I tirocini
I tirocini formativi (o stage)
I tirocini sono quei rapporti instaurati con lo scopo di formare e orientare al lavoro.
Essi, pur connessi a un'attività lavorativa, sono inidonei a instaurare un rapporto di lavoro e difettano del relativo tipico requisito contrattuale rappresentato dallo scambio tra prestazione di lavoro e retribuzione.
Sostanzialmente i tirocini formativi si estrinsecano nello svolgimento di periodi di formazione volti ad acquisire nuove esperienze pratiche necessarie per l'inserimento (o il reinserimento) nel mondo del lavoro.
I tirocini curricolari
In particolare, è possibile distinguere tra tirocini curricolari e tirocini extracurricolari.
Nel dettaglio, i tirocini curricolari sono quelli destinati agli studenti e che vengono svolti durante un percorso formale di istruzione o di formazione.
Essi, di conseguenza, sono promossi dalle università o dalle istituzioni scolastiche.
I tirocini extracurricolari
I tirocini extracurricolari, invece, hanno un ambito di operatività molto più esteso e si suddividono in diverse sottocategorie, ispirate a diverse finalità.
Vi rientrano, innanzitutto, i tirocini formativi e di orientamento, che sono quelli destinati a favorire l'occupabilità nel passaggio tra gli studi e il lavoro e a rendere più agevoli le scelte professionali dei singoli. Per tale motivo sono destinati a coloro che hanno conseguito un titolo di studio (laurea o diploma) non oltre i 12 mesi precedenti il tirocinio stesso.
Vi sono poi i tirocini di inserimento o reinserimento nel mercato del lavoro, dedicati agli inoccupati, ai disoccupati e a coloro che, in attuazione di accordi di politiche attive, sono destinatari di ammortizzatori sociali. Il loro scopo è quello del recupero occupazionale.
A queste categorie si affiancano i tirocini formativi e di orientamento e quelli di inserimento o reinserimento specificatamente dedicati ai disabili, alle persone svantaggiate, ai richiedenti asilo politico e a coloro che godono di protezione internazionale.
Ulteriori tipologie di tirocini extracurricolari sono rappresentate dai tirocini estivi, dai tirocini per extracomunitari promossi all'interno delle quote di ingresso e dai tirocini transnazionali realizzati nell'ambito di specifici programmi europei.
Rientrano, infine, nella categoria dei tirocini extracurricolari anche quelli finalizzati allo svolgimento della pratica professionale e all'accesso alle professioni ordinistiche.
Le linee guida del 24 gennaio 2013
I tirocini sono disciplinati a livello regionale.
A tal proposito, in attuazione delle previsioni di cui alla Legge Fornero numero 92/2012, la Conferenza Stato Regioni e Province autonome ha elaborato, il 24 gennaio 2013, delle linee guida con le quali sono stati fissati degli standard minimi per i tirocini formativi e di orientamento, per quelli di inserimento o reinserimento e per quelli previsti in favore delle categorie svantaggiate.
L'idea è quella di uniformare la relativa disciplina a livello nazionale, pur se nulla vieta alle Regioni e alle Province autonome di prevedere trattamenti migliorativi rispetto a quelli stabiliti in tali linee guida.
Particolarmente interessante è la previsione di un'indennità risarcitoria minima da corrispondere al tirocinante per le attività svolte, garantita da una sanzione amministrativa compresa tra mille e seimila euro in caso di mancato riconoscimento.
L'accordo del 5 agosto 2014
La Conferenza Stato Regioni e Unificata, inoltre, il 5 agosto 2014 ha firmato l'Accordo tra Governo, Stato, Regioni e Province autonome volto a recepire le linee guida dettate in materia di tirocini per persone straniere residenti all'estero.
Si tratta, in sostanza, di una regolamentazione dei tirocini che sono attivati con cittadini extracomunitari che risiedono all'estero con la finalità di permettere il completamento del percorso di formazione iniziato nel proprio Paese. Essa, per tutto quanto non espressamente previsto, rinvia alle linee guida del 24 gennaio 2013 sui tirocini e alle relative regolamentazioni regionali attuative.
Soggetti ospitanti ubicati in più regioni
In forza di quanto previsto dalla legge numero 99/2013 (con la quale è stato convertito il decreto legge numero 76/2013), i soggetti ospitanti che abbiano sedi in più regioni sono tenuti a far esclusivo riferimento alla normativa regionale emanata dalla regione in cui si trova la loro sede legale.
Le comunicazioni obbligatorie (dalle quali sono esenti i soli tirocini curriculari), inoltre, possono essere facoltativamente accentrate presso il Servizio informatico nel cui ambito territoriale si trova la sede legale, pur restando ferma, come precisato dalla circolare ministeriale numero 35/2013, la possibilità di applicare la disciplina del luogo in cui effettivamente si svolge il tirocinio.
Aggiornamento: Agosto 2016