La notifica dell'atto di citazione
- Notifica dell'atto di citazione: i termini
- Notifica dell'atto di citazione con l'ufficiale giudiziario
- La relata di notifica
- Notifica dell'atto di citazione a mezzo pec
- La nullità della notifica
Notifica dell'atto di citazione: i termini
La notifica dell'atto di citazione va fatta tenendo conto dei termini fissati dal codice di rito. Secondo quanto dispone l'art. 163-bis del codice di procedura civile, infatti, "tra il giorno della notificazione della citazione e quello dell'udienza di comparizione debbono intercorrere termini liberi non minori di novanta giorni se il luogo della notificazione si trova in Italia e di centocinquanta giorni se si trova all'estero".
La stessa norma prevede però la possibilità di richiedere l'abbreviazione dei termini fino alla metà nel caso in cui la causa richieda una pronta spedizione.
Notifica dell'atto di citazione con l'ufficiale giudiziario
Di norma, l'atto di citazione da notificare viene affidato all'ufficiale giudiziario, che provvederà alle relative formalità. All'U.N.E.P. occorre consegnare l'atto in originale e tante copie quanti sono i convenuti (ai quali resta infatti una copia dell'atto).
La notifica può essere richiesta sia a mano che a mezzo posta, a seconda della distanza del domicilio del convenuto.
La relata di notifica
La certificazione dell'avvenuta notifica prende il nome di relata di notifica ed è redatta a cura dell'ufficiale giudiziario in calce all'originale e alla copia dell'atto da notificare (di norma è predisposta dall'avvocato).
La relata di notifica contiene l'indicazione della persona alla quale è consegnata la copia, la sua qualifica (es. coniuge convivente) e il luogo della consegna.
Se la notificazione non va a buon fine, nella relata di notifica devono essere indicati i motivi dell'omessa consegna, le attività di ricerca compiute dall'ufficiale giudiziario e le notizie raccolte sulla reperibilità del destinatario.
L'attività posta in essere dall'ufficiale giudiziario - che si sostanzia nella redazione della relata di notifica e nella consegna della copia dell'atto da notificare - assume un particolare rilievo visto che è solo dal perfezionamento della notifica che scaturisce tutta una serie di effetti giuridici come quello, ad esempio, della interruzione della prescrizione del diritto oggetto della domanda giudiziale.
Notifica dell'atto di citazione a mezzo pec
La notificazione dell'atto di citazione può eseguirsi anche a mezzo posta elettronica certificata, a cura dell'avvocato dell'attore. A tal fine è però indispensabile che l'indirizzo p.e.c. del destinatario risulti dai pubblici elenchi.
La notifica si intende perfezionata nel momento in cui il gestore rende disponibile il documento informatico nella casella di posta elettronica certificata del destinatario e, quindi, quando il mittente riceve sia la ricevuta di accettazione che la ricevuta di avvenuta consegna della p.e.c..
La relata di notifica, in questo caso, è redatta e firmata direttamente dall'avvocato notificante.
La nullità della notifica
Al ricorrere di alcune ipotesi, il nostro ordinamento prevede la nullità della notifica.
Essa, in particolare, si verifica:
- se non sono osservate le disposizioni circa la persona alla quale deve essere consegnata la copia,
- se vi è incertezza assoluta sulla persona a cui è fatta la notifica o sulla data della stessa.
A prevederlo è l'articolo 160 c.p.c., che tuttavia lascia salva l'applicazione degli articoli 156 e 157. Occorre comprendere, quindi, a cosa fanno riferimento tali disposizioni.
Rilevanza della nullità
L'articolo 156 riguarda la rilevanza della nullità e dispone che il giudice non può pronunciare la nullità per inosservanza delle forme del processo se non nei casi in cui la nullità è prevista dalla legge. Il giudice può pronunciarla se l'atto manca dei requisiti formali indispensabili per il raggiungimento dello scopo ma mai se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato.
E' proprio tale ultimo inciso a rilevare in maniera particolare con riferimento alla nullità della notifica, che quindi non può essere pronunciata se, comunque, la notifica ha raggiunto il proprio scopo.
Rilevabilità e sanatoria della nullità
La seconda norma richiamata dall'articolo 160 riguarda, invece, la rilevabilità e la sanatoria della nullità e prevede che questa, salvi i casi in cui la legge preveda la rilevabilità d'ufficio, possa essere pronunciata solo previa istanza di parte.
L'articolo 157 prosegue poi affermando che la nullità dell'atto per mancanza di un certo requisito può essere opposta solo dalla parte nel cui interesse è stabilito il requisito stesso, nella prima istanza o difesa successiva all'atto o alla notizia di esso. La nullità, in ogni caso, non può essere mai opposta né dalla parte che vi ha dato causa, né da quella che vi ha rinunciato anche tacitamente.
Vedi anche La notifica dell'atto di citazione: aspetti pratici (di Marina Crisafi)