Guida completa alla riforma della giustizia civile 2014
a cura di Marina Crisafi
Con la legge di conversione n. 162/2014 (pubblicata in G.U. n. 2617 del 10 novembre 2014) del d.l. n. 132/2014 (vedi testo della riforma) si è compiuta la prima parte del percorso verso una più approfondita riforma della giustizia, avviato il 29 agosto scorso, che dovrebbe portare alla riorganizzazione, nel segno dell'efficienza e della semplificazione, dell'intero sistema giudiziario italiano (V. Speciale Riforma e raccolta articoli sulla riforma).
Il d.l. n. 132/2014, recante "misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile", rappresenta uno dei tasselli più importanti di questo percorso, introducendo nel nostro ordinamento una serie di misure destinate a muoversi su tre direttrici principali:
- bloccare a monte l'afflusso delle cause attraverso strumenti ad hoc (come la negoziazione assistita e le misure di semplificazione in materia di separazioni e divorzi), finalizzati alla risoluzione stragiudiziale e collaborativa dei conflitti;
- smaltire la mole dell'arretrato giacente presso i tribunali italiani, mediante l'applicazione di misure come il trasferimento in sede arbitrale dei processi pendenti in primo e in secondo grado e la trasformazione dei riti ordinari in sommari per le cause di minore complessità;
- semplificare il processo esecutivo e tutelare maggiormente le posizioni creditorie, attraverso l'implementazione di nuove disposizioni (come l'incremento del saggio moratorio, l'accesso alle banche dati della P.A. online, ecc.) destinate a rendere più celeri, efficaci e trasparenti le procedure esecutive e concorsuali.
I punti chiave della riforma
Analizziamo, quindi, i punti chiave della riforma che, per le disposizioni operative all'indomani della pubblicazione della legge di conversione (dall'11 novembre scorso), potrà già iniziare a sortire i propri effetti sulla giustizia civile, mentre per le altre misure, dovrà attendersi la piena applicazione, prevista, sulla base della timeline fissata nel testo originario del decreto, a partire dal trentesimo o dal novantesimo giorno successivo all'entrata in vigore della l. n. 162/2014.
Trasferimento in sede arbitrale dei processi
Già noto nell'ordinamento ma mai applicato su larga scala, l'istituto dell'arbitrato consentirà alle parti che decideranno (con istanza congiunta, ovvero su domanda della sola parte privata, quando la controparte è la P.A. sulla base del valore e dell'oggetto della controversia), di affidare la soluzione dei procedimenti civili pendenti ad un collegio arbitrale (per le cause di valore superiore a 100.000 euro) o ad un arbitro unico (per le cause di valore inferiore a 100.000 euro e previo accordo di entrambe le parti in lite).
L'ambito di applicazione dell'istituto è esteso a tutte le cause civili già iniziate, sia in primo che in secondo grado, purchè non vertenti su diritti indisponibili o materie di lavoro, previdenza e assistenza sociale.
I giudici "non togati" saranno scelti tra gli avvocati con anzianità di iscrizione all'albo almeno quinquennale e che non abbiano subito nello stesso periodo condanne definitive comportanti la sospensione dall'albo e che comunque abbiano prestato, prima della trasmissione del fascicolo, dichiarazione di disponibilità.
In presenza delle condizioni previste, una volta trasferito da parte del giudice, il procedimento proseguirà davanti agli arbitri sino all'emissione del lodo che avrà gli stessi effetti della sentenza giudiziale e dovrà essere pronunciato nei termini previsti (240 gg. in primo grado ex art. 820 c.p.c. e 120 gg. in appello), altrimenti la causa andrà riassunta entro 60 gg. davanti al giudice e il lodo non potrà più essere pronunciato. Se, invece, nessuna delle parti procede alla riassunzione nei termini, il procedimento si estingue.
Per incentivare il ricorso all'arbitrato, il comma 5 dell'art. 1 del d.l. n. 132/2014 prevede che entro 90 gg. dall'entrata in vigore della legge di conversione, venga adottato decreto del Ministero della Giustizia che stabilisca riduzioni dei parametri relativi ai compensi degli arbitri, oltre ai criteri per l'assegnazione degli arbitrati, alle competenze professionali da possedere, nonché al principio di rotazione nell'assegnazione degli incarichi.
Vai alla guida: "Riforma della giustizia: ecco le regole del nuovo arbitrato"
Negoziazione assistita da avvocati
Il nuovo istituto della negoziazione assistita consente alle parti di concludere un accordo, tramite l'assistenza di uno o più avvocati, per risolvere "in via amichevole" le controversie, aventi qualsiasi oggetto, purchè non riguardanti diritti indisponibili o materie di lavoro. Una volta sottoscritta, la c.d. "convenzione di negoziazione", nel termine concordato dalle parti, in ogni caso non inferiore a un mese e non superiore a tre, costituisce titolo esecutivo e per l'iscrizione di ipoteca giudiziale.
L'istituto è facoltativo (seppur il suo ricorso deve essere consigliato dall'avvocato al proprio assistito come dovere deontologico), salvo che per determinate materie (come le azioni in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti e le domande di pagamento a qualsiasi titolo di somme non eccedenti 50.000 euro), per le quali il legislatore d'urgenza ha previsto la negoziazione assistita come condizione di procedibilità della domanda giudiziale.
La nuova procedura trova applicazione anche in materia di diritto di famiglia, potendo i coniugi ricorrere alla stessa per ottenere una soluzione consensuale di separazione personale, cessazione degli effetti civili o scioglimento del matrimonio ovvero di modifica delle condizioni di separazione o divorzio già fissate.
In sede di conversione, la negoziazione assistita da "almeno un avvocato per parte" è stata consentita sia in assenza che in presenza di figli minori, figli maggiorenni incapaci, portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti. Nel primo caso l'accordo raggiunto dovrà essere trasmesso al p.m. presso il tribunale competente per ottenere il nullaosta; nel secondo, lo stesso procuratore dovrà autorizzarlo, se rispondente all'interesse dei figli, ovvero, in caso contrario, trasmetterlo al presidente del tribunale al fine della fissazione della comparizione delle parti.
Superati questi passaggi, l'accordo autorizzato, recita il comma 3 dell'art. 6 del d.l. n. 132/2014, "produce gli effetti e tiene luogo dei provvedimenti giudiziali" che definiscono i procedimenti in materia, e deve essere trasmesso dagli avvocati delle parti in copia autentica all'ufficiale dello stato civile del comune, a pena di sanzione pecuniaria da 2.000 a 10.000 euro.
Vai alla guida: "La negoziazione assistita: guida pratica al nuovo istituto"
Separazioni e divorzi in Comune
Una delle misure più "rivoluzionarie" dell'intero decreto è quella che concede la possibilità ai coniugi di concludere un accordo di separazione personale, di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, ovvero di modifica delle condizioni di separazione o divorzio fissate in precedenza, di fronte al sindaco del comune di residenza di almeno uno dei due, o del comune presso cui è stato iscritto o trascritto il matrimonio.
La procedura è consentita solo in assenza di figli minori, maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave, ovvero economicamente non autosufficienti.
In sede di conversione, al fine di promuovere una maggiore riflessione da parte dei coniugi, è stato introdotto (salvo che per l'accordo riguardante le modifiche delle condizioni di separazione o divorzio), un "doppio passaggio": il sindaco dovrà invitare i coniugi a comparire innanzi a sé entro 30 giorni per la conferma dell'accordo, altrimenti, lo stesso si intende non confermato.
Una volta compilato e sottoscritto da ciascuna delle parti (eventualmente, con l'assistenza di un avvocato), l'accordo ha il medesimo valore dei provvedimenti giudiziali che definiscono i procedimenti in materia.
Vai alla guida: "Separazioni e divorzi facili: dirsi addio davanti al sindaco"
Misure per il processo civile di cognizione
Sono diverse le misure introdotte dal decreto al fine di migliorare la funzionalità del processo civile di cognizione.
Tra le disposizioni, che occupano l'intero capo IV del decreto, rilevano, innanzitutto, quelle dettate per limitare il c.d. "abuso del processo"; il passaggio dal rito ordinario a quello sommario e la riduzione del periodo di sospensione feriale dei magistrati, mentre in sede di conversione, è stata eliminata la possibilità per il difensore di escutere i testi fuori dal processo:
- Compensazione delle spese
Al fine di scoraggiare i casi di "abuso del processo", l'art. 13 del decreto ha sostituito il comma 2 dell'art. 92 c.p.c., limitando fortemente la discrezionalità del giudice nel disporre la compensazione delle spese, alle sole ipotesi di "soccombenza reciproca", di "assoluta novità della questione trattata" o di "mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti". Soltanto nei suddetti casi, il giudice potrà compensare, parzialmente o per intero, le spese tra le parti;
- Rito ordinario e sommario
Per le cause di minore complessità, la riforma ha previsto il passaggio dal rito ordinario a quello sommario di cognizione. L'art. 14, infatti, ha introdotto nel codice di rito il nuovo art. 183-bis, secondo il quale, nelle cause presso il tribunale in composizione monocratica, introdotte a partire dal 30° giorno successivo all'entrata in vigore della l. n. 162/2014, in tribunale di cognizione, "il giudice nell'udienza di trattazione, valutata la complessità della lite e dell'istruzione probatoria, può disporre, previo contraddittorio anche mediante trattazione scritta, con ordinanza non impugnabile, che si proceda a norma dell'art. 702-ter", invitando le parti ad indicare i mezzi di prova e i documenti di cui intendono avvalersi nella medesima udienza;
- Ferie magistrati e riduzione sospensione feriale
L'art.. 16 del d.l. n. 132/2014 ha previsto a partire dal gennaio 2015, nuovi termini per la sospensione feriale dei procedimenti, riducendoli dall'1 al 31 agosto di ogni anno.
Analogamente, a 30 giorni, sono state ridotte le ferie annuali dei magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, nonché degli avvocati e procuratori dello Stato.
Tutela del credito e procedure esecutive e concorsuali
Sono diverse le norme inserite nel decreto che hanno inciso notevolmente in materia di tutela del credito e di semplificazione delle procedure esecutive e concorsuali. Tra le misure più importanti rilevano:
- Incremento del saggio di interesse moratorio
Al fine di disincentivare i ritardi nei pagamenti, viene elevato il tasso di interesse moratorio nei contenziosi civili o nei procedimenti arbitrali. Secondo la novella apportata dal comma 1 dell'art. 17 del d.l. n. 132/2014 all'art. 1284 c.c., se le parti non hanno determinato la misura del saggio degli interessi legali questo viene elevato in misura pari a quella prevista dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali (dall'1 all'8,15%);
- Accesso alle banche dati online
Il nuovo art. 492-bis c.p.c. autorizza, su istanza del creditore procedente, la ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare. Con l'autorizzazione disposta dal presidente del tribunale (o da giudice da lui delegato), l'ufficiale giudiziario potrà accedere mediante collegamento telematico diretto alle banche dati online della P.A. (ivi compresi l'archivio dei rapporti finanziari e il pubblico registro automobilistico) e degli enti previdenziali, al fine di acquisire informazioni rilevanti per l'individuazione delle cose e dei crediti da sottoporre ad esecuzione. L'ufficiale giudiziario redigerà, quindi, processo verbale, rilasciando copia autentica al creditore, il quale, ex art. 155-ter disp. att. c.p.c., potrà partecipare alla ricerca dei beni da pignorare con modalità telematiche, indicando all'ufficiale stesso i beni da sottoporre ad esecuzione;
- Pignoramenti dei veicoli
Viene introdotta dal nuovo art. 521-bis una procedura più snella per il pignoramento di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, che d'ora in poi dovrà eseguirsi mediante notificazione al debitore dell'atto contenente i beni che si intendono sottoporre ad esecuzione, e l'invito a consegnare gli stessi, entro 10 giorni, unitamente ai titoli e ai documenti relativi alla proprietà e all'uso, all'Istituto vendite giudiziarie, autorizzato ad operare nel territorio del luogo in cu il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede. Ove il debitore non ottemperi, la procedura affida agli organi di polizia il compito di accertare la circolazione dei beni pignorati e di procedere al ritiro della carta di circolazione e dei titoli di proprietà consegnando il bene pignorato all'Ivg per l'esecuzione della vendita. Nelle more, il creditore è tenuto a trascrivere nei pubblici registri il pignoramento, depositando la relativa nota in cancelleria unitamente all'iscrizione a ruolo, al titolo esecutivo, al precetto e all'atto di pignoramento, a pena di inefficacia (v. guida "Riforma giustizia: più facile il pignoramento dei veicoli");
- La Dichiarazione del terzo
Già oggetto di rilevanti modifiche negli ultimi anni, la "dichiarazione del terzo" in materia di espropriazione forzata viene ulteriormente novellata ad opera del decreto giustizia, con la previsione che la stessa possa essere resa in ogni caso a mezzo lettera raccomandata o posta elettronica certificata. Viene eliminata in sostanza la necessità della comparizione in udienza del terzo per i crediti impignorabili di cui all'art. 545 c.p.c., salvo che in caso di mancata comunicazione della dichiarazione. In tale ipotesi, infatti, il terzo dovrà comparire in un'apposita udienza e laddove non compaia o non renda la dichiarazione "il credito pignorato o il possesso di cose di appartenenza del debitore, nell'ammontare o nei termini indicati dal creditore, si considereranno non contestati ai fini del procedimento in corso e dell'esecuzione fondata sul provvedimento di assegnazione";
Si veda anche l'intervento dell'Avv. Paolo Accoti: Gli aspetti pratici del pignoramento dei crediti presso terzi nella nuova formulazione. Possibili criticità ed eventuali rimedi.
- Infruttuosità dell'espropriazione forzata
Al titolo IV, capo I, delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, viene aggiunto l'art. 164-bis relativo all'infruttuosità dell'espropriazione forzata.
Laddove si renda evidente che non è più possibile ottenere un "ragionevole soddisfacimento" delle pretese creditorie, tenendo conto dei costi necessari per andare avanti con la procedura, delle probabilità di liquidazione del bene e del presumibile valore di realizzo, la norma prevede la chiusura anticipata del processo esecutivo;
- Deposito telematico nota di iscrizione a ruolo
In tema di espropriazione, viene previsto, l'obbligo per il creditore di depositare nella cancelleria del tribunale competente per l'esecuzione, entro quindici giorni dalla consegna da parte dell'ufficiale giudiziario dell'atto di pignoramento, la nota di iscrizione a ruolo, unitamente alle copie conformi del titolo esecutivo, del precetto e dell'atto di pignoramento con la relativa nota di trascrizione, a pena di inefficacia del pignoramento stesso (ex art. 164-ter disp. att. c.p.c.).
Ex art. 159-bis disp. att. c.p.c., la nota di iscrizione a ruolo del processo esecutivo per espropriazione deve in ogni caso contenere: l'indicazione delle parti, le generalità e il codice fiscale della parte che iscrive la causa a ruolo, del difensore e del bene oggetto di pignoramento, salvo l'individuazione, con decreto del Ministero della giustizia, di ulteriori dati da inserire;
- Monitoraggio delle procedure esecutive e concorsuali
L'art. 20 del d.l. n. 132/2014 introduce, a fini di trasparenza e monitoraggio delle procedure esecutive e concorsuali (fallimenti, concordati preventivi, ecc.), l'obbligo per i professionisti designati dal giudice (curatore, commissario giudiziale, liquidatore, ecc.), di elaborare e depositare con modalità telematiche dei rendiconti periodici e finali (al momento della conclusione delle procedure), contenenti i dati necessari per permettere al giudice un'efficace verifica dello stato delle procedure pendenti.
Riorganizzazione giudiziaria
Le misure finalizzate al miglioramento dell'organizzazione giudiziaria, che trovano spazio nel capo VI del decreto, prevedono tempi più ristretti per la scopertura dei posti vacanti dei magistrati, dettando disposizioni in tema di tramutamenti successivi, che vanno espletati dal Consiglio Superiore della Magistratura due volte all'anno ed entro quattro mesi.
Nei casi di scoperture maggiori del 35% rispetto all'organico dell'ufficio giudiziario di appartenenza del magistrato interessato dalla procedura di tramutamento, il Csm sospende l'efficacia del provvedimento sino alla delibera di copertura del posto lasciato vacante, salvo che l'ufficio di destinazione del magistrato abbia una scopertura uguale o superiore a quella dell'ufficio di provenienza.
Altra previsione in materia, inserita nell'iter di conversione del decreto, riguarda l'istituzione dell'ufficio del Giudice di Pace di Ostia e il ripristino di quello di Barra.
Marina Crisafi