Il giudizio in contumacia
Cos'è e come avviene il processo in contumacia nel giudizio civile. Come si fa la dichiarazione, come funziona la notifica e la costituzione del contumace
Anche se a una parte (attore o convenuto) viene notificato un atto di citazione in giudizio o un atto di chiamata in causa, non è detto che questa sia obbligata a costituirsi.
- La contumacia della parte non costituita
- La dichiarazione di contumacia
- La contumacia dell'attore e del convenuto
- Notificazioni e comunicazioni al contumace
- La costituzione del contumace
La contumacia della parte non costituita
La situazione giuridica che viene a crearsi è quella della contumacia della parte non costituita e il procedimento può andare avanti ugualmente ovvero estinguersi.
Il processo contumaciale, disciplinato nel capo V del titolo I, libro II del codice di procedura civile, agli artt. 290-294, è regolato da norme ad hoc finalizzate a mantenere una posizione di uguaglianza delle parti ed è caratterizzato da un'attuazione meramente formale del contraddittorio.
La dichiarazione di contumacia
Quando la parte, dopo aver proposto domanda o essere stata regolarmente citata, non si costituisce in giudizio, il giudice può dichiararne la contumacia e ordinare la prosecuzione della causa.
La dichiarazione formale di contumacia va fatta, a norma dell'art. 171, 3° comma, c.p.c., dal giudice con ordinanza alla prima udienza, e deve essere preceduta da una serie di controlli tesi a verificare il rispetto del principio del contraddittorio.
La contumacia dell'attore e del convenuto
Nell'ipotesi di contumacia dell'attore, ex art. 290 c.p.c., il giudice istruttore, su richiesta del convenuto, ordina la prosecuzione del giudizio e dà le disposizioni previste nell'art. 187c.p.c., altrimenti dispone che la causa sia cancellata dal ruolo e il processo si estingue (cfr. Cass. n. 660/2006).
Se è il convenuto, invece, a non costituirsi in giudizio, la dichiarazione di contumacia presuppone la previa verifica della regolarità dell'atto introduttivo del giudizio e della sua notificazione.
A norma dell'art. 291 c.p.c., ove il giudice rilevi un vizio che comporta la nullità della notificazione della citazione, fissa un termine perentorio affinché l'attore possa rinnovarla, impedendo così ogni decadenza.
A quel punto se il convenuto non si costituisce neppure alla nuova udienza il giudice dichiara la sua contumacia, provvedendo secondo le disposizioni dell'art. 171,ultimo comma c.p.c.
Laddove, invece, l'ordine di rinnovazione della citazione non sia eseguito da parte dell'attore, il giudice ordina la cancellazione della causa dal ruolo e il processo si estingue (art. 307, 3°comma, c.p.c.).
Notificazioni e comunicazioni al contumace
In particolare vanno notificate: l'ordinanza che ammette l'interrogatorio o il giuramento e le comparse contenenti domande nuove o riconvenzionali da chiunque proposte. Queste sono notificate personalmente alla parte contumace nei termini che il giudice istruttore fissa con ordinanza.
Quanto alle altre comparse, invece, si considerano comunicate una volta effettuato il deposito in cancelleria e apposto il visto del cancelliere sull'originale.
A seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 317/1989 che ha dichiarato l'illegittimità del primo comma dell'art. 292 c.p.c. nella parte in cui non prevede la notifica al contumace del verbale in cui si dà atto della produzione di una scrittura privata, non indicata nelle precedenti notifiche, anche tale verbale va notificato personalmente alla parte contumace.
Tutti gli altri atti, infine, non sono soggetti a notificazione o comunicazione, mentre le sentenze sono notificate personalmente alla parte.
La costituzione del contumace
Anche se una parte è stata dichiarata contumace può sempre costituirsi in giudizio in una fase più avanzata del procedimento fino all'udienza di precisazione delle conclusioni (art. 293, 1° comma, c.p.c. come novellato dalla l. n. 263/2005), mediante deposito di una comparsa, della procura e dei documenti in cancelleria ovvero comparendo in udienza.
Costituendosi il contumace può disconoscere, nella prima udienza o nel termine assegnatogli dal giudice istruttore, le scritture contro di lui prodotte.
La parte contumace che si costituisce in giudizio può anche chiedere al giudice istruttore di essere ammessa a compiere le attività che sarebbero precluse, laddove dimostri che la nullità della citazione, o della sua notificazione, le abbiano impedito di avere conoscenza del processo ovvero che la mancata costituzione sia dipesa da cause alla stessa non imputabili (art. 294, 1 ° comma, c.p.c.).
Ove il giudice ritenga verosimili i fatti allegati, con ordinanza, ammette, quando occorre, la prova dell'impedimento provvedendo sulla rimessione in termini delle parti.
Analogamente, il G.I. provvede sulle eventuali attività difensive che il contumace intende svolgere (senza il consenso delle altre parti) e che siano in grado di procurare ritardo nella rimessione al collegio della causa già matura per la decisione rispetto alle parti costituite.
Aggiornamento: novembre 2019