Pignoramento
Il pignoramento è l’atto con il quale inizia l'espropriazione forzata. Si tratta del primo atto esecutivo vero e proprio, che può assumere diverse forme
- Tipologie di pignoramento
- Funzione del pignoramento
- Aspetti formali
- Ricerca telematica dei beni da pignorare
- Pagamento nelle mani dell'ufficiale giudiziario
- Conversione e riduzione del pignoramento
- Cessazione di efficacia
- Formule di pignoramento
Tipologie di pignoramento
Il nostro ordinamento giuridico prevede tre diverse tipologie di pignoramento, a seconda del bene che ne costituisce l'oggetto.
Si tratta, in particolare:
- del pignoramento immobiliare, che ha per oggetto i beni immobili
- del pignoramento mobiliare, che ha per oggetto cose mobili (vi rientra, ad esempio, il pignoramento autoveicoli)
- del pignoramento presso terzi, che ha per oggetto crediti o più un generale beni del debitore che sono nella disponibilità del terzo (vi rientra, ad esempio, il pignoramento conto corrente)
Funzione del pignoramento
La funzione del pignoramento è quella di vincolare determinati beni del debitore al soddisfacimento del diritto di credito del creditore procedente e anche di tutti gli altri creditori che dovessero intervenire successivamente nel processo esecutivo.
Si tratta di un vincolo giuridico che riguarda il valore di scambio dei beni e non il loro utilizzo. Infatti il debitore può continuare a disporre materialmente dei beni pignorati, salvo evitare di tenere comportamenti che possano comportare la sottrazione, la distruzione o il deterioramento dei beni medesimi.
Non è richiesto il pignoramento se oggetto di espropriazione sono cose soggette a pegno o ad ipoteca (art. 491 e 502 c.p.c.). In quest'ultimo caso, infatti, l'ordinamento ritiene già acquisiti gli effetti propri del pignoramento per cui è possibile il deposito dell'istanza di vendita o di assegnazione dopo la notifica del precetto e senza la previa notifica dell'atto di pignoramento.
Limiti
Le esigenze alla base del pignoramento si scontrano, talvolta, con altri interessi giuridicamente garantiti e tale circostanza determina, in alcuni casi, la previsione di specifici limiti.
Ad esempio, il pignoramento dello stipendio è possibile solo entro il limite massimo di un quinto dell'importo mensile netto.
Per il pignoramento pensione è previsto un ulteriore vincolo: non è possibile pignorare tale emolumento per un ammontare corrispondente alla misura massima mensile dell’assegno sociale aumentato della metà (il cd. minimo vitale impignorabile). La parte eccedente può essere pignorata nei limiti del quinto.
Aspetti formali
Effetti dell'intimazione
Formalmente il pignoramento contiene l'intimazione dell'ufficiale giudiziario al debitore di non sottrarre i beni pignorati e i loro frutti alla garanzia del credito (comma 1, art. 492 c.p.c.). Pertanto saranno inefficaci, nei confronti del creditore procedente e di quelli intervenuti nell'esecuzione, gli atti che abbiano ad oggetto la vendita o qualunque altra disposizione giuridica dei beni espropriati.
Tempi e forme
Il pignoramento, al contrario del precetto che è un atto del creditore, costituisce un atto dell'ufficiale giudiziario, il quale lo predispone dopo che il creditore ha provveduto a notificare al debitore il titolo esecutivo ed il precetto. La notifica del pignoramento deve essere fatta entro 90 giorni da quella del precetto (art. 481 c.p.c., comma 1). Nell'intimazione al debitore, l'ufficiale giudiziario deve indicare esattamente il credito per cui si procede e i beni che si intendono pignorare.
Il pignoramento deve contenere l'invito rivolto al debitore a dichiarare la propria residenza o il domicilio eletto e l'avvertimento di poter chiedere al giudice dell'esecuzione competente la sostituzione dei beni e dei crediti pignorati con una somma di denaro.
Quest'ultima deve comunque essere pari all'ammontare del credito dovuto al procedente e agli intervenuti comprensivo del capitale, degli interessi, delle spese e dei costi di esecuzione. La richiesta di sostituzione, a pena di inammissibilità, deve essere depositata in cancelleria prima che il giudice disponga la vendita o l'assegnazione. Inoltre la richiesta deve essere accompagnata dal versamento di almeno un quinto della suddetta somma (comma 3, art. 492 c.p.c.). Si tratta dell'istituto della conversione del pignoramento, regolato dall'art. 495 c.p.c..
L'art. 492 riformato
La L. 80/2005, successivamente modificata dalla L. 52/2006, ha riformato l'art. 492 c.p.c. introducendo delle importanti novità tese ad aumentare le prospettive di successo del pignoramento. Infatti qualora i beni espropriati appaiano insufficienti a soddisfare i creditori o risulti in modo evidente che la liquidazione degli stessi sarà lunga e dispendiosa, il debitore viene invitato ad indicare altri beni del proprio patrimonio che siano utilmente pignorabili, i luoghi dove questi si trovino e le generalità di eventuali terzi debitori. La dichiarazione fatta avrà effetti anche penali (commi 4, 5 e 6, art. 492 c.p.c.).
Laddove il debitore sia un imprenditore commerciale, sempre nel caso di pignoramento insufficiente e su richiesta e a spese del creditore procedente, l'ufficiale giudiziario invita il debitore ad indicare il luogo dove sono tenute le scritture contabili. Quindi procede alla nomina di un professionista che le esamini al fine di individuare beni e crediti pignorabili.
Il professionista nominato può a tal fine richiedere informazioni agli uffici finanziari sul luogo di tenuta e sulle modalità di conservazione delle scritture contabili (comma 7, art. 492 c.p.c.).
Ricerca telematica dei beni da pignorare
L'articolo 492-bis del codice di rito prevede la possibilità che il presidente del tribunale, su istanza del creditore, autorizzi la ricerca dei beni da pignorare con modalità telematiche.
Con il provvedimento autorizzativo, in sostanza, il presidente del tribunale (o un giudice da lui delegato) dispone che l'ufficiale giudiziario effettui l'accesso, attraverso collegamento diretto, alle banche dati delle pubbliche amministrazioni e in quelle degli enti previdenziali per l'acquisizione di tutte le informazioni che possono risultare utili per individuare le cose e i crediti da sottoporre ad esecuzione.
Pagamento nelle mani dell'ufficiale giudiziario
Il debitore può evitare il pignoramento versando nelle mani dell'ufficiale giudiziario la somma per cui si procede comprensiva delle spese, incaricandolo di consegnarla al creditore (art. 494 c.p.c.).
Nel caso in cui si tratti di pignoramento di cose, il debitore può consegnare all'ufficiale giudiziario una somma di denaro pari all'importo del credito e delle spese, aumentato di due decimi.
Conversione e riduzione del pignoramento
Come accennato, il debitore, prima che sia disposta la vendita o l'assegnazione, può chiedere che le cose o i crediti pignorati siano sostituiti da una somma di denaro comprensiva delle spese di esecuzione e dell'importo dovuto al creditore o ai creditori, inclusi capitale, interessi e spese.
Inoltre, su istanza del debitore o d'ufficio, il giudice può anche disporre la riduzione del pignoramento, una volta sentiti i creditori e quando il valore dei beni è superiore all'importo di crediti e spese.
Cessazione di efficacia
Il pignoramento perde di efficacia quando non siano state chieste l'assegnazione o la vendita entro quarantacinque giorni dal suo compimento.
Formule di pignoramento
Ecco una serie di modelli da utilizzare, scaricabili anche in pdf:
- Pignoramento Immobiliare
- Pignoramento presso terzi
- Atto di pignoramento autoveicolo
- Atto di pignoramento dello stipendio (guida e fac-simile)
- Dichiarazione del terzo pignorato (guida e formula)
- Opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c.