La Cassa integrazione
La CIG è un istituto che prevede la corresponsione di una prestazione economica ai lavoratori la cui prestazione risulti sospesa o con orario ridotto
- Cos'è la Cassa integrazione guadagni
- Cassa integrazione ordinaria
- Cassa integrazione straordinaria
- Cassa integrazione coronavirus
- Cassa integrazione in deroga
Cos'è la Cassa integrazione guadagni
La Cassa integrazione guadagni è un ammortizzatore sociale che si estrinseca in tre diverse tipologie, disciplinate in maniera parzialmente diversa:
- La Cassa integrazione ordinaria
- Cassa integrazione straordinaria (CIGS)
- Cassa integrazione in deroga
Cassa integrazione ordinaria
La La Cassa integrazione ordinaria (CIGO) è quella azionabile in caso di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa per difficoltà aziendali derivanti da situazioni temporanee di mercato o altri eventi, comunque transitori, non addebitabili al datore di lavoro né ai lavoratori. Deve esservi una previsione certa della ripresa dell'attività lavorativa.
Settori in cui opera la CIGO
Tale ammortizzatore sociale è riservato alle attività di settori determinati, ovverosia: imprese industriali manifatturiere, di trasporti, estrattive, di installazione di impianti, produzione e distribuzione dell'energia, acqua e gas; cooperative di produzione e lavoro che svolgano attività lavorative similari a quella degli operai delle imprese industriali, ad eccezione delle cooperative di cui al D.P.R. 602/1970; imprese dell'industria boschiva, forestale e del tabacco; cooperative agricole, zootecniche e loro consorzi che esercitano attività di trasformazione, manipolazione e commercializzazione di prodotti agricoli propri per i soli dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato; imprese addette al noleggio e alla distribuzione dei film e di sviluppo e stampa di pellicola cinematografica; imprese industriali per la frangitura delle olive per conto terzi; imprese produttrici di calcestruzzo preconfezionato; imprese addette agli impianti elettrici e telefonici; imprese addette all'armamento ferroviario; imprese industriali degli enti pubblici, salvo il caso in cui il capitale sia interamente di proprietà pubblica; imprese industriali e artigiane dell'edilizia e affini; imprese industriali esercenti l'attività di escavazione e/o lavorazione di materiale lapideo; imprese artigiane che svolgono attività di escavazione e di lavorazione di materiali lapidei, con esclusione di quelle che svolgono strutture ed escavazione.
Domanda di CIGO
La richiesta va fatta in via telematica all'Inps e, ai fini dei meccanismi di condizionalità, ai centri per l'impiego a seguito della procedura di informazione e consultazione sindacale.
Cassa integrazione: quanto si prende
L'indennità versata dall'Inps al lavoratore in sostituzione della retribuzione è pari all'80% del normale stipendio che questi avrebbe percepito ed è determinata tenendo conto dei limiti di orario stabiliti dai contratti collettivi di riferimento e del limite massimo mensile dell'assegno che è stabilito annualmente.
In ogni caso, l'indennità di cassa integrazione ordinaria non può essere corrisposta per un periodo di tempo illimitato.
In particolare essa spetta per massimo 3 mesi continuativi prorogabili sino a massimo dodici mesi al ricorrere di determinate circostanze. Se applicata in modo non continuativo spetta per massimo 12 mesi nell'arco di un biennio.
Cassa integrazione straordinaria
Anche la Cassa integrazione straordinaria (CIGS) è un ammortizzatore sociale che si estrinseca nel versamento di un'indennità sostitutiva della retribuzione a quei lavoratori che abbiano visto la propria attività lavorativa ridotta o sospesa.
Gli eventi che hanno originato la riduzione o la sospensione, però, sono diversi da quelli che permettono di attivare la cassa integrazione guadagni ordinaria.
Deve trattarsi, in particolare, di eventi eccezionali come la ristrutturazione e la riconversione dell'attività dell'azienda o una crisi aziendale rilevante a livello settoriale o territoriale che comunque non comprometta la continuazione dell'attività aziendale.
CIGS: ammontare e durata dell'indennità
Anche in caso di integrazione guadagni straordinaria l'indennità corrisposta al lavoratore è pari all'80% dello stipendio. La durata massima, però, è diversa e varia a seconda di quale sia il presupposto alla sua base. Se si tratta di riorganizzazione corredata di un piano di interventi e investimenti volti a combattere le inefficienza la CIGS può durare al massimo 24 mesi, che diventano 12 nel caso di crisi aziendale con riferimento alla quale si preveda un piano di risanamento che garantisca la continuazione dell'attività e salvaguardi l'occupazione. Se, infine, alla base del trattamento in esame ci sono dei contratti di solidarietà con riduzione media oraria non superiore al 60% dell'orario dei lavoratori interessati e non superiore al 70% con riferimento al singolo la durata massima della cassa integrazione guadagni straordinaria è di 24 mesi, prorogabili sino a 36.
Tutti tali termini sono intesi come periodo continuativo nell'arco di un quinquennio mobile. Fanno in parte eccezione i casi in cui la causale sia rappresentata dai contratti di solidarietà e non si rientri nei settori dell'edilizia ed affini: in questi casi la durata va computata a metà entro i 24 mesi nel quinquennio mobile.
In via provvisoria per il triennio 2016/2018, poi, è prevista la possibilità di avvalersi di un ulteriore intervento di cassa integrazione guadagni, rispettivamente di nove, dodici e sei mesi. Il presupposto è che al termine del programma, nonostante l'impresa cessi l'attività produttiva, vi siano comunque prospettive concrete che l'azienda sia ceduta e il personale assorbito.
Chi può beneficiare della CIGS
Venendo ai presupposti soggettivi per la fruizione di tale ammortizzatore sociale si segnala che a poterlo richiedere sono solo le imprese che, nel semestre precedente, hanno impiegato più di 15 dipendenti inclusi gli apprendisti professionalizzati e i dirigenti e che appartengano a determinati settori.
Ci si riferisce, in particolare, alle imprese industriali; alle imprese artigiane che procedono alla sospensione dei lavoratori in conseguenza di sospensioni o riduzioni dell'attività dell'impresa che eserciti l'influsso gestionale prevalente; alle imprese appaltatrici di servizi di mensa o ristorazione, che subiscano una riduzione di attività in dipendenza di situazioni di difficoltà dell'azienda appaltante, che abbiano comportato per quest'ultima il ricorso al trattamento ordinario o straordinario di integrazione salariale; alle imprese anche cooperative appaltatrici di servizi di pulizia che subiscano una riduzione di attività in conseguenza della riduzione delle attività dell'azienda appaltante, che abbiano comportato per quest'ultima il ricorso al trattamento straordinario di integrazione salariale; alle imprese dei settori ausiliari del servizio ferroviario, ovvero del comparto della produzione e della manutenzione del materiale rotabile; alle imprese cooperative di trasformazione di prodotti agricoli e loro consorzi; alle imprese di vigilanza; alle imprese dell'editoria; alle imprese del trasporto aereo e di gestione aeroportuale e società da queste derivate, nonché imprese del sistema aeroportuale e ai partiti, ai movimenti politici e alle loro rispettive articolazioni e sezioni territoriali, nei limiti di spesa di 8,5 milioni di euro per il 2015 e di 11,25 milioni di euro annui a partire dal 2016.
Della cassa integrazione guadagni straordinaria possono beneficiare anche le imprese esercenti attività commerciali e le agenzie di viaggio e turismo, purché, però, nei sei mesi precedenti la domanda di ammissione abbiano occupato mediamente più ci cinquanta dipendenti inclusi apprendisti e dirigenti.
La CIGS per cessazione
Con il cd. decreto urgenze 2018, è stata ripristinata la cassa integrazione guadagni straordinaria per cessazione, che era stata eliminata dal decreto legislativo 148/2015 (sebbene prorogata nel tempo dal decreto interministeriale 95075/2016 per il triennio 2016/2018).
Sostanzialmente, le aziende che hanno cessato la propria attività produttiva o sono in procinto di cessarla, potranno avvalersi della CIGS per gli anni 2019 e 2020, per massimo 12 mesi. A tal fine sono necessari degli accordi tra il Ministero del lavoro, il ministero dello sviluppo economico e le regioni da un lato e le imprese in crisi.
Il decreto estende la possibilità di fruire della CIGS per cessazione anche ai casi in cui sia possibile realizzare interventi di reindustrializzazione del sito produttivo.
Il sussidio è tuttavia concesso solo se sussistono delle concrete prospettive di rapida cessione dell'azienda con il conseguente riassorbimento occupazionale.
Cassa integrazione coronavirus
Durante l'emergenza coronavirus, si è riscontrato un ricorso massiccio all'istituto della Cassa integrazione straordinaria.
A partire dall'emanazione del decreto Covid n. 18/2020, infatti, è stato ammesso l'utilizzo di tale ammortizzatore sociale per permettere di fronteggiare l'emergenza sanitaria. La relativa disciplina è stata poi oggetto di modifiche da parte del decreto legge n. 34/2020, del decreto legge n. 52/2020, del decreto legge n. 125/2020 e del decreto legge n. 137/2020.
Inizialmente, con la formula 9+5+4, ai datori di lavoro è data la possibilità di usufruire della CIGS per massimo 18 settimane, nell'arco temporale che va dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020.
Successivamente, i termini concessi alle aziende con attività ridotta o sospesa a causa del coronavirus per beneficiare della cassa integrazione sono stati a più riprese prorogati, con estensione del numero massimo di settimane di fruizione del beneficio.
La legge di bilancio 2021, infine, ha introdotto la possibilità di usufruire di altre 12 settimane di cassa integrazione guadagni per i dipendenti in forza al 1° gennaio 2021.
In particolare, con riferimento a tale ultima proroga, si prevede il godimento delle 12 settimane in due diversi periodi:
- dal 1° gennaio al 31 marzo 2021 si può godere della CIGO;
- dal 1° gennaio al 30 giugno 2021 si può godere della CIGD (oltre che dell'ASO).
Cassa integrazione in deroga
L'ultima estrinsecazione della cassa integrazione guadagni è rappresentata dalla Cassa integrazione guadagni in deroga (CIGD), introdotta dal 2005 con lo scopo di garantire un sostegno economico anche ai lavoratori che dipendano da imprese che non potrebbero beneficiare degli interventi tradizionali di integrazione salariale.
Vai alla guida Cassa integrazione in deroga (Cigd)
In particolare, la CIGD è riservata alle imprese che rientrano nella definizione di imprenditore di cui all'articolo 2082 del codice civile e che procedano a una sospensione o a una riduzione dell'attività produttiva per il manifestarsi di eventi transitori non imputabili all'imprenditore né ai lavoratori, in ragione di situazioni temporanee di mercato, a seguito di crisi aziendali o nell'ambito di processi di riorganizzazione o di ristrutturazione.
Non tutti i lavoratori, poi, possono essere interessati dalla Cassa integrazione guadagni in deroga. Essa, infatti, può riguardare solo lavoratori che possiedano almeno 12 mesi di anzianità aziendale e che abbiano la qualifica di operaio, impiegato o quadro, anche se assunti con contratto di apprendistato o di somministrazione di lavoro.
Domanda di CIGD
La domanda di accesso alla CIGD va presentata entro 20 giorni dalla data di sospensione o riduzione dell'attività alla regione o alla provincia competente. Essa deve essere corredata del verbale di accordo sindacale.
Nel caso in cui il richiedente abbia unità produttive dislocate in più regioni o in più province autonome la concessione è disposta dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, peraltro dopo aver verificato con il Ministero dell'economia e delle finanze la disponibilità finanziaria.
In ogni caso la concessione del beneficio è subordinata all'esperimento di tutti gli strumenti di flessibilità ordinari.
Leggi anche Cassa integrazione: come funziona
Data: 5 gennaio 2021