costituisce titolo esecutivo.
Misure di coercizione indiretta: esclusioni
Restano inoltre esclusi le controversie di lavoro subordinato pubblico e privato e i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'articolo 409 c.p.c..
Aggiornamento: dicembre 2019