Opposizione agli atti esecutivi
In cosa consiste l'opposizione agli atti esecutivi, chi è legittimato a proporla e come si effettua. Guida all'opposizione all'esecuzione con fac-simile
- Cos'è l'opposizione agli atti esecutivi
- Legittimazione attiva e passiva
- Oggetto dell'opposizione
- Opposizioni relative alla regolarità del titolo esecutivo e del precetto
- Opposizione a esecuzione già iniziata
- I provvedimenti del giudice dell'esecuzione
- Fac-simile opposizione atti esecutivi
Cos'è l'opposizione agli atti esecutivi
Legittimazione attiva e passiva
Dal momento che tale forma di opposizione riguarda i singoli atti esecutivi, il numero dei soggetti legittimati ad avvalersene (legittimati attivi) è maggiore rispetto a quello di coloro che possono proporre l'opposizione all'esecuzione.
I legittimati attivi sono non solo il debitore e il terzo proprietario, ma anche tutti coloro che sono in qualche modo destinatari degli atti esecutivi e quindi interessati alla loro rimozione.
Sono, invece, legittimati passivi, ovverosia subiscono l'opposizione, oltre alla parte istante, anche i creditori intervenuti. Gli altri interessati sono litisconsorti necessari e quindi devono essere necessariamente coivolti nel giudizio di opposizione a pena di nullità.
Oggetto dell'opposizione
Con l'opposizione agli atti esecutivi, come accennato, si contesta la legittimità del modo con cui l'esercizio dell'azione esecutiva è avvenuto o è stato preannunciato, ponendosi quindi in discussione la regolarità formale del singolo atto.
Opposizioni relative alla regolarità del titolo esecutivo e del precetto
La contestazione che riguarda la regolarità formale del titolo esecutivo o del precetto, prima che l'esecuzione sia iniziata e quando non è ancora stato notificato il pignoramento, va presentata dinanzi al giudice dell'esecuzione competente per territorio se vi è stata elezione di domicilio o dichiarazione di residenza nel relativo comune da parte del creditore istante. In caso contrario l'opposizione al precetto va proposta dinanzi al giudice del luogo in cui l'atto stesso è stato notificato e le notifiche alla parte istante vanno fatte presso la cancelleria di questo.
L'opposizione è proposta mediante atto di citazione da notificare al creditore procedente entro venti giorni dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto all'opponente. Tale termine deve intedersi come tassativo.
Come per il caso dell'opposizione all'esecuzione, anche qui il giudizio di opposizione si svolge secondo le norme che regolano la cognizione e, secondo quanto previsto dal terzo comma dell'articolo 618 del codice di procedura civile, la sentenza risolutiva emessa non è impugnabile.
Opposizione a esecuzione già iniziata
Le opposizioni relative alla regolarità formale del titolo esecutivo e del precetto che non è stato possibile proporre prima dell'inizio dell'esecuzione e quelle relative alla notificazione del titolo esecutivo e del precetto e ai singoli atti di esecuzione, si presentano dinanzi al giudice dell'esecuzione. Anche in questo caso il termine perentorio per il deposito è di venti giorni, decorrenti dal primo atto di esecuzione (ovverosia dalla notifica del pignoramento), se riguardano il titolo esecutivo o il precetto, oppure dal giorno in cui i singoli atti esecutivi sono stati compiuti.
La perentorietà del termine di deposito dell'atto di opposizione implica che se lo stesso decorre inutilmente non sarà più possibile far valere la contestazione e l'esecuzione forzata seguirà il proprio corso normalmente.
La proposizione dell'opposizione avviene in questo caso non con atto di citazione ma con ricorso, il quale deve essere depositato presso la cancelleria del giudice dell'esecuzione.
I provvedimenti del giudice dell'esecuzione
L'articolo 618 del codice di rito disciplina i provvedimenti del giudice dell'esecuzione in caso di opposizione agli atti esecutivi.
In esso si stabilisce, innanzitutto, che è proprio il giudice dell'esecuzione a fissare dinanzi a sè l'udienza di comparizione delle parti.
A ciò, in particolare, egli provvede con decreto, con il quale stabilisce anche il termine perentorio per la notificazione del ricorso e del decreto e, nei casi urgenti, dà i provvedimenti opportuni.
Nella predetta udienza di comparizione delle parti, il giudice emana i provvedimenti che ritiene non dilazionabili oppure sospende l'esecuzione.
In ogni caso, egli fissa un termine perentorio entro il quale introdurre il giudizio di merito, previa iscrizione a ruolo della causa a cura della parte interessata, rendendo così autonoma l'opposizione rispetto al processo esecutivo.
Tale causa sarà decisa con sentenza non impugnabile.
Fac-simile opposizione atti esecutivi
Vai al fac-simile di un'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 del codice di procedura civile.
Leggi anche la guida Opposizione all'esecuzione
Data: 15 dicembre 2019