Potere direttivo del datore di lavoro e controlli
Tipico potere del datore di lavoro è il potere direttivo: esso, infatti, individua le modalità tecniche con le quali va esercitata la prestazione lavorativa oltre che le condizioni di tipo e di luogo della stessa.
Si tratta, in sostanza, del potere con il quale viene specificato l'oggetto dell'obbligazione di lavorare e i termini e i modi con i quali adempierla. È chiara la sua funzionalità alla realizzazione dell'interesse del datore di lavoro a ricevere prestazioni di lavoro utili per la realizzazione del suo programma produttivo.
Il potere di controllo e i suoi limiti
All'interno del potere direttivo va ricompreso anche il potere del datore di lavoro di controllare che i lavoratori eseguano in maniera esatta la loro obbligazione di lavorare.
I controlli, tuttavia, soggiacciono a stringenti limiti posti dallo Statuto dei lavoratori.
In particolare, a tutela della personalità del lavoratore è vietato l'utilizzo di guardie giurate per scopi diversi da quelli strettamente attinenti la salvaguardia del patrimonio aziendale, con la conseguenza che tali soggetti possono accedere nei locali di lavorazione solo per quest'ultima finalità.
Al datore di lavoro, inoltre, è fatto obbligo di comunicare i nominativi e le mansioni specifiche del personale addetto alla vigilanza dell'attività lavorativa. Ciò al fine di evitare forme di controllo occulto che il datore di lavoro potrebbe utilizzare come mezzo di polizia privata per scopi antisindacali o disciplinari.
Lo statuto dei lavoratori vieta poi, all'articolo 5, anche gli accertamenti sanitari del datore di lavoro, direttamente o per il tramite di un medico privato, sul lavoratore ed estende il divieto sia ai casi in cui tali accertamenti siano volti a verificare l'idoneità fisica del lavoratore alle mansioni alle quali è attribuito, sia nel caso in cui essi siano volti a verificare il suo stato di malattia o il suo effettivo infortunio.
Il controllo delle assenze per infermità può comunque essere effettuato attraverso i servizi ispettivi degli istituti previdenziali competenti, mentre quello sull'idoneità fisica del lavoratore è possibile per il tramite di enti pubblici e istituti specializzati di diritto pubblico.
Sulla persona del lavoratore e sulle sue immediate pertinenza (come borse e zaini) sono infine vietate le perquisizioni, a meno che esse non risultino indispensabili per la tutela del patrimonio aziendale.
Anche ove indispensabili, le visite personali di controllo devono essere espletate con modalità idonee a garantire la salvaguardia della dignità e della riservatezza di colui che vi soggiace.
I controlli a distanza
Una particolare attenzione la meritano i controlli a distanza, regolamentati dall'articolo 4 dello statuto dei lavoratori, recentemente riformato dal cd. Jobs Act.
Tale norma, infatti, sancisce che è possibile impiegare impianti audiovisivi e altri strumenti dai quali derivi solo la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale.
Questi, peraltro, possono essere installati previo accordo collettivo stipulato dalla rappresentanza sindacale unitaria o dalle rappresentanze sindacali aziendali o, per le imprese che hanno unità produttive ubicate in diverse province della stessa regione o in più regioni, previo accordo collettivo stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
Se manca l'accordo, l'unico modo residuo per installare i predetti impianti di controllo è quello di ottenere l'autorizzazione da parte della direzione territoriale del lavoro.
In ogni caso, non è possibile estendere la limitazione in commento anche agli strumenti utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione lavorativa né agli strumenti di registrazione degli accessi e delle presenze, come i badge.
Lo Statuto dei lavoratori, infine, chiarisce che le informazioni raccolte attraverso gli impianti audiovisivi e gli altri strumenti dai quali derivi la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori possono essere utilizzate a tutti i fini connessi al rapporto di lavoro solo se al lavoratore è data un'adeguata informazione circa le modalità d'uso degli strumenti e di effettuazione dei controlli, nel rispetto di quanto sancito dal Codice della privacy.
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