Prescrizione e decadenza nel diritto del lavoro
La disciplina della prescrizione e della decadenza, nel diritto del lavoro, è peculiare, considerati gli equilibri che legano datore di lavoro e lavoratore
- Cos'è la prescrizione
- Durata della prescrizione nel diritto del lavoro
- Il dies a quo della prescrizione nel lavoro
- Cos'è la decadenza
- Decadenza e diritti indisponibili
- Giurisprudenza
Cos'è la prescrizione
Preliminarmente, ricordiamo che il periodo di prescrizione può essere definito come l'arco temporale entro il quale un soggetto può far valere un proprio diritto prima che questo si estingua.
Esso non può essere prolungato o abbreviato rispetto a quanto stabilito dalla legge, né è possibile rinunciare alla prescrizione prima che sia decorsa (successivamente, la rinuncia può essere fatta da chi abbia tratto vantaggio dalla sua scadenza).
In generale, il termine di prescrizione è fissato dalla legge in dieci anni, ma, in taluni casi, esso è ridotto a cinque anni.
Durata della prescrizione nel diritto del lavoro
Con particolare riferimento al diritto del lavoro, ecco i principali termini di prescrizione:
- diritto alla qualifica superiore previsto dall'articolo 2103 del codice civile (ma non i crediti riguardanti le relative differenze retributive): 10 anni
- diritto al risarcimento del danno contrattuale: 10 anni
- diritto al risarcimento del danno derivante dall'omesso versamento dei contributi da parte del datore di lavoro: 10 anni
- diritto alla retribuzione periodica (corrisposta ad anno o a periodi più brevi): 5 anni
- diritto alle indennità che il lavoratore percepisce per la cessazione del rapporto di lavoro (come ad esempio il TFR): 5 anni
- contributi dovuti alle gestioni pensionistiche obbligatorie (tranne nel caso di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti e nel caso in cui i contributi siano stati versati prima del 1° gennaio 1996 e, sempre prima di tale data, siano stati compiuti atti di interruzione della prescrizione o di procedure già avviate nel rispetto della vecchia normativa che prevedeva la prescrizione decennale): 5 anni.
Va comunque precisato che:
- per i crediti di lavoro che riguardano i singoli emolumenti retributivi periodici, poi, opera la concorrente prescrizione presuntiva, che è annuale per le retribuzioni corrisposte a periodi non superiori al mese e triennale per quelle corrisposte a periodi superiori al mese.
- i principali diritti non si prescrivono e possono essere esercitati senza limiti di tempo.
Il dies a quo della prescrizione nel lavoro
La caratteristica fondamentale che l'istituto della prescrizione assume con riferimento al diritto del lavoro riguarda il dies a quo del suo decorso.
In generale, infatti, il termine di prescrizione inizia a decorrere dal giorno in cui il diritto che ne è interessato può essere fatto valere.
Tuttavia, a seguito di numerose pronunce della Corte costituzionale, deve oggi ritenersi che quando il rapporto di lavoro non è dotato di stabilità (ovverosia quando non è soggetto a tutela reale contro i licenziamenti illegittimi), il termine di prescrizione dei crediti retributivi inizia a decorrere solo dopo che il rapporto di lavoro sia cessato.
In tali casi, infatti, il lavoratore si trova in una situazione di effettiva debolezza contrattuale rispetto al datore di lavoro e, se la regola generale non fosse derogata, sarebbe disincentivato dal far valere i propri diritti dal timore di essere assoggettato a ritorsioni.
Cos'è la decadenza
La decadenza, invece, è rappresentata dalla perdita della possibilità di far valere un diritto che non sia stato esercitato entro un termine preciso stabilito dalla legge.
Ad esempio, il nostro ordinamento prevede che il licenziamento vada impugnato nel termine massimo di sessanta giorni da quello in cui è stato comunicato.
A differenza della prescrizione, la decadenza non rappresenta un modo generale di estinzione dei diritti. Essa, infatti, deve essere necessariamente fissata dalla legge o dalle parti.
Decadenza e diritti indisponibili
Pur potendo fissare ex novo un termine di decadenza, le parti non possono per tale strada rendere eccessivamente difficile, per una di loro, l'esercizio di un diritto.
Esse, peraltro, hanno anche la possibilità di modificare la disciplina della decadenza prevista dalla legge o di rinunciare ad essa, benché solo quando si verta in materia di diritti disponibili (mentre resta immodificabile e irrinunciabile la decadenza stabilita in relazione ai diritti indisponibili, che può anche essere rilevata d'ufficio dal giudice).
Giurisprudenza
Ecco alcune sentenze rilevanti in materia di prescrizione e decadenza nel diritto del lavoro:
"Nel caso che tra le stesse parti si succedano due o più contratti di lavoro a termine, ciascuno dei quali legittimo ed efficace, il termine prescrizionale dei crediti retributivi di cui agli artt. 2948 n. 4, 2955 n. 2 e 2956 n. 1 cod. civ., inizia a decorrere per i crediti che sorgono nel corso del rapporto lavorativo dal giorno della loro insorgenza e per quelli che si maturano alla cessazione del rapporto a partire da tale momento, dovendo – ai fini della decorrenza della prescrizione – i crediti scaturenti da ciascun contratto considerarsi autonomamente e distintamente da quelli derivanti dagli altri e non potendo assumere alcuna efficacia sospensiva della prescrizione gli intervalli di tempo correnti tra un rapporto lavorativo e quello successivo, stante la “tassatività � della elencazione delle cause sospensive di cui agli artt. 2941 e 2942 cod. civ. e la conseguente impossibilità di estendere tali cause al di là delle fattispecie da quest’ultime norme espressamente previste" (Cass. n. 11379/2020)
"Le prescrizioni contemplate dagli artt. 2954 e ss. c.c. trovino il loro fondamento sul presupposto che in numerosi rapporti della vita quotidiana il pagamento suole avvenire con una certa immediatezza sicché il decorso di un breve periodo di tempo (sei mesi, un anno o tre anni) fa presumere l’estinzione del debito, determinando una inversione dell’onere della prova con la possibilità che tale presunzione sia vinta mediante gli strumenti processuali descritti (confessione giudiziale del datore di lavoro o deferimento allo stesso del giuramento decisorio). Proprio in ragione della ripetitività dei pagamenti, e della ratio che sottende la norma, volta a risolvere questioni attinenti a rapporti commerciali, professionali o di lavoro, mediante la predisposizione del descritto meccanismo processuale, deve escludersi che il T.F.R. possa ritenersi assoggettato alla invocata prescrizione presuntiva. Si tratta, infatti, di pagamento che si esaurisce in un unico atto al momento di cessazione del rapporto, non ha natura periodica e non è strettamente connesso all’esecuzione della prestazione, in quanto tale" (Cass. n. 4687/2019).
"Relativamente a domande di pagamento di differenze t.f.r., il termine di decorrenza quinquennale di prescrizione inizia a decorrere dalla cessazione del rapporto di lavoro, non dovendo tale pretesa essere confusa con il diritto - che si esplica invece nel corso di esso - di accertare la quota temporaneamente maturate" (Trib. Milano n. 1772/2016)
"L'azione volta a far valere l'inefficacia di un licenziamento collettivo per vizi del procedimento va ricondotta a quelle di annullamento, sicché è soggetta sia all'onere dell'impugnativa stragiudiziale nel termine di decadenza di sessanta giorni, sia alla prescrizione quinquennale, il cui decorso determina l'estinzione del diritto di far accertare giudizialmente l'invalidità del recesso datoriale e, quindi, di azionare le conseguenti pretese reintegratore e risarcitorie" (Cass. n. 10343/2016)
"L'azione diretta a far valere la illegittimità del termine apposto al contratto di lavoro, per violazione delle disposizioni che individuano le ipotesi in cui è consentita l'assunzione a tempo determinato, si configura come azione di nullità parziale del contratto per contrasto con nome imperative ex art. 1418 c.c. e art. 1419 c.c., comma 2. Essa, pertanto, ai sensi dell'art. 1422 c.c., è imprescrittibile, pur essendo soggetti a prescrizione i diritti che discendono dal rapporto a tempo indeterminato risultante dalla conversione ex lege per illegittimità del termine apposto. Appare necessario per la configurabilità di una risoluzione per mutuo consenso, manifestatasi in pendenza del termine per l'esercizio del diritto o dell'azione, che il decorso del tempo sia accompagnato da ulteriori circostanze oggettive le quali, per le loro caratteristiche di incompatibilità con la prosecuzione del rapporto, possano essere complessivamente interpretate nel senso di denotare una volontà chiara e certa della parti di volere, d'accordo tra loro, porre definitivamente fine ad ogni rapporto lavorativo" (Cass. n. 26944/2014)
"L'obbligo, imposto al datore di lavoro dalla l. 5 gennaio 1953 n. 4, di effettuare i pagamenti delle retribuzioni tramite cedolini paga, non interferisce in alcun modo con la disposizione di cui all'art. 2955, comma 1, n. 2, c.c., né con quella di cui all'art. 2956, comma 1, n. 1, c.c., in tema di prescrizioni presuntive, attenendo detto obbligo all'aspetto pubblicistico del rapporto di lavoro, in funzione di controllo della regolarità degli adempimenti fiscali e contributivi connessi con il rapporto medesimo, mentre la disciplina delle prescrizioni presuntive riguarda i profili privatistici del rapporto. Ne consegue che la prescrizione presuntiva si applica anche ai rapporti di lavoro formalizzati per i quali il pagamento della retribuzione è accompagnato da consegna di busta paga, senza che da ciò possa derivare un pregiudizio per il lavoratore, la cui posizione resta garantita dalla declaratoria di incostituzionalità della norma (operata con la sentenza n. 63 del 1966 della Corte cost.) nella parte in cui consentiva che la prescrizione del diritto alla retribuzione decorresse durante il rapporto di lavoro, ferma la possibilità , in sede di giudizio, di deferire alla controparte che abbia eccepito la prescrizione presuntiva il giuramento decisorio" (Cass. n. 19864/2014)
"La prescrizione quinquennale dei crediti acquistati "iure hereditatis" per un pregresso rapporto di lavoro decorre dalla data di apertura della successione e quindi di acquisizione del credito da parte dell'erede, mentre per il periodo in cui il rapporto lavorativo ha avuto regolare svolgimento, ove lo stesso non sia assistito da stabilità reale, trova applicazione la normativa che esclude la decorrenza della prescrizione dei crediti di lavoro, dovendosi ritenere che la sospensione della prescrizione, non applicabile all'erede attesa l'attuale inesistenza di una posizione di soggezione rispetto al datore di lavoro, continui ad applicarsi per il periodo pregresso in cui il rapporto lavorativo ha avuto svolgimento" (Cass. n. 15687/2009)
Data: 7 aprile 2021