Comunione dei beni tra coniugi
La comunione legale dei beni è il regime patrimoniale della famiglia in assenza di diversa convenzione. Con la riforma del diritto di famiglia, la comunione dei beni è il regime legale applicabile in assenza di altra apposita convenzione
- Cos'è la comunione dei beni tra coniugi
- Quali beni fanno parte della comunione tra coniugi
- Quali beni sono esclusi dalla comunione tra coniugi
- Amministrazione dei beni della comunione
- I creditori dei beni della comunione tra coniugi
- Scioglimento comunione legale dei beni
Cos'è la comunione dei beni tra coniugi
Quando si parla di comunione dei beni tra coniugi è bene preliminarmente fare una chiarificazione terminologica, distinguendo tra la comunione legale e la comunione ordinaria dei beni.
In passato, prima della riforma del 1975 il regime legale adottato nel caso in cui i coniugi non abbiano stipulato uno specifico accordo era quello della separazione dei beni. Successivamente ed ancora oggi, il regime legale, in mancanza di diversa convenzione, è quello della comunione dei beni.
La comunione dei beni tra coniugi, in ogni caso, non è "universale", nel senso che non comprende tutto quello che appartiene a marito e moglie. Il Codice Civile stabilisce quali sono i beni che costituiscono oggetto della comunione (art. 177 c.c.) e quelli che invece vengono definiti "beni personali" e che ne sono pertanto esclusi (art. 179 c.c.).
Quali beni fanno parte della comunione tra coniugi
Tra i beni che in sostanza fanno parte della comunione tra coniugi vi sono:
- gli acquisti compiuti dai due coniugi insieme o separatamente durante il matrimonio, ad esclusione di quelli relativi ai beni personali;
- i frutti dei beni propri di ciascuno dei coniugi, percepiti e non consumati allo scioglimento della comunione;
- i proventi dell'attività separata di ciascuno dei coniugi se, allo scioglimento della comunione, non siano stati consumati;
- le aziende gestite da entrambi i coniugi e costituite dopo il matrimonio. Qualora si tratti di aziende appartenenti ad uno dei coniugi anteriormente al matrimonio ma gestite da entrambi, la comunione concerne solo gli utili e gli incrementi.
Quali beni sono esclusi dalla comunione tra coniugi
Amministrazione dei beni della comunione
È chiaro che possono sorgere dei disaccordi ma nel caso di rifiuto del consenso di uno dei coniugi su un atto di straordinaria amministrazione è possibile per l'altro rivolgersi al giudice ai sensi dell'articolo 181 e chiedere l'autorizzazione al compimento dell'atto.
Le conseguenze di atti compiuti senza il consenso dell'altro coniuge sono indicate nell'articolo 184 del Codice Civile, secondo il quale: "Gli atti compiuti da un coniuge senza il necessario consenso dell'altro coniuge e da questo non convalidati sono annullabili se riguardano beni immobili o beni mobili elencati nell'articolo 2683.
L'azione può essere proposta dal coniuge il cui consenso era necessario entro un anno dalla data in cui ha avuto conoscenza dell'atto e in ogni caso entro un anno dalla data di trascrizione. Se l'atto non sia stato trascritto e quando il coniuge non ne abbia avuto conoscenza prima dello scioglimento della comunione l'azione non può essere proposta oltre l'anno dallo scioglimento stesso.
Se gli atti riguardano beni mobili diversi da quelli indicati nel primo comma, il coniuge che li ha compiuti senza il consenso dell'altro è obbligato su istanza di quest'ultimo a ricostituire la comunione nello stato in cui era prima del compimento dell'atto o, qualora ciò non sia possibile, al pagamento dell'equivalente secondo i valori correnti all'epoca della ricostituzione della comunione".
I creditori dei beni della comunione tra coniugi
I creditori possono soddisfarsi sui beni della comunione legale tra coniugi.
I beni della comunione infatti rispondono: di tutti i pesi e gli oneri gravanti su di essi al momento dell'acquisto, di tutti i carichi dell'amministrazione, delle spese per il mantenimento della famiglia e per l'istruzione e l'educazione dei figli e di ogni obbligazione contratta dai coniugi, anche separatamente, nell'interesse della famiglia, di ogni obbligazione contratta congiuntamente dai coniugi.
Obbligazioni contratte separatamente dai coniugi
Per quanto riguarda le obbligazioni contratte separatamente dai coniugi i beni della comunione rispondono fino al valore corrispondente alla quota del coniuge obbligato quando i creditori non sono in grado di soddisfarsi sui beni personali per le obbligazioni contratte da uno dei coniugi senza il consenso dell'altro.
In altri termini, chi ha un credito nei confronti di un singolo coniuge non può soddisfarsi sui beni della comunione se c'è la possibilità di soddisfarsi sui beni personali del loro debitore. Solo se questi beni non sono sufficienti allora è possibile aggredire anche beni in comunione tra i coniugi limitatamente alla quota di proprietà del coniuge debitore.
Anche in questo caso però bisogna considerare che se dovesse sorgere un conflitto con i creditori della comunione, questi ultimi sono preferiti ai creditori particolari del singolo coniuge.
I creditori particolari
La possibilità per i creditori particolari di uno dei coniugi di soddisfarsi sui beni della comunione sussiste anche se il credito è sorto prima delle nozze. In tal caso si tratta di un credito vantato nei confronti di un solo coniuge e per questo, vale anche qui la regola della possibilità di colpire i beni della comunione solo in via sussidiaria rispetto ai beni personali del coniuge che debbono quindi essere aggrediti per primi.
Cosa accade invece quando i creditori della comunione non riescono soddisfarsi per intero del loro credito?
La regola stabilita dall'articolo 190 è che "I creditori possono agire in via sussidiaria sui beni personali di ciascuno dei coniugi, nella misura della metà del credito, quando i beni della comunione non sono sufficienti a soddisfare i debiti su di essa gravanti".
Scioglimento comunione legale dei beni
La comunione legale dei beni si scioglie per:
- morte di uno dei due coniugi;
- annullamento del matrimonio;
- separazione o divorzio dei coniugi;
- dichiarazione di assenza o morte presunta di uno dei coniugi;
- fallimento di uno dei coniugi;
- convenzione tra coniugi.
Sotto il profilo dello scioglimento della comunione tra coniugi a seguito di separazione, e nello specifico sul dies a quo di tale scioglimento, è intervenuta la riforma del 2015 (legge n. 55/2015).
Leggi in merito Scioglimento della comunione tra coniugi alla luce del nuovo art. 191 comma 2 c.c.
Data aggiornamento 30 ottobre 2022