Motivi di revocazione
La revocazione è possibile solo nei sei casi previsti dal codice di procedura civile. Vediamo quali sono, soffermandoci sui tre vizi più rilevanti
I motivi che rendono possibile la revocazione di una sentenza sono tassativamente indicati nell'articolo 395 del codice di procedura civile. Essi costituiscono un numerus clausus del quale non è possibile l'estensione.
- I sei motivi di revocazione
- La revocazione per errore di fatto
- La revocazione per falsità delle prove
- La revocazione per dolo
I sei motivi di revocazione
L'impugnazione tramite revocazione è quindi possibile solo laddove si verifichi uno dei seguenti sei vizi:
- se la sentenza deriva da un errore di fatto che risulta dai documenti e dagli atti della causa;
- se la sentenza è il risultato del dolo del giudice, che deve essere accertato con sentenza passata in giudicato;
- se la sentenza è contraria a una sentenza precedente che aveva autorità di giudicato tra le parti e non è stata sollevata la relativa eccezione;
- se si è deciso in base a prove dichiarate o riconosciute come false dopo la sentenza o che la parte soccombente ignorava essere state riconosciute o dichiarate tali prima;
- se vengono trovati, dopo la sentenza, documenti decisivi che, per fatto dell'avversario o per causa di forza maggiore, non erano stati prodotti dalla parte;
- se la sentenza deriva dal dolo di una parte in danno dell'altra.
La revocazione per errore di fatto
Tra tutti i motivi enunciati dall'articolo 395 del codice di rito, su tre in particolare è opportuno spendere qualche riga in più per tentare di fare maggiore chiarezza.
In particolare, innanzitutto, con riferimento all'errore di fatto dal quale derivi la sentenza che si intende impugnare con revocazione, va chiarito che esso si ha quando la decisione si fonda sulla supposizione di un fatto che, in realtà, è incontestabilmente inveritiero.
Si ha errore di fatto, poi, quando la decisione si fonda sulla supposizione di inesistenza di un fatto che, invece, è incontestabilmente vero. In sostanza, esso deve derivare non da una semplice valutazione inesatta dei fatti di causa ma da una vera e propria percezione errata delle cose, motivo essenziale della decisione del giudice.
La revocazione per falsità delle prove
E' interessante soffermarsi, poi, sulla falsità delle prove alla base della decisione.
Ciò per precisare che non è sufficiente ad attestare la falsità la sola incompatibilità di una nuova prova con quella acquisita in giudizio, essendo piuttosto necessario che essa sia stata riconosciuta convenzionalmente o derivi da una sentenza penale o civile passata in giudicato.
La revocazione per dolo
E' interessante soffermarsi, infine, sul dolo di cui è responsabile una parte nei confronti dell'altra.
Si precisa infatti che, dando per assodato che nessuno rilascia dichiarazioni o compie atti contro il proprio interesse, il dolo rilevante ai fini della revocazione va identificato nei raggiri o negli artifici che vengono messi in atto da una parte per compromettere in maniera pesante la difesa della controparte.
Viceversa, il motivo di revocazione non è integrato dal silenzio a proposito di situazioni sfavorevoli o dal semplice mendacio, a meno che essi non rientrino in un tentativo di truffa più ampio che si proponga di danneggiare l'avversario.
Naturalmente, poi, la disposizione fa riferimento solo a raggiri che siano risultati determinanti per la decisione della lite, ovverosia che abbiano compromesso sia la possibilità di difendersi della controparte, sia la possibilità del giudice di conoscere l'effettiva realtà processuale.
Aggiornamento: novembre 2019