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Le altre ipotesi di sospensione del rapporto di lavoro

I casi in cui il rapporto di lavoro può essere sospeso senza interrompersi
Il rapporto di lavoro: indice della guida

Avv. Valeria Zeppilli - Il rapporto di lavoro può sospendersi, senza interrompersi, per diverse altre ipotesi oltre a quelle "classiche" dell'infortunio, della malattia, della gravidanza e del puerperio. 

In alcuni casi la sospensione lascia fermo il diritto alla retribuzione, in altri no. 


Congedi per ragioni familiari | Assistenza di persona con handicap | Svolgimento di funzioni pubbliche elettive | Svolgimento di cariche sindacali | Svolgimento di funzioni presso seggi elettorali | Congedi per la formazione


Congedi per ragioni familiari

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Innanzitutto ci sono i congedi per ragioni familiari, previsti dalla legge numero 53/2000 e legati a particolari situazioni personali che possono coinvolgere il lavoratore.

Si tratta, nel dettaglio, del permesso retribuito fruibile, per massimo tre giorni l'anno, in caso di decesso o grave infermità del coniuge, di un parente entro il secondo grado o del convivente, purché la convivenza risulti da certificazione anagrafica.

C'è poi il congedo, questa volta non retribuito e fruibile per massimo due anni (continuativi o frazionati), che si può richiedere in caso di gravi e documentati motivi familiari. Tale congedo lascia al lavoratore il diritto a mantenere il posto di lavoro, ma non è computato nell'anzianità di servizio né a fini previdenziali. Durante tale periodo, inoltre, il lavoratore non può svolgere attività lavorativa di nessun genere.


Assistenza di persona con handicap

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La legge numero 104/1992 prevede, invece, il diritto di usufruire di tre giorni di permesso retribuito e coperto da contribuzione figurativa ogni mese, in maniera continuata e frazionata. Tale diritto spetta al lavoratore dipendente che assiste una persona con handicap in condizione di gravità, non ricoverata a tempo pieno. Affinché sorga il diritto al permesso, la persona assistita dal lavoratore deve essere il coniuge o un parente o un affine entro il secondo grado o entro il terzo grado quando i genitori o il coniuge abbiano compiuto i sessantacinque anni di età, siano affetti a loro volta da patologie invalidanti, manchino o siano deceduti.

In generale, per ogni persona da assistere il permesso può essere concesso a un solo lavoratore. Tuttavia fa eccezione il caso dei figli, anche adottivi: con riferimento ad essi i permessi di cui alla legge 104 spettano sia al padre che alla madre, che ne possono usufruire alternativamente.

I permessi retribuiti in commento, infine, spettano anche direttamente alla stessa persona handicappata maggiorenne in situazione di gravità.


Svolgimento di funzioni pubbliche elettive

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Un'altra circostanza che può dar luogo a sospensione dal rapporto di lavoro è l'esercizio di funzioni pubbliche elettive.

In forza di quanto previsto dall'articolo 31 dello statuto dei lavoratori, infatti, coloro che sono eletti come membri del parlamento nazionale o europeo o di assemblee regionali o vengono chiamati a svolgere altre funzioni pubbliche elettive, per tutta la durata del loro mandato possono scegliere liberamente di essere posti in aspettativa non retribuita.

Se si effettua tale opzione e se ne fa richiesta, il periodo di aspettativa può essere considerato ai fini del riconoscimento del diritto alla pensione e della determinazione della sua misura.

In alternativa a tale aspettativa, con riferimento allo svolgimento di funzioni pubbliche elettive in contesti locali, è possibile usufruire di permessi retribuiti in forza di quanto previsto dagli articoli 79 e seguenti del decreto legislativo numero 267/2000.

Resta da segnalare che durante l'eventuale periodo di aspettativa non retribuita per lo svolgimento di funzioni pubbliche elettive, il lavoratore conserva il diritto alle prestazioni previdenziali in caso di malattia.


Svolgimento di cariche sindacali

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Una situazione che dà la possibilità di usufruire di numerosi congedi, sia retribuiti che non retribuiti, è rappresentata dallo svolgimento di cariche sindacali.

Ad occuparsene dettagliatamente è lo statuto dei lavoratori.

In particolare, permessi retribuiti sono concessi sia ai dirigenti delle rappresentanze sindacali aziendali per lo svolgimento del loro mandato, che ai componenti degli organi direttivi, provinciali e nazionali, delle associazioni sindacali contemplate dall'articolo 19 della legge 300/1970 per la partecipazione alle relative riunioni.

Hanno invece diritto solo a permessi non retribuiti i dirigenti delle rappresentanze sindacali aziendali, questa volta per partecipare a trattative sindacali e a congressi e a convegni di natura sindacale per almeno otto giorni l'anno.

Infine, i lavoratori che sono chiamati a ricoprire cariche sindacali a livello provinciale o nazionale possono essere collocati in aspettativa non retribuita per tutta la durata del loro mandato.


Svolgimento di funzioni presso seggi elettorali

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In concomitanza con le elezioni, i lavoratori che svolgono funzioni presso i seggi elettorali vedono i giorni dedicati a tale attività equiparati a tutti gli effetti a giorni di attività lavorativa, in forza delle previsioni di cui alla legge numero 53/1990.


Congedi per la formazione

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Infine, un'ultima ipotesi di sospensione del rapporto di lavoro è rappresentata dai congedi per la formazione.

Ci si riferisce, in particolare, ai permessi giornalieri riconosciuti dall'articolo 10 dello statuto dei lavoratori ai lavoratori studenti per lo svolgimento di prove di esame.

Ci si riferisce, poi, alla possibilità per i lavoratori che abbiano almeno cinque anni di servizio presso il medesimo datore di lavoro di fruire di congedi non retribuiti per la formazione per massimo undici mesi continuativi o frazionati.

A questi si aggiungono i congedi per la formazione continua, volti a garantire l'accrescimento e l'aggiornamento delle competenze e delle conoscenze professionali dei lavoratori durante tutta la loro vita lavorativa, disciplinati dall'articolo 6 della legge numero 53/2000.

In argomento vai alla guida: "I congedi formativi retribuiti"


Data pubblicazione: Settembre 2016