L'obbligo di sicurezza del datore di lavoro
- Obbligo di sicurezza del datore: la normativa
- Ambito di applicazione soggettivo
- Ambito di applicazione oggettivo
- Soggetti gravati dall'obbligo
- Altri soggetti coinvolti
- Misure di tutela
Obbligo di sicurezza del datore: la normativa
Ambito di applicazione soggettivo
Ai lavoratori in senso stretto, quindi, sono equiparati i prestatori di lavori socialmente utili, i volontari dei vigili del fuoco e della protezione civile, i tirocinanti e così via.
Ambito di applicazione oggettivo
Dal punto di vista oggettivo, invece, le disposizioni del testo unico sulla salute e sulla sicurezza sul lavoro trovano applicazione con riferimento a tutti i settori di attività , siano esse pubbliche o private, e a tutti i tipi di rischio, tenendo conto delle eventuali particolari esigenze che derivano dai servizi espletati o dall'organizzazione.
Soggetti gravati dall'obbligo
Venendo ai soggetti che effettivamente sono gravati dall'obbligo di sicurezza, essi vanno identificati con il datore di lavoro, il dirigente e il preposto.
Il datore di lavoro è, nel privato, il titolare del rapporto di lavoro e, comunque, il responsabile dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività o della singola unità produttiva. Nel pubblico esso coincide con il dirigente al quale sono affidati i poteri di gestione o con il funzionario eventualmente preposto a un ufficio con autonomia gestionale e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa.
Il dirigente, invece, è colui che, nello svolgimento dell'incarico attribuitogli, attua in concreto le direttive del datore di lavoro, organizza l'attività lavorativa e vigila su di essa.
Il preposto, infine, è colui che sovraintende all'attività lavorativa, controlla la corretta esecuzione da parte dei lavoratori delle direttive che questi ricevono e esercita un potere di iniziativa funzionale.
A tali soggetti si affiancano quelli che il datore di lavoro ha eventualmente delegato come responsabili dell'obbligo di sicurezza. La delega, in particolare, deve risultare da atto scritto ed essere accettata. Essa, inoltre, presuppone che il delegato abbia i requisiti di professionalità ed esperienza necessari per l'attuazione del compito e che ad esso vengano conferiti i necessari poteri di organizzazione, gestione e controllo e autonomia di spesa. In ogni caso non possono mai essere delegate l'attività di valutazione dei rischi e la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dei rischi.
Altri soggetti coinvolti
La tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, tuttavia, non passa solo nelle mani dei soggetti gravati del relativo obbligo, ma è garantita per il tramite di molteplici figure che giocano un ruolo fondamentale.
Innanzitutto c'è il medico competente, chiamato ad eseguire la sorveglianza sanitaria attraverso le visite preventive, le visite periodiche e le visite su richiesta dei lavoratori.
C'è poi il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, eletto, a seconda dei casi, a livello aziendale, territoriale o di sito produttivo, al fine di rappresentare i lavoratori con riferimento a tutti gli aspetti inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro. Egli, ad esempio, nello svolgimento del suo compito avverte il responsabile aziendale dei rischi che abbia eventualmente riscontrato, è consultato preventivamente sulla valutazione dei rischi, fa proposte relative all'attività di prevenzione, partecipa alle riunioni periodiche in materia e così via.
Altro soggetto coinvolto nella tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro è il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, ovverosia un consulente tecnico del datore di lavoro con compiti di natura propositiva, ad esempio nell'elaborazione dei programmi di informazione e formazione o delle varie procedure di sicurezza.
Infine restano da citare gli organismi paritetici che possono essere costituiti ad iniziativa di una o più associazioni di datori di lavoro e di lavoratori.
Essi promuovono lo sviluppo delle azioni necessarie per la salute e la sicurezza, assistono le imprese nell'ottemperanza ai relativi compiti, programmano attività formative, raccolgono buone prassi in materia di prevenzione, etc.
Misure di tutela
Le misure generali che in concreto ogni datore di lavoro è tenuto a compiere ai fini di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro sono individuate dall'articolo 15 del testo unico: esse non devono comportare, per i lavoratori, alcun onere di tipo finanziario.
Si tratta, nel dettaglio, della valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza, della programmazione della prevenzione, dell'eliminazione o (se impossibile) della riduzione al minimo dei rischi e del rispetto dei principi ergonomici nell'organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione.
Altre misure sono rappresentate dalla sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è o lo è meno, dalla limitazione al minimo dei lavoratori esposti (anche solo potenzialmente) al rischio, dall'utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici sui luoghi di lavoro e dalla priorità delle misure di protezione collettiva rispetto quelle di protezione individuale.
I soggetti gravati dell'obbligo di sicurezza devono inoltre provvedere al controllo sanitario dei lavoratori, all'allontanamento del lavoratore dall'esposizione al rischio per motivi sanitari inerenti alla sua persona e all'adibizione dello stesso ad altra mansione (ove possibile), all'informazione e alla formazione adeguate sia dei lavoratori, che dei dirigenti e dei preposti, che dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.
Ai lavoratori devono poi essere fornite istruzioni adeguate.
Altre misure generali di tutela sono rappresentate dalla partecipazione e dalla consultazione dei lavoratori e dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, dalla programmazione delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, dalle misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave e immediato, dall'uso di segnali di avvertimento e di sicurezza e dalla regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza.
Data 11 maggio 2020