Opposizione all'esecuzione
Indice:
- In cosa consiste l'opposizione alla esecuzione
- Legittimazione attiva e passiva
- Oggetto dell'opposizione
- Opposizione all'esecuzione non iniziata
- Opposizione all'esecuzione già iniziata
- I provvedimenti del giudice dell'esecuzione
- Fac-simile di una opposizione all'esecuzione ex art. 615 cpc
In cosa consiste l'opposizione alla esecuzione
L'opposizione all'esecuzione è disciplinata dagli articoli 615 e 616 del codice di procedura civile.
Essa ha ad oggetto la contestazione della ragione d'essere dell'esecuzione, ossia il diritto della parte istante a procedere all'esecuzione
Il comma 1 dell'articolo 615 specifica espressamente che con l'opposizione si contesta il diritto del creditore di procedere con l'esecuzione forzata, ovverosia quel diritto che condiziona la legittimità di tutto il processo esecutivo.
L'opposizione all'esecuzione può essere proposta con citazione per opposizione a precetto (se l'esecuzione non è ancora iniziata) sia con ricorso al giudice dell'esecuzione (se l'esecuzione è già iniziata).
L'opposizione all'esecuzione è però inammissibile se proposta dopo che è stata disposta la vendita o l'assegnazione
Questo tipo di opposizione non va confusa con l'opposizione agli atti esecutivi disciplinata dall'art. 617 c.p.c. che riguarda in modo più specifico contestazioni di tipo formale e che va proposta entro venti giorni dalla notificazione del titolo esecutivo o del precetto.
Si rimanda per tale tipo di opposizione alla guida Opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 cpc
Legittimazione attiva e passiva
Sono legittimati a proporre opposizione tutti coloro che in concreto subiscono l'esecuzione, anche quando la veste di debitore non risulta direttamente dal titolo esecutivo. Legittimati all'azione (attori) sono pertanto il debitore, il terzo proprietario del bene pignorato o un soggetto terzo comunque espropriato.
Sono, invece, legittimati passivi dell'azione di opposizione (convenuti) il creditore procedente e quelli intervenuti muniti di titolo esecutivo.
Oggetto dell'opposizione
Contestare il diritto a procedere con l'esecuzione significa metterne in dubbio la legittimità, la quale si fonda sul titolo esecutivo. Pertanto la contestazione riguarderà proprio una serie di elementi che avranno a che fare con il titolo. Con l'opposizione all'esecuzione si può: negare l'esistenza stessa del titolo esecutivo ab origine, contestare la sua nullità sopravvenuta per caducazione, negare la sua idoneità a fondare l'esecuzione da parte o nei confronti di un soggetto determinato o addirittura a fondare l'esecuzione stessa, infine negare la corrispondenza della misura richiesta con il contenuto del titolo.
In tutti questi casi si tratta di contestazioni di natura processuale.
L'opposizione all'esecuzione, tuttavia, può anche basarsi su ragioni di carattere sostanziale, che, cioè, riguardano il merito.
Ciò accade, in sostanza, quando si nega l'esistenza del diritto per cui si procede allegando fatti impeditivi o estintivi nel frattempo sopravvenuti.
Opposizione all'esecuzione non iniziata
L'opposizione all'esecuzione può intervenire in due momenti diversi ossia quando l'esecuzione è stata solo preannunciata oppure quando questa è già iniziata.
Se l'esecuzione forzata non è ancora iniziata, ma è solo stata preannunciata mediante notifica del precetto, l'opposizione viene fatta contro il precetto stesso mediante atto di citazione proposto avanti al giudice di cognizione competente per materia o per valore e per territorio, secondo le disposizioni generali previste dal codice.
In questo caso, poichè non è stato ancora instaurato il processo esecutivo (che inizia con la notifica del pignoramento) non c'è ancora un giudice dell'esecuzione designato.
Il giudice dell'esecuzione, se sussistono gravi motivi, sulla base di quanto previsto dal primo comma dell'articolo 615 del codice di rito, sospende l'efficacia esecutiva del titolo su specifica richiesta di parte e attende l'esito del nuovo giudizio.
Nel caso in cui il diritto della parte istante sia contestato solo parzialmente, il giudice, se procede alla sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, si limita a farlo con riferimento alla parte contestata.
Opposizione all'esecuzione già iniziata
Se l'esecuzione è già iniziata, ovverosia c'è stata la notifica dell'atto di pignoramento al debitore, l'opposizione al precetto o quella che riguarda la pignorabilità dei beni si propongono depositando specifico ricorso al giudice dell'esecuzione stessa, il quale sarà quindi chiamato a decidere anche sulla parentesi cognitiva così aperta, assommando le due funzioni esecutiva e cognitiva.
Il giudice, ricevuto il ricorso, fissa con decreto scritto in calce a quest'ultimo l'udienza di comparizione delle parti avanti a sè e il termine perentorio entro cui l'opponente deve notificare al convenuto-creditore il predetto ricorso e il decreto emesso dal giudice, al fine di informarlo dell'opposizione e della conseguente udienza di comparizione.
Tale ipotesi è contemplata dal secondo comma dell'articolo 615 del codice di procedura civile.
All'udienza di comparizione si applicano le norme del rito camerale disciplinato dagli articoli 737 e seguenti del codice di rito, secondo quanto previsto dall'articolo 185 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile.
In questa occasione il giudice, con ordinanza, decide anche sull'eventuale istanza di sospensione dell'esecuzione, la quale viene disposta se sussistono gravi motivi. Il giudizio di cognizione procede in modo autonomo rispetto al processo di esecuzione.
Va ricordato come sopra accennato che l'opposizione all'esecuzione è inammissibile se proposta dopo che è stata disposta la vendita o l'assegnazione
I provvedimenti del giudice dell'esecuzione
L'articolo 616 del codice di rito stabilisce che se per il nuovo giudizio di cognizione, introdotto con l'opposizione, è competente l'ufficio giudiziario a cui appartiene il giudice dell'esecuzione, allora questi fissa un termine perentorio per instaurarlo, previa iscrizione a ruolo, a cura della parte interessata.
Qualora, invece, sia competente un ufficio giudiziario diverso, allora il giudice dell'esecuzione rimette la causa a questo e fissa un termine alle parti per la riassunzione.
Facsimile di opposizione all'esecuzione
Ecco un fac-simile di opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. scaricabile anche in pdf.
Data: 15 dicembre 2019