I congedi formativi retribuiti
di Valeria Zeppilli - Ogni lavoratore, nel nostro paese, ha diritto alla formazione.
A garantire tale diritto, in particolare, è la legge numero 53 del 2000, che dedica alla materia gli articoli 5 e 6. Essa si va ad aggiungere allo Statuto dei lavoratori che, all'articolo 10, prevede specifici permessi per i lavoratori studenti.
Ma procediamo con ordine.
La formazione continua
I congedi formativi che vanno retribuiti, in particolare, sono innanzitutto quelli per la formazione continua, regolamentati dall'articolo 6 della legge numero 53 del 2000.
Tale norma, più nel dettaglio, prevede che tutti i lavoratori, siano essi occupati o non occupati, hanno il diritto di proseguire percorsi di formazione per tutto l'arco della vita.
Lo scopo è quello di accrescere conoscenze e competenze professionali.
L'offerta formativa
Per garantire la formazione continua, è demandato allo Stato, alle Regioni e agli Enti locali il compito di assicurare un'offerta formativa che si articoli su tutto il territorio dello Stato. Tale offerta, poi, deve essere accreditata secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 della legge numero 196 del 1997 e successive modificazioni (che ha stabilito il riordino della formazione professionale) e del relativo regolamento di attuazione.
L'obiettivo dell'offerta formativa è quello di consentire percorsi che siano personalizzati, certificati e riconosciuti come crediti formativi in ambito nazionale ed europeo.
La scelta della formazione
L'articolo 6 prosegue precisando che la formazione può corrispondere, innanzitutto, a una scelta autonoma del lavoratore.
Essa, tuttavia, può anche essere predisposta dall'azienda attraverso dei piani formativi aziendali o territoriali.
Questi vanno concordati tra le parti sociali, sempre nel rispetto dell'articolo 17 della legge n. 196/1997, e possono anche essere finanziati con il ricorso al fondo interprofessionale per la formazione continua.
Il ruolo della contrattazione collettiva
Come detto, i congedi per la formazione continua sono retribuiti: a stabilire, più nel dettaglio, la specifica retribuzione connessa alla partecipazione ai corsi di formazione è la contrattazione collettiva di categoria, nazionale e decentrata, applicabile nei vari casi.
Sempre la contrattazione collettiva definisce anche il monte ore da destinare ai congedi, le modalità di orario e i criteri per l'individuazione dei lavoratori.
I permessi per lavoratori studenti
Altri permessi retribuiti per la formazione, previsti dal nostro ordinamento, sono quelli dei quali possono beneficiare i lavoratori studenti ai sensi dell'articolo 10 dello Statuto dei lavoratori.
Tale norma, infatti, prevede che i lavoratori studenti, oltre ad aver diritto a turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi e la preparazione degli esami e non essere obbligati a prestare lavoro straordinario o durante i riposi settimanali, hanno anche il diritto di fruire di permessi giornalieri retribuiti per sostenere prove di esame.
A tal proposito la norma precisa che il datore di lavoro è legittimato a richiedere la produzione delle certificazioni necessarie all'esercizio dei predetti diritti.
I congedi per la formazione
Ben diversi sia dai permessi per lavoratori studenti che dai congedi per la formazione continua sono i generali congedi per la formazione, disciplinati, invece, dall'articolo 5 della legge numero 53 del 2000.
Essi, infatti, non sono retribuiti.
A poterne godere, questa volta, sono tutti i dipendenti di datori di lavoro sia pubblici che privati, che abbiano maturato almeno cinque anni di servizio presso la stessa azienda o la stessa amministrazione.
Il godimento di tali congedi è sottoposto a precisi limiti di durata: nell'arco dell'intera vita lavorativa esso infatti non può superare undici mesi, sia continuativi che frazionati.
Cosa si intende per congedo per la formazione?
L'articolo 5 della legge numero 53 del 2000 prosegue chiarendo cosa debba intendersi per "congedo per la formazione".
Esso in particolare è il congedo finalizzato a completare la scuola dell'obbligo, a conseguire il titolo di studio di secondo grado, il diploma universitario o la laurea, a partecipare ad attività formative diverse da quelle poste in essere o finanziate dal datore di lavoro.
L'assenza di retribuzione
Come detto, durante il periodo di congedo per la formazione il dipendente, pur conservando il posto di lavoro, non ha tuttavia diritto alla retribuzione.
Tale periodo, inoltre, non si computa nell'anzianità di servizio e non può essere cumulato con ferie, malattie o altri congedi. Tuttavia, il congedo può essere sospeso nel caso di grave e documentata infermità.
Al lavoratore, in ogni caso, è data la possibilità di riscattare il periodo di congedo e di versare i relativi contributi.
Rifiuto del datore di lavoro
La norma in esame precisa poi che il datore di lavoro non necessariamente deve accogliere la richiesta di congedo per la formazione, potendola rifiutare nel caso in cui sussistano comprovate esigenze organizzative. Le medesime esigenze possono anche comportare il semplice differimento del periodo di congedo richiesto.
I contratti collettivi
Fermo restando tutto quanto sinora detto, la legge prevede che le concrete modalità di fruizione del congedo per la formazione siano individuate dalla contrattazione collettiva, la quale è chiamata a individuare le percentuali massime di lavoratori che possono avvalersene, le ipotesi di differimento o diniego del congedo e i termini del preavviso, comunque non inferiori a trenta giorni.
Aggiornamento: Agosto 2016
Vedi anche: I congedi parentali