Sequestro conservativo
Disciplinato dall'art. 671 del codice di procedura civile, il sequestro conservativo è un vincolo di indisponibilità giuridica e materiale su un determinato bene del debitore sulla base di un provvedimento del giudice, a tutela del creditore
- La disciplina normativa
- Effetti e perdita di efficacia
- Sequestro conservativo presupposti
- Provvedimento di autorizzazione del sequestro
- Esecuzione del sequestro conservativo
- Revoca del sequestro conservativo
- Conversione del sequestro in pignoramento
- Facsimile di ricorso per sequestro conservativo
La disciplina normativa del sequestro conservativo
Sotto il profilo procedurale, il sequestro conservativo è disciplinato dall'art. 671 c.p.c. e a esso si applicano le disposizioni previste dagli articoli 669 bis ss. relative ai procedimenti cautelari
Per quanto riguarda le disposizioni del codice civile, a differenza di quanto avviene per le altre tipologie di sequestro, quello conservativo trova un riferimento esplicito anche negli articoli 2905 e 2906 c.c. Con particolare riferimento all'articolo 2905, esso sancisce che "il creditore può chiedere il sequestro conservativo dei beni del debitore, secondo le regole stabilite dal codice di procedura civile" e che il sequestro "può essere chiesto anche nei confronti del terzo acquirente dei beni del debitore, qualora sia stata proposta l'azione per far dichiarare l'efficacia dell'alienazione".
Il testo dell'art. 671 c.p.c.
"Il giudice, su istanza del creditore che ha fondato timore di perdere la garanzia del proprio credito, può autorizzare il sequestro conservativo di beni mobili o immobili del debitore o delle somme e cose a lui dovute, nei limiti in cui la legge ne permette il pignoramento".
Effetti e perdita di efficacia del sequestro
L' istanza per il sequestro conservativo può essere presentata dal creditore che "ha fondato timore di perdere la garanzia del proprio credito".
Natura della misura cautelare
Si tratta, in sostanza, di una misura cautelare e preventiva, il cui scopo è far sì che, in vista dell'esecuzione forzata, alcuni beni vengano conservati.
Effetti del sequestro su atti di disposizione dei beni
Gli atti dispositivi del debitore su beni sequestrati non esercitano alcun effetto nei confronti del sequestrante.
In pratica, la funzione del sequestro conservativo può essere assimilata a quella vincolante del pignoramento.
Esso assume particolare utilità nel caso in cui il creditore non abbia un titolo esecutivo e non sia in conseguenza in grado di procedere all'espropriazione dei beni del creditore.
Perdita di efficacia del provvedimento
In ragione della sua natura, il sequestro conservativo, così come il sequestro giudiziario, perde efficacia se non è eseguito entro trenta giorni dalla sua autorizzazione.
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Sequestro conservativo presupposti
Sono due i presupposti alla base dell'azione di sequestro conservativo:
- il periculum in mora
- il fumus boni iuris
Il periculum in mora consiste nel rischio di un pregiudizio effettivo per il diritto di credito, ovverosia nel timore che il debitore compia atti di disposizione che possano diminuire la garanzia patrimoniale offerta.
Il fumus boni iuris, invece, è rappresentato dalla sussistenza di elementi che risultino idonei a far ritenere fondato e motivato il diritto di credito alla base del sequestro e si avvicinino al concetto di piena prova, pur non identificandosi completamente con essa.
Il provvedimento di autorizzazione del sequestro
Il sequestro conservativo è autorizzato dal giudice, su istanza del creditore, nei limiti in cui la legge permette il pignoramento.
In esso il giudice non individua gli elementi del patrimonio da sottoporre a sequestro: sarà il creditore a provvedervi nel momento in cui attua la misura.
L'autorità giudiziaria, in sostanza, si limita a stabilire il limite massimo di valore entro il quale essa può essere posta in essere.
Esecuzione del sequestro conservativo
Il sequestro conservativo, in quanto anticipazione del pignoramento, si esegue nelle stesse forme di quest'ultimo.
Di conseguenza, l'attuazione è diversa a seconda che il sequestro conservativo cada su beni mobili, su crediti o su beni immobili.
Nel primo caso, i beni pignorabili sono solo quelli del debitore e non quelli dei terzi. Tuttavia, si presumono del debitore quelli che si trovano nella sua casa o negli altri luoghi a lui appartenenti, secondo quanto previsto dall'articolo 513 c.p.c..
Una volta sequestrati, i beni mobili vengono affidati a un custode.
Nel caso dei crediti, invece, la procedura del sequestro è quella di notificare il relativo atto sia al sequestrato che al suo debitore. Il sequestrato viene inoltre citato a comparire all'udienza fissata dal sequestrante, alla quale il terzo debitore è tenuto a comparire solo quando i crediti nascono da rapporto di lavoro.
Il sequestro si perfeziona se il debitore del sequestrato rende, in udienza o per iscritto a seconda dei casi, la dichiarazione in cui riconosce tale suo "status".
Nel caso in cui ciò non avvenga, il creditore deve chiedere l'accertamento dell'obbligo del terzo e solo una volta ottenuto potrà proseguire il processo.
Infine, in caso di beni immobili, il sequestro conservativo si esegue con la trascrizione del provvedimento presso l'ufficio del conservatore dei registri immobiliari in cui i beni sono situati e la custodia è disciplinata analogamente che per il pignoramento.
La revoca del sequestro conservativo
Il giudice istruttore può in ogni momento disporre con ordinanza non impugnabile la revoca del sequestro conservativo, se il debitore presta idonea cauzione per l'ammontare del credito e per le spese.
In tal caso il vincolo si trasferisce dai beni sequestrati alla cauzione.
Si precisa che, a differenza di quanto avviene per il pignoramento, in caso di sequestro la cauzione non deve necessariamente consistere nel versamento di una somma di denaro.
La conversione del sequestro in pignoramento
Nel momento in cui il creditore sequestrante ottiene la sentenza di condanna esecutiva, il sequestro conservativo si converte in sequestro.
Si discute in dottrina e giurisprudenza se la conversione sia automatica o debba essere frutto di una scelta del creditore, che preferisce l'esecuzione alla conservazione del sequestro.
Facsimile di ricorso per sequestro conservativo
Tribunale di _______
Ricorso per sequestro conservativo
per
______ nato a _______ il _____ e residente in ______________ alla via __________ n. ___ (C.F.: ______________ ), domiciliato in ________ alla via __________ n. ____, presso e nello studio dell'Avv. ________ (C.F.: ___________ - fax: ___________ - p.e.c. __________) che lo rappresenta e difende giusta delega in calce al presente atto.
Premesso che
A) SUL FUMUS BONI IURIS
- (descrizione delle circostanze a fondamento del credito vantato dal ricorrente. Ad esempio: _______, in ragione del contratto stipulato con il ricorrente in data _______, risulta debitore nei confronti di _______ della somma complessiva di euro _______ a titolo di _______; …)
- nonostante i ripetuti solleciti, anche a mezzo del sottoscritto difensore, ad oggi _________, non ha ancora adempiuto al pagamento di quanto dovuto;
- è intenzione di ________ agire per le vie legali e promuovere un ordinario giudizio di merito dinanzi al Tribunale di _________ (N.B.: il medesimo al quale è proposto il ricorso) al fine di sentir condannare __________ al pagamento della somma sovra individuata, oltre interessi e spese e al risarcimento del danno subito da _______ a seguito della sua morosità.
B) SUL PERICULUM IN MORA
- (descrizione delle circostanze a fondamento del timore che la controparte possa sottrarre determinati beni alla garanzia del credito) …
- alla luce di tutto quanto sopra, è quindi evidente l'interesse dell'odierno ricorrente all'autorizzazione da parte di codesto Tribunale al sequestro conservativo del seguente bene: ______, sequestro finalizzato a tutelare il credito vantato nei confronti di ________.
Tutto ciò premesso, ________ come sopra rappresentato e difeso
Ricorre
all'Ecc.mo Tribunale di ________ affinché, disposti gli accertamenti necessari, voglia autorizzare l'immediato sequestro conservativo del bene ____________ di proprietà di _______, fino alla concorrenza della somma di Euro ________, a titolo di credito vantato da ______ nei confronti di ______, interessi e spese della presente procedura.
Si chiede inoltre, ai sensi dell'articolo 669 sexies, comma 2, c.p.c. che, poiché la convocazione della controparte può pregiudicare l'efficacia del provvedimento, il giudice autorizzi il sequestro con decreto emesso inaudita altera parte, con contestuale fissazione del termine per la notificazione del ricorso e del decreto.
Si produce:
1) …
2) …
3) …
…
Ai sensi della normativa in materia di spese di giustizia, si precisa che il valore della presente controversia è pari a Euro _____ e che pertanto il contributo unificato ammonta a Euro _____.
Luogo, data Avv. _______
Procura
Data aggiornamento: gennaio 2021