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Il lavoro nei rapporti associativi

La prestazione lavorativa resa nei rapporti associativi. Focus sul socio lavoratore di cooperativa e sull'associazione in partecipazione
Il rapporto di lavoro: indice della guida

Avv. Valeria Zeppilli - La prestazione lavorativa può essere resa in molteplici contesti negoziali, tra i quali rientrano anche i rapporti associativi

Tali rapporti, caratterizzati dall'esercizio in comune di un'attività economica, si caratterizzano per l'assenza dell'alienità dei mezzi di produzione e del risultato produttivo che invece connota i rapporti di lavoro fondati su un contratto di scambio.

Il socio lavoratore di cooperativa | L'associazione in partecipazione | Il lavoro nelle società di persone e nelle società di capitali


Il socio lavoratore di cooperativa

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Il lavoro nei rapporti associativi è innanzitutto quello prestato dal socio lavoratore di cooperativa di produzione e lavoro.

Tale soggetto, eseguendo la propria attività lavorativa in adempimento dell'obbligo assunto con il patto sociale, da un lato beneficia dello scopo mutualistico della società e dall'altro partecipa alla ripartizione degli utili.

Sostanzialmente, infatti, le cooperative di produzione e lavoro sono costituite proprio con il fine di porre in essere un'attività economica organizzata in impresa utilizzando il lavoro dei soci.

Il socio lavoratore e la cooperativa, più nel dettaglio, sono uniti da due distinti rapporti, in forza di quanto previsto dalla legge numero 142 del 3 aprile 2001.

Innanzitutto c'è il rapporto associativo, poi c'è il rapporto lavorativo.

Il rapporto associativo si instaura a seguito dell'adesione del socio alla cooperativa e comporta in capo a tale soggetto l'insorgere di una serie di diritti e di doveri.

Si pensi, ad esempio, al fatto che egli partecipa alla gestione dell'impresa anche contribuendo alla definizione della struttura di direzione e conduzione e alla formazione degli organi sociali o al fatto che egli partecipa all'elaborazione dei programmi di sviluppo e contribuisce alla formazione del capitale sociale.

Il rapporto di lavoro, invece, deriva dalla stipula di un apposito contratto in forma subordinata, autonoma o parasubordinata e comporta che il socio mette le proprie capacità professionali a disposizione della cooperativa per il raggiungimento degli scopi sociali.

I diritti e i doveri che derivano al socio dal rapporto di lavoro dipendono dal tipo di contratto di lavoro stipulato.

A tal proposito occorre precisare che le cooperative possono inquadrare i soci con un rapporto di lavoro diverso da quello subordinato solo se redigono un apposito regolamento nel quale sono definiti tutti i rapporti di lavoro e lo depositano presso la DTL competente.

Il socio lavoratore di cooperativa inquadrato come subordinato beneficia di un trattamento previdenziale e contrattuale del tutto analogo a quello previsto per qualsiasi altro lavoratore dipendente. Con particolare riferimento al recesso, tuttavia, deve sottolinearsi che non si applica la tutela contro i licenziamenti illegittimi ogniqualvolta con il rapporto di lavoro cessi anche il rapporto associativo. Per il resto, le tutele applicate non variano in nulla rispetto a quelle ordinarie (si pensi ai diritti sindacali, alle disposizioni in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, al trattamento economico e alla tutela dei crediti di lavoro).

Con riferimento al socio lavoratore di cooperativa inquadrato come autonomo va invece detto che ne vengono garantiti sia la libertà di opinione, che il diritto sindacale, che il diritto a un trattamento economico adeguato (ovverosia non inferiore ai compensi generalmente riconosciuti per prestazioni analoghe).


L'associazione in partecipazione

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L'associazione in partecipazione è quel contratto con il quale gli associati svolgono in favore dell'associante un'attività lavorativa in favore di un imprenditore associante e vengono ricompensati con la partecipazione agli utili dell'impresa.

Si tratta, tuttavia, di una forma di lavoro nei rapporti associativi ad esaurimento in quanto riguarda solo i contratti già in essere al 25 giugno 2015. Con il d.gs. n. 81/2015, infatti, il Jobs Act ha previsto che non è più possibile che l'apporto di lavoro all'attività di impresa da parte di un associato persona fisica consista in un'attività lavorativa.

Di conseguenza, oggi gli associati in partecipazione persone fisiche possono apportare all'attività di impresa solo contributi diversi dalla prestazione lavorativa (come, ad esempio, somme di denaro o fornitura di strumentazione).

In ogni caso, anche quando era possibile offrire una prestazione di lavoro, tale facoltà era comunque assoggettata a limiti ben precisi, al fine di evitare che attraverso l'associazione in partecipazione fossero aggirate le norme che tutelano il lavoro subordinato.

In particolare si prevedeva che il numero di associati in partecipazione, anche quando gli imprenditori/associanti erano più di uno, non poteva essere superiore a tre, salvo il caso di rapporto coniugale, di parentela fino al terzo grado o di affinità fino al secondo grado. Se il limite veniva violato, i lavoratori associati erano considerati a tutti gli effetti lavoratori subordinati a tempo indeterminato.

Per evitare un utilizzo fraudolento del contratto di associazione in partecipazione, le tutele poste dal legislatore non si arrestavano qui.

Anche in altri casi, infatti, si presumeva che il rapporto tra associato e associante fosse sino a prova contraria un rapporto di lavoro subordinato a tutti gli effetti.

Ci si riferisce, in particolare, al caso in cui nonostante l'esecuzione del rapporto di lavoro non vi era un'effettiva partecipazione agli utili, al caso in cui all'attività lavorativa non seguiva il rendiconto da parte dell'imprenditore e al caso in cui l'attività svolta dall'associante non aveva le caratteristiche proprie di un'attività di lavoro autonomo ma quelle di un rapporto di lavoro subordinato.


Il lavoro nelle società di persone e nelle società di capitali

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Infine va detto che nel caso in cui un socio di una società di persone o di una società di capitali svolga in favore di questa una forma di attività lavorativa in adempimento dell'obbligo assunto con il patto sociale, non deve ritenersi sussistente un rapporto di lavoro subordinato.

Quest'ultimo, semmai, può sussistere solo quando il socio esegua in favore della società un'attività lavorativa diversa da quella conferita.

Data pubblicazione: Settembre 2016